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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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eati si desse l’interpretazione qui disattesa, la suddetta norma si porrebbe in<br />

contrasto coi principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e<br />

proporzionalità di cui agli artt. 3 e 27 Cost. .<br />

In tal senso, va, in primo luogo, sottolineato come l’adesione<br />

all’interpretazione oggi respinta renderebbe impossibile l’irrogazione di una pena<br />

sempre adeguata alla gravità del delitto commesso.<br />

Giova ricordare, al riguardo, come la Corte Costituzionale abbia più volte<br />

affermato l’esigenza che la risposta punitiva sia - in vista del rispetto del principio<br />

della “personalità” della pena di cui all’art. 27/3 Cost.- il più possibile adeguata alla<br />

concreta violazione posta in essere.<br />

Assumendo, in proposito, la Corte Costituzionale, che “il dubbio<br />

d’illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che,<br />

per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista,<br />

quest’ultima appaia ragionevolmente rispetto all’intera gamma<br />

di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato” ed, ancora, che<br />

“previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia col volto costituzionale<br />

del sistema penale”.<br />

Ciò posto, non può revocarsi in dubbio che, per effetto della suesposta<br />

denegata interpretazione, si verrebbe a determinare l’assoluta impossibilità per il<br />

giudice di modulare la pena a seconda della gravità dei reati consumati.<br />

Infatti, per quanto già rilevato, al responsabile di un omicidio punibile<br />

coll’ergastolo, verrebbe inflitto un trattamento sanzionatorio assolutamente identico a<br />

quello irrogato a chi si sia reso responsabile di dieci, cento, mille reati di omicidio o<br />

strage, punibili, ognuno, colla pena dell’ergastolo.<br />

In entrambi i casi la pena che si applicherebbe nel massimo sarebbe quella di<br />

trent’anni di reclusione.<br />

Al riguardo, in verità, si potrebbe obbiettare che :<br />

- in ogni sistema è prevista una pena massima irrogabile;<br />

- che tale pena massima in alcuni ordinamenti è la pena di morte ed in altri<br />

l’ergastolo;<br />

- ed ancora che nel nostro ordinamento (a seguito dell’introduzione della norma che<br />

ammette il rito abbreviato anche per i reati punibili colla pena dell’ergastolo) vi<br />

sarebbe una pena massima prevista nel caso del rito ordinario (che è quella<br />

dell’ergastolo) ed una pena massima prevista per il rito abbreviato (che sarebbe<br />

quella di trent’anni di reclusione);<br />

- e, finalmente, che raggiunto il tetto massimo della pena, non è previsto che possa<br />

irrogarsene una più severa, quali che possano essere i reati commessi dal condannato.<br />

Tuttavia, pare possibile replicare, in primo luogo, che nessuna norma<br />

stabilisce se effettivamente il limite di trent’anni di reclusione di cui all’art. 442/3<br />

c.p.p., debba avere come riferimento ognuno dei reati commessi, ovvero la pena<br />

cumulativamente applicabile; al riguardo, dovendosi osservare, che anche nel<br />

processo ordinario, la pena che può essere inflitta nel massimo, per un singolo reato,<br />

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