27.12.2012 Views

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

e per l’individuazione degli autori dei relativi reati, può senz’altro essere<br />

riconosciuta la diminuente speciale di cui all’art. 8 del D.L. 13 maggio<br />

1991 nr. 152, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991 nr.<br />

203.<br />

Inoltre, all’ANZELMO, per via dell’ottimo comportamento<br />

processuale, nonché in considerazione dell’ampia confessione resa,<br />

possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche.<br />

Di tal che, considerate dette attenuanti prevalenti sulle contestate<br />

aggravanti, considerata -per effetto della scelta del rito abbreviato- la<br />

diminuente di cui all’art. 442 c.p.p., unificati gli omicidi contestati al<br />

capo B sotto il vincolo della continuazione, la Corte stima conforme a<br />

giustizia condannare l’ANZELMO alla pena di anni quattordici di<br />

reclusione -<br />

(pena base, per l’omicidio del Generale DALLA CHIESA ritenuto più<br />

grave, con la diminuente dell’art. 8 D.L. nr. 152 del 1991, prevalente<br />

sulle contestate aggravanti : anni sedici di reclusione ; ridotta ad anni<br />

quindici per via della concessione delle attenuanti generiche; diminuita<br />

ulteriormente ad anni dieci per effetto della diminuente di cui all’art.<br />

442 c.p.p.; aumentata ad anni quattordici per la continuazione cogli altri<br />

omicidi di cui al capo B) .<br />

Alla suddetta condanna segue per legge - ex art. 535 c.p.p.- quella<br />

al pagamento delle spese processuali , nonchè - ai sensi degli artt. 29 e<br />

32 c.p.- l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione in perpetuo<br />

dai pubblici uffici e dell’interdizione legale per la durata della pena.<br />

Le ragioni indicate dall’imputato come determinanti ai fini della<br />

decisione di iniziare a collaborare coll’A.G. (vale a dire l’intento di<br />

sottrarre i propri figli al contesto mafioso) induce questa Corte a<br />

disporre - ex art. 32/3 c.p. - che nei suoi confronti non trovi<br />

applicazione la pena accessoria della sospensione dell’esercizio della<br />

potestà dei genitori.<br />

129

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!