CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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e per l’individuazione degli autori dei relativi reati, può senz’altro essere<br />
riconosciuta la diminuente speciale di cui all’art. 8 del D.L. 13 maggio<br />
1991 nr. 152, convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 1991 nr.<br />
203.<br />
Inoltre, all’ANZELMO, per via dell’ottimo comportamento<br />
processuale, nonché in considerazione dell’ampia confessione resa,<br />
possono essere concesse le circostanze attenuanti generiche.<br />
Di tal che, considerate dette attenuanti prevalenti sulle contestate<br />
aggravanti, considerata -per effetto della scelta del rito abbreviato- la<br />
diminuente di cui all’art. 442 c.p.p., unificati gli omicidi contestati al<br />
capo B sotto il vincolo della continuazione, la Corte stima conforme a<br />
giustizia condannare l’ANZELMO alla pena di anni quattordici di<br />
reclusione -<br />
(pena base, per l’omicidio del Generale DALLA CHIESA ritenuto più<br />
grave, con la diminuente dell’art. 8 D.L. nr. 152 del 1991, prevalente<br />
sulle contestate aggravanti : anni sedici di reclusione ; ridotta ad anni<br />
quindici per via della concessione delle attenuanti generiche; diminuita<br />
ulteriormente ad anni dieci per effetto della diminuente di cui all’art.<br />
442 c.p.p.; aumentata ad anni quattordici per la continuazione cogli altri<br />
omicidi di cui al capo B) .<br />
Alla suddetta condanna segue per legge - ex art. 535 c.p.p.- quella<br />
al pagamento delle spese processuali , nonchè - ai sensi degli artt. 29 e<br />
32 c.p.- l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione in perpetuo<br />
dai pubblici uffici e dell’interdizione legale per la durata della pena.<br />
Le ragioni indicate dall’imputato come determinanti ai fini della<br />
decisione di iniziare a collaborare coll’A.G. (vale a dire l’intento di<br />
sottrarre i propri figli al contesto mafioso) induce questa Corte a<br />
disporre - ex art. 32/3 c.p. - che nei suoi confronti non trovi<br />
applicazione la pena accessoria della sospensione dell’esercizio della<br />
potestà dei genitori.<br />
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