CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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l’irragionevolezza dell’alibi offerto; l’assoluta mancanza di elementi<br />
oggettivi di riscontro; l’affetto che lega la teste all’imputato; i contrasti,<br />
sia pure lievi, esistenti fra le loro dichiarazioni; le asserzioni dei<br />
collaboranti CANCEMI e FERRANTE, tese a dimostrare l’astuzia<br />
dell’imputato e la sua capacità a crearsi ed a procurarsi alibi; pare,<br />
senz’altro, potersi affermare che il cennato alibi si appalesa tutt’altro che<br />
credibile e che sicuramente non è in grado nemmeno di infirmare il<br />
pesantissimo quadro probatorio insistente nei confronti del MADONIA.<br />
Finalmente, l’assenza di comprovati motivi di rancore tra i<br />
collaboranti e l’imputato; il preciso e sicuro riconoscimento fotografico<br />
operato sia dal GANCI che dall’ANZELMO; ed il fatto che l’imputato<br />
al momento del fatto si trovasse in stato di libertà; supportano<br />
chiaramente il già più che esaustivo quadro probatorio insistente a carico<br />
del MADONIA.<br />
Pertanto, reputa la Corte che possa affermarsi con certezza la<br />
penale responsabilità del MADONIA in ordine agli omicidi contestatigli<br />
al capo B) della rubrica .<br />
In proposito, pare evidente la sussistenza delle aggravanti<br />
contestate, ed, in particolare, quella della premeditazione, rivelata<br />
inequivocabilmente, tra l’altro, dalle non brevi fasi di preparazione<br />
dell’agguato.<br />
Peraltro, attesa l’indiscutibile gravità dei fatti di reato, ed i<br />
gravissimi precedenti penali, al MADONIA, non possono essere<br />
concesse le circostanze attenuanti generiche.<br />
Di guisa che, applicata – per effetto della scelta del rito speciale-<br />
la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p.; unificati i delitti di cui al capo B)<br />
della rubrica sotto il vincolo della continuazione, la Corte stima<br />
conforme a giustizia condannare il MADONIA alla pena dell’ergastolo.<br />
(pena base per il reato di omicidio aggravato consumato nei confronti di<br />
DALLA CHIESA Carlo Alberto considerato più grave : ergastolo ; tale<br />
pena va sostituita – per effetto dell’art. 442 c.p.p.- con quella di anni<br />
trenta di reclusione; detta pena (– per effetto della continuazione cogli<br />
altri omicidi di cui al capo B) per ognuno dei quali questo Giudice<br />
avrebbe inflitto ove non li avesse ritenuti in continuazione coll’omicidio<br />
del Generale DALLA CHIESA, la pena dell’ergastolo ridotta a<br />
trent’anni per l’art. 442 c.p.p.- ed in forza di quanto stabilito dagli artt.<br />
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