27.12.2012 Views

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

l’irragionevolezza dell’alibi offerto; l’assoluta mancanza di elementi<br />

oggettivi di riscontro; l’affetto che lega la teste all’imputato; i contrasti,<br />

sia pure lievi, esistenti fra le loro dichiarazioni; le asserzioni dei<br />

collaboranti CANCEMI e FERRANTE, tese a dimostrare l’astuzia<br />

dell’imputato e la sua capacità a crearsi ed a procurarsi alibi; pare,<br />

senz’altro, potersi affermare che il cennato alibi si appalesa tutt’altro che<br />

credibile e che sicuramente non è in grado nemmeno di infirmare il<br />

pesantissimo quadro probatorio insistente nei confronti del MADONIA.<br />

Finalmente, l’assenza di comprovati motivi di rancore tra i<br />

collaboranti e l’imputato; il preciso e sicuro riconoscimento fotografico<br />

operato sia dal GANCI che dall’ANZELMO; ed il fatto che l’imputato<br />

al momento del fatto si trovasse in stato di libertà; supportano<br />

chiaramente il già più che esaustivo quadro probatorio insistente a carico<br />

del MADONIA.<br />

Pertanto, reputa la Corte che possa affermarsi con certezza la<br />

penale responsabilità del MADONIA in ordine agli omicidi contestatigli<br />

al capo B) della rubrica .<br />

In proposito, pare evidente la sussistenza delle aggravanti<br />

contestate, ed, in particolare, quella della premeditazione, rivelata<br />

inequivocabilmente, tra l’altro, dalle non brevi fasi di preparazione<br />

dell’agguato.<br />

Peraltro, attesa l’indiscutibile gravità dei fatti di reato, ed i<br />

gravissimi precedenti penali, al MADONIA, non possono essere<br />

concesse le circostanze attenuanti generiche.<br />

Di guisa che, applicata – per effetto della scelta del rito speciale-<br />

la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p.; unificati i delitti di cui al capo B)<br />

della rubrica sotto il vincolo della continuazione, la Corte stima<br />

conforme a giustizia condannare il MADONIA alla pena dell’ergastolo.<br />

(pena base per il reato di omicidio aggravato consumato nei confronti di<br />

DALLA CHIESA Carlo Alberto considerato più grave : ergastolo ; tale<br />

pena va sostituita – per effetto dell’art. 442 c.p.p.- con quella di anni<br />

trenta di reclusione; detta pena (– per effetto della continuazione cogli<br />

altri omicidi di cui al capo B) per ognuno dei quali questo Giudice<br />

avrebbe inflitto ove non li avesse ritenuti in continuazione coll’omicidio<br />

del Generale DALLA CHIESA, la pena dell’ergastolo ridotta a<br />

trent’anni per l’art. 442 c.p.p.- ed in forza di quanto stabilito dagli artt.<br />

186

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!