CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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§ - 2) Brevi, schematici, cenni sui principi giurisprudenziali<br />
in tema di chiamata di correo cui ci si è attenuti nella<br />
valutazione della rilevanza probatoria del suddetto elemento<br />
di prova.<br />
Tanto premesso, osserva la Corte che le prove sulla colpevolezza<br />
degli odierni imputati, si fondano prevalentemente sulle dichiarazioni<br />
rese dagli imputati ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero i<br />
quali, oltre ad ammettere di avere commesso gli omicidi oggi in<br />
trattazione, hanno incolpato (chiamandoli in correità) gli altri imputati.<br />
Pare, pertanto, necessario, in via preliminare, sia pure brevemente,<br />
rammentare quale sia il valore di prova riconosciuto dal nostro<br />
ordinamento alla chiamata di correo.<br />
* * *<br />
Com’è noto, alla chiamata di correo - secondo l’interpretazione<br />
oramai consolidata in dottrina ed in giurisprudenza- va riconosciuta la<br />
valenza di vero e proprio mezzo di prova 38 e non già di semplice indizio.<br />
La giustezza di tale assunto, come generalmente si argomenta, si<br />
coglie chiaramente, non solo, dalle risultanze dei lavori preparatori del<br />
codice, ma altresì, dalla locuzione “altri elementi di prova” adottata<br />
nell’art. 192 c.p.p.; dal rilievo sistematico, per il quale la disposizione in<br />
questione è stata inserita nel libro III dedicato alle ; nonché<br />
dallo stesso titolo dell’articolo 192 c.p.p. (“valutazione della prova”).<br />
Di tal che, è senz’altro possibile affermare che nel nostro<br />
ordinamento la chiamata di correo può validamente assurgere ad<br />
elemento di prova piena, sufficiente a fondare un giudizio di condanna,<br />
quando sia asseverata la credibilità della fonte.<br />
38 Cfr. per tutte Cass. Pen Sezioni Unite 1 febbraio 1992 nr. 1048 : “L’art. 192, commi 3 e 4<br />
del c.p.p. non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un<br />
medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. o di un<br />
reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lett. b)<br />
c.p.p., perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e<br />
ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono<br />
essere di qualsiasi tipo o natura”.<br />
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