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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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§ - 2) Brevi, schematici, cenni sui principi giurisprudenziali<br />

in tema di chiamata di correo cui ci si è attenuti nella<br />

valutazione della rilevanza probatoria del suddetto elemento<br />

di prova.<br />

Tanto premesso, osserva la Corte che le prove sulla colpevolezza<br />

degli odierni imputati, si fondano prevalentemente sulle dichiarazioni<br />

rese dagli imputati ANZELMO Francesco Paolo e GANCI Calogero i<br />

quali, oltre ad ammettere di avere commesso gli omicidi oggi in<br />

trattazione, hanno incolpato (chiamandoli in correità) gli altri imputati.<br />

Pare, pertanto, necessario, in via preliminare, sia pure brevemente,<br />

rammentare quale sia il valore di prova riconosciuto dal nostro<br />

ordinamento alla chiamata di correo.<br />

* * *<br />

Com’è noto, alla chiamata di correo - secondo l’interpretazione<br />

oramai consolidata in dottrina ed in giurisprudenza- va riconosciuta la<br />

valenza di vero e proprio mezzo di prova 38 e non già di semplice indizio.<br />

La giustezza di tale assunto, come generalmente si argomenta, si<br />

coglie chiaramente, non solo, dalle risultanze dei lavori preparatori del<br />

codice, ma altresì, dalla locuzione “altri elementi di prova” adottata<br />

nell’art. 192 c.p.p.; dal rilievo sistematico, per il quale la disposizione in<br />

questione è stata inserita nel libro III dedicato alle ; nonché<br />

dallo stesso titolo dell’articolo 192 c.p.p. (“valutazione della prova”).<br />

Di tal che, è senz’altro possibile affermare che nel nostro<br />

ordinamento la chiamata di correo può validamente assurgere ad<br />

elemento di prova piena, sufficiente a fondare un giudizio di condanna,<br />

quando sia asseverata la credibilità della fonte.<br />

38 Cfr. per tutte Cass. Pen Sezioni Unite 1 febbraio 1992 nr. 1048 : “L’art. 192, commi 3 e 4<br />

del c.p.p. non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un<br />

medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. o di un<br />

reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall’art. 371, comma 2, lett. b)<br />

c.p.p., perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e<br />

ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono<br />

essere di qualsiasi tipo o natura”.<br />

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