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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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Mentre, avuto riguardo all’art. 188 delle disp. di attuazione al c.p.p., sembra<br />

potersi affermare, che tale norma si limiti a prevedere che il confine di due anni di<br />

reclusione previsto dall’art. 444 c.p.p. come massimo della pena irrogabile su<br />

accordo delle parti, non può essere derogato, in sede di esecuzione, nemmeno<br />

quando l’oggetto del patteggiamento sia costituito dalla pena determinata in<br />

riferimento a più reati unificabili sotto il vincolo della continuazione o per concorso<br />

formale.<br />

Sembrando, di contro, palesemente eccessivo far discendere da tale asserto,<br />

quale corollari, sia l’individuazione del momento applicativo della diminuente di cui<br />

all’art. 444 c.p.p. ( e , per analogia, quello della diminuente di cui all’art. 442 c.p.p.),<br />

sia la volontà del legislatore di intendere in senso ampio il termine <br />

impiegato nell’art. 444/1 c.p.p. (nonché , per analogia quello utilizzato nell’art. 442<br />

c.p.p.).<br />

Dovendosi, infine, sottolineare che quella prevista dall’art. 188 disp. att. è<br />

chiaramente una norma che riguarda espressamente solo il patteggiamento della pena<br />

(e non il rito abbreviato) ; e che il suo unico fine è quello specifico di restringere, in<br />

sede di esecuzione (e, volendo, per analogia, anche in sede di cognizione), l’ambito<br />

di efficacia della volontà negoziale delle parti sulla pena.<br />

* * *<br />

Deve, quindi, convenirsi che il ritenere che il termine circostanze di cui<br />

all’art. 442 c.p.p. possa essere inteso in senso ampio si appalesi del tutto arbitrario e<br />

non fondato su alcun dato normativo.<br />

Di guisa che, negato, in forza delle superiori argomentazioni, all’espressione<br />

di cui all’art. 442 c.p.p. un significato diverso da quello tecnico;<br />

pare incontrovertibile che il legislatore non abbia positivamente disciplinato l’ipotesi<br />

dell’applicazione della diminuente nel caso del concorso di reati.<br />

Né ciò può sorprendere, quando si consideri che il concorso dei reati<br />

(materiale, formale, per continuazione) non costituisce la regola, bensì, se non<br />

proprio l’eccezione, una mera eventualità processuale; ed ancora che il legislatore ha<br />

più volte mostrato di voler plasmare il codice dell’89, modellandolo su una<br />

fattispecie rispondente allo schema : .<br />

Peraltro, va incidentalmente evidenziato che, se proprio si dovesse cogliere<br />

dalla previsione di cui all’art. 442 c.p.p. un sintomo rivelatore della voluntas legis sul<br />

momento applicativo della diminuente nel caso di concorso dei reati, questo<br />

indicherebbe la direzione esattamente opposta a quella seguita dalla giurisprudenza<br />

qui disattesa.<br />

Invero, - considerato che, in virtù di tale norma, la diminuente deve essere<br />

applicata “dopo le circostanze” e che da alcuna previsione normativa è dato ricavare<br />

che siffatta applicazione non debba seguire direttamente la valutazione delle<br />

circostanze- se ne dovrebbe trarre che, secondo il legislatore,

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