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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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appresentante della famiglia dell’Acquasanta ed era molto intimo e<br />

fidato di Antonino MADONIA e dei corleonesi; specificando che sapeva<br />

che nel c.d. fondo Pipitone i GALATOLO avevano messo a disposizione<br />

dell’associazione dei locali nel quale erano stati anche commessi degli<br />

omicidi e nei quali si svolgevano riunioni di mafia.<br />

Inoltre, l’ONORATO ha sostenuto di avere personalmente<br />

commesso insieme a GALATOLO Vincenzo l’omicidio di Salvatore<br />

LAURICELLA, notoriamente assassinato (rectius “scomparso”) il 30<br />

novembre 1982, nell’ambito della guerra di mafia tra i corleonesi e gli<br />

uomini fedeli o vicini al RICCOBONO ed a SCAGLIONE Salvatore.<br />

Di guisa che, pare evidente che anche le indicazioni<br />

dell’ONORATO sull’adesione di GALATOLO Vincenzo alla frangia<br />

militare dei corleonesi ed alla sua partecipazione ai crimini commessi da<br />

quel sodalizio in quel contesto storico, sia colla partecipazione diretta ai<br />

fatti di sangue sia colla messa a disposizione dei suoi locali di “fondo<br />

Pipitone”, si inserisce armonicamente, rafforzandolo, nel quadro<br />

delineato dagli altri collaboranti (BRUSCA e CUCUZZA) e dagli<br />

odierni imputati GANCI ed ANZELMO.<br />

Finalmente, l’assenza di motivi di rancore tra i collaboranti e<br />

l’imputato; il preciso e sicuro riconoscimento fotografico operato sia dal<br />

GANCI che dall’ANZELMO; l’assenza di qualsivoglia spunto di alibi;<br />

ed il fatto che l’imputato al momento del fatto si trovasse in stato di<br />

libertà; supportano chiaramente il già più che esaustivo quadro<br />

probatorio insistente a carico del GALATOLO.<br />

Pertanto, reputa la Corte che possa affermarsi con certezza la<br />

penale responsabilità del GALATOLO in ordine agli omicidi<br />

contestatigli al capo B) della rubrica .<br />

In proposito, pare evidente la sussistenza delle aggravanti<br />

contestate, ed, in particolare, quella della premeditazione, rivelata<br />

inequivocabilmente, tra l’altro, dalle non brevi fasi di preparazione<br />

dell’agguato.<br />

Peraltro, attesa l’indiscutibile gravità dei fatti di reato, ed i<br />

gravissimi precedenti penali, al GALATOLO, non possono essere<br />

concesse le circostanze attenuanti generiche.<br />

Di guisa che, applicata – per effetto della scelta del rito speciale-<br />

la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p.; unificati i delitti di cui al capo B)<br />

della rubrica sotto il vincolo della continuazione, la Corte stima<br />

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