CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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appresentante della famiglia dell’Acquasanta ed era molto intimo e<br />
fidato di Antonino MADONIA e dei corleonesi; specificando che sapeva<br />
che nel c.d. fondo Pipitone i GALATOLO avevano messo a disposizione<br />
dell’associazione dei locali nel quale erano stati anche commessi degli<br />
omicidi e nei quali si svolgevano riunioni di mafia.<br />
Inoltre, l’ONORATO ha sostenuto di avere personalmente<br />
commesso insieme a GALATOLO Vincenzo l’omicidio di Salvatore<br />
LAURICELLA, notoriamente assassinato (rectius “scomparso”) il 30<br />
novembre 1982, nell’ambito della guerra di mafia tra i corleonesi e gli<br />
uomini fedeli o vicini al RICCOBONO ed a SCAGLIONE Salvatore.<br />
Di guisa che, pare evidente che anche le indicazioni<br />
dell’ONORATO sull’adesione di GALATOLO Vincenzo alla frangia<br />
militare dei corleonesi ed alla sua partecipazione ai crimini commessi da<br />
quel sodalizio in quel contesto storico, sia colla partecipazione diretta ai<br />
fatti di sangue sia colla messa a disposizione dei suoi locali di “fondo<br />
Pipitone”, si inserisce armonicamente, rafforzandolo, nel quadro<br />
delineato dagli altri collaboranti (BRUSCA e CUCUZZA) e dagli<br />
odierni imputati GANCI ed ANZELMO.<br />
Finalmente, l’assenza di motivi di rancore tra i collaboranti e<br />
l’imputato; il preciso e sicuro riconoscimento fotografico operato sia dal<br />
GANCI che dall’ANZELMO; l’assenza di qualsivoglia spunto di alibi;<br />
ed il fatto che l’imputato al momento del fatto si trovasse in stato di<br />
libertà; supportano chiaramente il già più che esaustivo quadro<br />
probatorio insistente a carico del GALATOLO.<br />
Pertanto, reputa la Corte che possa affermarsi con certezza la<br />
penale responsabilità del GALATOLO in ordine agli omicidi<br />
contestatigli al capo B) della rubrica .<br />
In proposito, pare evidente la sussistenza delle aggravanti<br />
contestate, ed, in particolare, quella della premeditazione, rivelata<br />
inequivocabilmente, tra l’altro, dalle non brevi fasi di preparazione<br />
dell’agguato.<br />
Peraltro, attesa l’indiscutibile gravità dei fatti di reato, ed i<br />
gravissimi precedenti penali, al GALATOLO, non possono essere<br />
concesse le circostanze attenuanti generiche.<br />
Di guisa che, applicata – per effetto della scelta del rito speciale-<br />
la diminuente di cui all’art. 442 c.p.p.; unificati i delitti di cui al capo B)<br />
della rubrica sotto il vincolo della continuazione, la Corte stima<br />
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