CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
concorso formale di reati , il concorso materiale di reati, ovvero la<br />
continuazione; prevedendo espressamente che, in tutti questi casi, il<br />
condannato non potrà riportare, per effetto della diminuente di rito, la pena di<br />
trent’anni, ma quella più severa dell’ergastolo.<br />
Non potendosi, di converso, desumere dalla recente previsione<br />
normativa (usando, per l’appunto il c.d. metodo esegetico deduttivo “a<br />
contrario”) che il reato continuato non è una forma di concorso di reati .<br />
Analogamente, deve senz’altro convenirsi che il fatto che il legislatore<br />
abbia indicato la pena dell’ergastolo con isolamento diurno come conseguente<br />
al concorso di reati e di reato continuato, non stia ad indicare che si sia<br />
preferita l’interpretazione che vuole che la diminuente di rito sia applicata<br />
dopo il computo discendente dalle norme sul concorso dei reati.<br />
In questo caso, invero, sarebbe evidente la portata innovativa e non<br />
meramente interpretativa della norma. Difatti, non può di certo sostenersi<br />
che, dal precedente ordinamento processuale penale, applicando la<br />
diminuente dopo tutti i possibili aumenti di pena discendenti dalle regole<br />
relative al concorso dei reati, potesse ricavarsi che in caso di concorso di reati<br />
comportanti la pena dell’ergastolo coll’isolamento diurno, la pena sarebbe<br />
stata quella dell’ergastolo senza isolamento, invece che quella di trent’anni.<br />
Avendo natura interpretativa e, quindi, meramente chiarificatrice della<br />
volontà del legislatore l’inciso in esame ha solo la valenza di significare che,<br />
quando un soggetto viene condannato per più reati, che per le norme sul<br />
concorso determinerebbero in concreto la pena dell’ergastolo coll’isolamento<br />
diurno, l’efficacia della diminuente potrà essere solo quella di eliminare la<br />
sanzione dell’isolamento diurno.<br />
Non potendosi, invece, ricavare alcunché dalla citata norma<br />
interpretativa, in riferimento ai meccanismi eletti dal legislatore per pervenire<br />
all’individuazione della pena ora indicata.<br />
b) - la seconda, di carattere tecnico-giuridico è quella per la quale, avendo il<br />
secondo comma, ultima parte dell’art. 442 c.p.p. natura meramente<br />
interpretativa, deve necessariamente dedursi che la precedente normativa già<br />
consentisse (tra le diverse interpretazioni possibili) di pervenire al medesimo<br />
risultato esegetico.<br />
Altrimenti argomentando, alla norma dovrebbe inevitabilmente<br />
riconoscersi un carattere “innovativo”, che la esporrebbe ad evidenti censure<br />
di costituzionalità e di applicabilità retroattiva.<br />
c) - la terza, di carattere logico è quella per la quale se la cennata<br />
interpretazione (deducibile dalla precedente normativa) è stata resa autentica<br />
dalla volontà del legislatore, è evidente che è quella che deve sottendere,<br />
tuttora, il recente disposto disposto normativo.<br />
143