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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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legittimamente impiegato per riscontrare pienamente una chiamata di<br />

correo.<br />

A parere della Corte, tale natura va riconosciuta a “qualunque<br />

elemento (di prova diretta od indiretta)”, che (provenendo da fonte<br />

diversa dal chiamante), riguardi la sfera personale del chiamato e sia<br />

riconducibile, anche attraverso un giudizio logico, al fatto da<br />

dimostrare” .<br />

Non si ritiene pertanto che tale elemento debba essere<br />

necessariamente rappresentativo, in modo autonomo, del fatto.<br />

In tale categoria potrebbero, dunque, anche rientrare elementi di<br />

modesta valenza oggettiva (in ordine alla loro autonoma<br />

rappresentatività del fatto in dimostrazione) che, tuttavia, collegando –<br />

di regola sulla base di criteri di spazio e di tempo- il chiamato al fatto<br />

specifico, possano costituire la condizione sufficiente per far assurgere la<br />

chiamata di correo a prova piena.<br />

Si ritiene, pertanto, che un siffatto elemento di riscontro ben possa<br />

refluire sul fatto in dimostrazione, anche solo attraverso una valutazione<br />

di tipo non rappresentativo o diretto , bensì solo .<br />

Ed in tale categoria di elementi di riscontro non può, a parere della<br />

Corte, non inquadrarsi anche quella vasta teoria di elementi che - pur<br />

afferenti alla sfera del chiamato, ma non immediatamente collegabili (in<br />

base a criteri temporali e spaziali) al fatto specifico in questione -<br />

appaiano dal punto di vista logico-deduttivo certamente più rassicuranti<br />

sulla giustezza della “chiamata”.<br />

Se, infatti, si ammette che è anche attraverso un giudizio logicodeduttivo,<br />

che gli “elementi individualizzanti afferenti al fatto da<br />

dimostrare” possono ritenersi idonei a riscontrare l’accusa; non si vede<br />

perché ad analogo risultato non si possa pervenire (attraverso un<br />

equivalente apprezzamento logico-deduttivo) , mediante l’impiego di<br />

“elementi individualizzanti” (nemmeno essi afferenti direttamente al<br />

fatto in dimostrazione), che, pur , appaiano, in concreto, maggiormente indicativi della<br />

possibilità che il “chiamato” possa avere operato proprio nel modo<br />

attribuitogli dal chiamante.<br />

Si vuol fare riferimento, ancora una volta, a quella teoria di<br />

elementi di riscontro che (autonomamente) permettano di sostenere che<br />

il chiamato faceva parte (magari, nello stesso contesto temporale) del<br />

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