CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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diminuente deve essere fatta subito dopo l’applicazione delle suddette circostanze>><br />
e, quindi, prima dell’intervento di altri fattori meramente eventuali come gli effetti<br />
conseguenti dal concorso del reato con altri reati.<br />
Tuttavia, anche prescindendo dall’immorare sull’argomento testè indicato, (e<br />
quindi, escluso - per ipotesi di lavoro- che la legge abbia positivamente previsto che<br />
la diminuente debba essere applicata in ogni caso subito dopo l’apprezzamento delle<br />
circostanze, considerate in senso tecnico) non può non pervenirsi, quanto meno, alla<br />
conclusione che <br />
In altri termini, dovendosi, almeno, convenire che il legislatore non ha<br />
previsto se la diminuente debba operare subito dopo la determinazione della pena<br />
prevista per il reato tenuto conto delle relative attenuanti o aggravanti e prima degli<br />
eventuali aumenti per la continuazione, concorso formale, ecc.; ovvero, se debba<br />
operare dopo la determinazione della pena ultima, calcolata anche in forza delle<br />
norme disciplinanti il concorso dei reati.<br />
* * *<br />
II) In mancanza di un’esplicita previsione normativa, deve ritenersi che il<br />
legislatore abbia rimesso all’interpretazione del Giudice l’individuazione del<br />
cennato momento applicativo.<br />
Dovendosi convenire, come sopra argomentato, che la legge non prevede<br />
alcunché di esplicito intorno al momento in cui deve applicarsi la diminuente in<br />
questione; deve ritenersi che la soluzione del problema in trattazione debba<br />
rinvenirsi, all’interno del sistema, facendo ricorso agli usuali canoni interpretativi.<br />
In tal senso, ovviamente, sono solamente due le possibilità consentite<br />
all’interprete; e cioè che la diminuente sia applicata prima o dopo gli aumenti dovuti<br />
in base alle norme che disciplinano il concorso dei reati (71 e segg. c.p.).<br />
Si è già visto come la S.C. di Cassazione abbia privilegiato (con un<br />
orientamento interpretativo, oramai, presso che consolidato), la tesi della<br />
diminuzione da applicare dopo tutti gli aumenti previsti per effetto della<br />
continuazione o del concorso dei reati in genere.<br />
Tuttavia, a parere di questa Corte tale orientamento non può essere<br />
condiviso, atteso che, se interpretato nel modo dianzi cennato, il terzo comma<br />
dell’art. 442 c.p.p. finirebbe per porsi in chiaro contrasto con principi tutelati dalla<br />
Costituzione.<br />
* * *<br />
III) In altri termini, deve rilevarsi che se all’art. 442 c.p.p., nella parte<br />
concernente il momento applicativo della diminuente di rito nel caso di concorso di<br />
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