27.12.2012 Views

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

diminuente deve essere fatta subito dopo l’applicazione delle suddette circostanze>><br />

e, quindi, prima dell’intervento di altri fattori meramente eventuali come gli effetti<br />

conseguenti dal concorso del reato con altri reati.<br />

Tuttavia, anche prescindendo dall’immorare sull’argomento testè indicato, (e<br />

quindi, escluso - per ipotesi di lavoro- che la legge abbia positivamente previsto che<br />

la diminuente debba essere applicata in ogni caso subito dopo l’apprezzamento delle<br />

circostanze, considerate in senso tecnico) non può non pervenirsi, quanto meno, alla<br />

conclusione che <br />

In altri termini, dovendosi, almeno, convenire che il legislatore non ha<br />

previsto se la diminuente debba operare subito dopo la determinazione della pena<br />

prevista per il reato tenuto conto delle relative attenuanti o aggravanti e prima degli<br />

eventuali aumenti per la continuazione, concorso formale, ecc.; ovvero, se debba<br />

operare dopo la determinazione della pena ultima, calcolata anche in forza delle<br />

norme disciplinanti il concorso dei reati.<br />

* * *<br />

II) In mancanza di un’esplicita previsione normativa, deve ritenersi che il<br />

legislatore abbia rimesso all’interpretazione del Giudice l’individuazione del<br />

cennato momento applicativo.<br />

Dovendosi convenire, come sopra argomentato, che la legge non prevede<br />

alcunché di esplicito intorno al momento in cui deve applicarsi la diminuente in<br />

questione; deve ritenersi che la soluzione del problema in trattazione debba<br />

rinvenirsi, all’interno del sistema, facendo ricorso agli usuali canoni interpretativi.<br />

In tal senso, ovviamente, sono solamente due le possibilità consentite<br />

all’interprete; e cioè che la diminuente sia applicata prima o dopo gli aumenti dovuti<br />

in base alle norme che disciplinano il concorso dei reati (71 e segg. c.p.).<br />

Si è già visto come la S.C. di Cassazione abbia privilegiato (con un<br />

orientamento interpretativo, oramai, presso che consolidato), la tesi della<br />

diminuzione da applicare dopo tutti gli aumenti previsti per effetto della<br />

continuazione o del concorso dei reati in genere.<br />

Tuttavia, a parere di questa Corte tale orientamento non può essere<br />

condiviso, atteso che, se interpretato nel modo dianzi cennato, il terzo comma<br />

dell’art. 442 c.p.p. finirebbe per porsi in chiaro contrasto con principi tutelati dalla<br />

Costituzione.<br />

* * *<br />

III) In altri termini, deve rilevarsi che se all’art. 442 c.p.p., nella parte<br />

concernente il momento applicativo della diminuente di rito nel caso di concorso di<br />

157

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!