CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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un indizio; è evidente che possa costituire un elemento di riscontro<br />
estrinseco individualizzante qualora venisse in considerazione in ausilio<br />
ad un’eventuale ulteriore chiamata di correo del collaborante ALFA (che<br />
in via diretta assumesse di avere , come componente del gruppo di fuoco<br />
di Ciaculli, commesso l’omicidio GAMMA insieme al nostro<br />
OMEGA).<br />
Del resto, la considerevole rilevanza dell’elemento “indiziario” in<br />
questione, non è stata disconosciuta nemmeno dalla Corte di Cassazione,<br />
nella sentenza nr. 963/2000 cennata, nella quale il giudice di legittimità<br />
ha affermato che .<br />
Peraltro, come già rassegnato, pare ovvio che il fatto che la<br />
chiamata del collaborante BETA abbia natura di riscontro<br />
individualizzante non voglia dire che sia sempre in grado di far assurgere<br />
la chiamata principale di ALFA ad elemento di prova piena sulla base di<br />
quanto sancito dall’art. 192 c.p.p..<br />
Dopo avere verificato la credibilità complessiva del chiamante in<br />
linea principale (in tesi di ALFA) , sarà, infatti, sempre necessario<br />
valutare in concreto del riscontro.<br />
Per esempio, esaminando la pregnanza intrinseca dell’elemento<br />
indiziario (cioè il livello di conducenza dell’indizio in termini di<br />
probabilità, in quanto rifacendosi all’esempio, una cosa è un gruppo di<br />
fuoco composto da pochi elementi e che agisca sempre con una<br />
composizione più o meno uguale; altra cosa sarebbe un gruppo di fuoco<br />
composto da centinaia di elementi e che agisca in composizione spesso<br />
diversa), nonché la sua originalità (essendo evidente che una cosa è<br />
l’indicazione che attinge un soggetto non ancora noto come componente<br />
di un qualsivoglia gruppo di fuoco o come autore di omicidi, altra cosa è<br />
l’indicazione di un soggetto del quale oramai sia nota la qualifica di<br />
killer).<br />
Tuttavia, si tratta a ben vedere di apprezzamenti che attengono<br />
esclusivamente al merito e che, a parere di questa Corte, dovrebbero<br />
essere demandati alla competenza esclusiva del Giudice di merito.<br />
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