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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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In ogni caso, è certamente plausibile che il GANCI, nella sua<br />

determinazione a collaborare, sia stato influenzato dal fatto di sapere<br />

che, in tal modo, avrebbe potuto godere del particolare trattamento<br />

riservato ai c.d. pentiti e di una pena molto meno severa, che gli avrebbe<br />

permesso (considerata la sua giovane età), una volta pagato il conto con<br />

la giustizia, di rifarsi una nuova vita con la propria famiglia.<br />

Tuttavia, va osservato che se, in genere, ciò che rende la chiamata<br />

di correo un elemento di prova astrattamente meno attendibile della<br />

testimonianza è la possibile esistenza di interessi perseguiti dal<br />

dichiarante (quali, per l’appunto, quello di essere ammesso ad usufruire<br />

di un trattamento particolare o quello di ottenere protezione per sè e per i<br />

propri cari); proprio l’intento di perseguire tali interessi costituisce una<br />

prima garanzia di sincerità.<br />

Difatti, il collaborante non può certo ignorare che gli sarà<br />

possibile raggiungere gli scopi summenzionati solo se le sue<br />

dichiarazioni si mostreranno totalmente veridiche ; ben sapendo, di<br />

converso, che alla prima manifestazione di falso, la sua credibilità<br />

verrebbe a crollare e con essa, l’interesse dello Stato a garantire la sua<br />

sicurezza e quella dei suoi cari dalle insidie della consorteria mafiosa<br />

oramai irreparabilmente inimicata.<br />

Pertanto, anche solo dal punto di vista logico, deve ritenersi che il<br />

principale interesse del GANCI fosse (e sia tuttora) quello di attenersi<br />

ad una sincera rappresentazione di quanto da lui realmente conosciuto.<br />

In tal senso, giova rimarcare che (in considerazione anche del<br />

periodo nel quale il GANCI ebbe ad iniziare a collaborare -nel 1996-<br />

periodo particolarmente “fecondo” per il numero di uomini d’onore che<br />

ebbero a decidere di infoltire la schiera dei collaboratori di giustizia),<br />

proprio in vista del perseguimento dell’interesse ad ottenere protezione e<br />

trattamento benevolo da parte dello Stato, il GANCI avrebbe dovuto ben<br />

sapere e temere che altri collaboranti potessero contraddire le sue<br />

dichiarazioni.<br />

Tanto più che egli sapeva che altro collaborante, (l’ANZELMO)<br />

appartenente alla stessa famiglia mafiosa aveva iniziato da poco a<br />

collaborare, per cui doveva, senz’altro, apparirgli chiaro che, solo<br />

fornendo notizie assolutamente corrispondenti al vero, avrebbe potuto<br />

scongiurare il rischio di essere clamorosamente smentito.<br />

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