CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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In ogni caso, è certamente plausibile che il GANCI, nella sua<br />
determinazione a collaborare, sia stato influenzato dal fatto di sapere<br />
che, in tal modo, avrebbe potuto godere del particolare trattamento<br />
riservato ai c.d. pentiti e di una pena molto meno severa, che gli avrebbe<br />
permesso (considerata la sua giovane età), una volta pagato il conto con<br />
la giustizia, di rifarsi una nuova vita con la propria famiglia.<br />
Tuttavia, va osservato che se, in genere, ciò che rende la chiamata<br />
di correo un elemento di prova astrattamente meno attendibile della<br />
testimonianza è la possibile esistenza di interessi perseguiti dal<br />
dichiarante (quali, per l’appunto, quello di essere ammesso ad usufruire<br />
di un trattamento particolare o quello di ottenere protezione per sè e per i<br />
propri cari); proprio l’intento di perseguire tali interessi costituisce una<br />
prima garanzia di sincerità.<br />
Difatti, il collaborante non può certo ignorare che gli sarà<br />
possibile raggiungere gli scopi summenzionati solo se le sue<br />
dichiarazioni si mostreranno totalmente veridiche ; ben sapendo, di<br />
converso, che alla prima manifestazione di falso, la sua credibilità<br />
verrebbe a crollare e con essa, l’interesse dello Stato a garantire la sua<br />
sicurezza e quella dei suoi cari dalle insidie della consorteria mafiosa<br />
oramai irreparabilmente inimicata.<br />
Pertanto, anche solo dal punto di vista logico, deve ritenersi che il<br />
principale interesse del GANCI fosse (e sia tuttora) quello di attenersi<br />
ad una sincera rappresentazione di quanto da lui realmente conosciuto.<br />
In tal senso, giova rimarcare che (in considerazione anche del<br />
periodo nel quale il GANCI ebbe ad iniziare a collaborare -nel 1996-<br />
periodo particolarmente “fecondo” per il numero di uomini d’onore che<br />
ebbero a decidere di infoltire la schiera dei collaboratori di giustizia),<br />
proprio in vista del perseguimento dell’interesse ad ottenere protezione e<br />
trattamento benevolo da parte dello Stato, il GANCI avrebbe dovuto ben<br />
sapere e temere che altri collaboranti potessero contraddire le sue<br />
dichiarazioni.<br />
Tanto più che egli sapeva che altro collaborante, (l’ANZELMO)<br />
appartenente alla stessa famiglia mafiosa aveva iniziato da poco a<br />
collaborare, per cui doveva, senz’altro, apparirgli chiaro che, solo<br />
fornendo notizie assolutamente corrispondenti al vero, avrebbe potuto<br />
scongiurare il rischio di essere clamorosamente smentito.<br />
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