CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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L’erroneità di tale assunto emerge manifestamente quando si consideri<br />
l’ipotesi -al vaglio di questa Corte- della continuazione tra reati comportanti<br />
l’ergastolo.<br />
Essendosi, già, evidenziato come, applicando la diminuente prima o dopo si<br />
pervenga a soluzioni sensibilmente differenti : rispettivamente, alla pena<br />
dell’ergastolo o a quella di trent’anni.<br />
d) l’orientamento della Corte di Assise<br />
* * *<br />
Tanto premesso, osserva questa Corte che il summenzionato orientamento<br />
interpretativo non può essere condiviso, perché in palese contrasto con i principi<br />
costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza.<br />
Al riguardo, pare opportuno far precedere al ragionamento seguito da questo<br />
Giudice uno schema che lo compendi, al fine di rendere più agevole la lettura delle<br />
pagine che seguono.<br />
Riassumendo il processo logico percorso è il seguente :<br />
I) Il legislatore non ha previsto alcunché in ordine al momento applicativo della<br />
diminuente (nei casi di processi riguardanti il concorso di più reati);<br />
II) Il legislatore ha, quindi, affidato all’interprete il compito di discernere, seguendo<br />
gli usuali parametri esegetici, quali norme applicare e, quindi, l’individuazione del<br />
momento applicativo della diminuente (se prima o dopo i computi conseguenti alle<br />
norme sul concorso dei reati );<br />
III) Delle due sole interpretazioni possibili, vale a dire se la diminuente debba essere<br />
applicata dopo tutti i calcoli possibili (per continuazione, concorso formale ecc;)<br />
ovvero, prima di tutti i predetti calcoli : la prima interpretazione si pone in chiaro<br />
contrasto coi principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità<br />
e, quindi, non può essere seguita.<br />
IV) la seconda interpretazione (quella per la quale la diminuente deve applicarsi, per<br />
ogni reato, dopo che sia stato operato il computo relativo alle aggravanti ed alle<br />
attenuanti e prima degli eventuali aumenti per la continuazione , ecc.), è l’unica che<br />
non contrasta coi suddetti principi costituzionali ; di guisa che, la strada<br />
dell’interprete è obbligata, non potendo nemmeno sollevare eccezione di<br />
incostituzionalità, atteso che la norma può essere interpretata in senso aderente alla<br />
Costituzione.<br />
* * *<br />
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