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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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correo atti ad indicare che il chiamato abbia commesso il reato<br />

attribuitogli dal collaborante).<br />

In tali ultimi casi si è soliti parlare anche di riscontro c.d.<br />

individualizzante.<br />

Si deve convenire che, in ossequio ad un’assoluta garanzia di<br />

certezza, sia lecito propendere per la tesi che richiede, comunque, il<br />

reperimento di un riscontro estrinseco di tipo “individualizzante”,<br />

escludendo, cioè, che possa essere considerata sufficiente, ai fini<br />

dell’accertamento della responsabilità del chiamato, la verifica positiva<br />

che il fatto di reato si sia svolto (quanto a modalità) esattamente come<br />

cennato dal chiamante.<br />

Tuttavia, va posto in chiare lettere che il riscontro di tipo<br />

“individualizzante” non deve, comunque, concretarsi in un elemento<br />

necessariamente probante il fatto specifico in dimostrazione.<br />

In tal senso, la S.C. di Cassazione è stata per lungo tempo presso<br />

che costante 40 nell’escludere la necessità che le dichiarazioni di correo<br />

debbano essere sorrette in ogni loro punto da riscontri<br />

“individualizzanti” afferenti al fatto specifico da dimostrare ; e, di<br />

contro, ha più volte dato al concetto di riscontro specifico od<br />

individualizzante un contenuto meno ampio intendendo, in sostanza,<br />

.<br />

Va, infatti, rammentato come la S.C. abbia, tra l’altro, affermato<br />

che “......gli altri elementi di prova richiesti dall’art. 192 comma terzo<br />

c.p.p., per suffragare il valore probatorio della chiamata di correo,<br />

attengono precipuamente alla conferma dell’attendibilità della stessa e<br />

non devono necessariamente convergere...a far desumere la<br />

sussistenza dello specifico fatto oggetto della prova.<br />

E’ quindi sufficiente che gli elementi di prova esterni<br />

costituiscano una conferma indiretta, che consenta di ritenere in via<br />

deduttiva attendibile la dichiarazione del coimputato anche quanto ad<br />

40 Ravvisandosi solo negli ultimi tempi sentenze di segno opposto, peraltro, non giustificate<br />

da modifiche normative ed in contrasto coll’impostazione delle Sezioni Unite.<br />

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