CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti
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In tal senso, va in primo luogo posto in evidenza come anche<br />
all’ANZELMO possano estendersi le considerazioni svolte a proposito<br />
del GANCI.<br />
Invero, se è ben plausibile che l’ANZELMO, nella sua<br />
determinazione a collaborare, stante le imputazioni delle quali era già<br />
gravato sia stato influenzato dal fatto di sapere che, in tal modo, avrebbe<br />
potuto godere del particolare trattamento riservato ai c. d. pentiti e di una<br />
pena molto meno severa, che gli avrebbe permesso (considerata la sua<br />
giovane età), una volta pagato il conto con la giustizia, di rifarsi una<br />
nuova vita con la propria famiglia ; è pur vero che il collaborante non<br />
poteva certo ignorare che avrebbe potuto raggiungere gli scopi<br />
summenzionati solo se le sue dichiarazioni fossero state totalmente<br />
veridiche ; mentre, alla prima manifestazione di falso, tutte le accuse<br />
sarebbero crollate e con esse, in primo luogo, l’interesse dello Stato a<br />
garantire la sua sicurezza e quella dei suoi cari dalle insidie del sodalizio<br />
mafioso oramai irreparabilmente inimicato.<br />
Pertanto, anche dal punto di vista puramente logico, deve ritenersi<br />
che anche il principale interesse dell’ANZELMO fosse quello di<br />
attenersi ad una sincera rappresentazione di quanto da lui realmente<br />
conosciuto.<br />
In tal senso, giova rimarcare che (in considerazione anche del fatto<br />
che il periodo nel quale l’ANZELMO ebbe ad iniziare a collaborare –<br />
vale a dire nel 1996- è stato notoriamente particolarmente “fruttuoso”<br />
per il numero di uomini d’onore che ebbero a decidere di divenire<br />
collaboratori di giustizia), proprio in vista del perseguimento<br />
dell’interesse ad ottenere protezione ed un trattamento benevolo da parte<br />
dello Stato, l’ANZELMO avrebbe dovuto ben sapere e temere che altri<br />
collaboranti potessero contraddire le sue dichiarazioni.<br />
*<br />
Peraltro, pare innegabile che il contributo riconosciuto<br />
all’ANZELMO per far luce su un importantissimi episodi criminosi<br />
come quelli costituiti dagli omicidi del dr. CASSARA’ e del Giudice<br />
CHINNICI (e la correlativa consapevolezza da parte del collaborante di<br />
poter essere considerevolmente utile all’A.G. anche solo sulla base delle<br />
indicazioni fornite sui citati delitti) conduca ad argomentare che<br />
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