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CORTE DI ASSISE DI PALERMO sezione ... - I pezzi mancanti

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In tal senso, va in primo luogo posto in evidenza come anche<br />

all’ANZELMO possano estendersi le considerazioni svolte a proposito<br />

del GANCI.<br />

Invero, se è ben plausibile che l’ANZELMO, nella sua<br />

determinazione a collaborare, stante le imputazioni delle quali era già<br />

gravato sia stato influenzato dal fatto di sapere che, in tal modo, avrebbe<br />

potuto godere del particolare trattamento riservato ai c. d. pentiti e di una<br />

pena molto meno severa, che gli avrebbe permesso (considerata la sua<br />

giovane età), una volta pagato il conto con la giustizia, di rifarsi una<br />

nuova vita con la propria famiglia ; è pur vero che il collaborante non<br />

poteva certo ignorare che avrebbe potuto raggiungere gli scopi<br />

summenzionati solo se le sue dichiarazioni fossero state totalmente<br />

veridiche ; mentre, alla prima manifestazione di falso, tutte le accuse<br />

sarebbero crollate e con esse, in primo luogo, l’interesse dello Stato a<br />

garantire la sua sicurezza e quella dei suoi cari dalle insidie del sodalizio<br />

mafioso oramai irreparabilmente inimicato.<br />

Pertanto, anche dal punto di vista puramente logico, deve ritenersi<br />

che anche il principale interesse dell’ANZELMO fosse quello di<br />

attenersi ad una sincera rappresentazione di quanto da lui realmente<br />

conosciuto.<br />

In tal senso, giova rimarcare che (in considerazione anche del fatto<br />

che il periodo nel quale l’ANZELMO ebbe ad iniziare a collaborare –<br />

vale a dire nel 1996- è stato notoriamente particolarmente “fruttuoso”<br />

per il numero di uomini d’onore che ebbero a decidere di divenire<br />

collaboratori di giustizia), proprio in vista del perseguimento<br />

dell’interesse ad ottenere protezione ed un trattamento benevolo da parte<br />

dello Stato, l’ANZELMO avrebbe dovuto ben sapere e temere che altri<br />

collaboranti potessero contraddire le sue dichiarazioni.<br />

*<br />

Peraltro, pare innegabile che il contributo riconosciuto<br />

all’ANZELMO per far luce su un importantissimi episodi criminosi<br />

come quelli costituiti dagli omicidi del dr. CASSARA’ e del Giudice<br />

CHINNICI (e la correlativa consapevolezza da parte del collaborante di<br />

poter essere considerevolmente utile all’A.G. anche solo sulla base delle<br />

indicazioni fornite sui citati delitti) conduca ad argomentare che<br />

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