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RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

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C. Lollio: Riflessioni a margine della 11uova disciplina della collabora:ione ..<br />

liva che per garantire l'inderogabil<strong>it</strong>à di minimi di trattamento economico<br />

e normativo dovevano essere emanate norme per tutte le categorie per<br />

le quali fossero stati stipulati "accordi economici e contratti collettivi riguardanti<br />

una o più categorie per la disciplina dei rapporti di lavoro, dei<br />

rapporti di associazione agraria, di aff<strong>it</strong>to a coltivatore diretto e dei rapporti<br />

di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa<br />

e coordinata".<br />

Tale norma realizzava, così, anche se solo con riferimento a questo<br />

unico, lim<strong>it</strong>ato, aspetto, una equiparazione fra rapporti di collaborazione<br />

coordinata e continuativa ed il lavoro subordinato.<br />

E' soltanto negli anni '70, tuttavia, che il legislatore si preoccupa più diffusamente<br />

dei rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa,<br />

non caratterizzati dalla subordinazione in senso tecnico e formale.<br />

Così, con la riforma del processo del lavoro, ad opera della legge n.<br />

533 dell'II agosto 1973, assistiamo all'estensione del r<strong>it</strong>o del lavoro e del<br />

regime delle rinunce e transazioni, di cui all'art. 2113 del Codice Civile,<br />

anche ai "rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale" e di "collaborazione<br />

coordinata e continuativa", che si concretano in una prestazione<br />

di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche<br />

se non a carattere subordinato.<br />

E' da segnalare, tuttavia, che già prima della riforma del processo del<br />

lavoro la dottrina più avanzata (2), in relazione al rapporto di agenzia,<br />

aveva rilevato come, spesso, l'operatore, sebbene lavoratore autonomo,<br />

secondo la configurazione tradizionale, si potesse trovare in condizioni<br />

di effettiva subordinazione e dipendenza economica.<br />

E' soltanto con la riforma del processo del lavoro, però, che il legislatore<br />

si occupa espressamente della categoria dei rapporti di collaborazione<br />

coordinata e continuativa, individuandola attraverso l'art. 409, n.<br />

3 del C.p.c., così come novellato dalla legge Il agosto 1973, n. 533.<br />

La collocazione, almeno per i predetti lim<strong>it</strong>ati aspetti, sullo stesso piano<br />

del rapporto di lavoro subordinato ha favor<strong>it</strong>o nel linguaggio giuridico<br />

la diffusione dell'espressione "rapporto di lavoro parasubordinato" (3),<br />

(2) A. Graziani, Manuale dì dir<strong>it</strong>to commerciale, Napoli 1956,203; G. Ghezzi, Del<br />

co1llralto di agenzia, Commentario Scialoja e Branca, Bologna, 1976, sub art. 1742, lO.<br />

(3) In mancanza di una definizione normativa, il rapporto di lavoro parasubordinato<br />

è stato identificato dalla giurisprudenza come quell'atth<strong>it</strong>à lavorativa svolta in<br />

forma non subordinata in senso tecnico e giuridico, ma non per questo priva di profili<br />

di dipendenza economico-sociale nei confronti del soggetto a vantaggio del quale<br />

è espletata (Cass.13.8.1981, n. 4928, Foro il., 1981, I, 2699; Id. 16.5.1981, n. 3239,<br />

Mass. giuro la\'. 1982, 671).<br />

<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>RITIO TRIBLTARIO IKTERNAZIONALE 311001

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