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RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

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A) Giwispmdem"a dell'Unione Ellropea<br />

conosciuti interessi (sia direttamente sia mediante rest<strong>it</strong>uzione o risarcimento)<br />

su cap<strong>it</strong>ali che non siano più dovuti alla ricorrente.<br />

3. Se, nelle circostanze esposte nell'ordinanza di rinvio, sia compatibile<br />

con le suddette disposizioni del Trattato CE il fatto che le autor<strong>it</strong>à di uno Stato<br />

membro neghino qualsiasi cred<strong>it</strong>o d'imposta ad una società stabil<strong>it</strong>a in un<br />

altro Stato membro mentre concedono tali cred<strong>it</strong>i a società stabil<strong>it</strong>e nel Regno<br />

Un<strong>it</strong>o e a società stabil<strong>it</strong>e in tal uni altri Stati membri in base alle convenzioni<br />

sulla doppia imposizione stipulate con tali altri Stati membri.<br />

4. Qualora la soluzione della terza questione sia negativa, se il primo Stato<br />

membro sia e fosse obbligato, nel periodo di cui trattasi, a concedere un<br />

cred<strong>it</strong>o d'imposta a tale società alla stessa stregua delle società stabil<strong>it</strong>e nel<br />

Regno Un<strong>it</strong>o o delle società stabil<strong>it</strong>e negli Stati membri che prevedono tali<br />

cred<strong>it</strong>i nelle loro convenzioni sulla doppia imposizione.<br />

5. Se uno Stato membro, in risposta a tale richiesta di rimborso, di cred<strong>it</strong>o<br />

d'imposta o risarcimento danni, possa invocare il fatto che le ricorrenti<br />

non hanno dir<strong>it</strong>to al recupero, o che la richiesta delle ricorrenti dovrebbe essere<br />

ridotta, poiché, nonostante il testo della legge nazionale vietasse loro di<br />

agire in tal senso, esse avrebbero dovuto effettuare una opzione per la tassazione<br />

degli utili a livello di gruppo, o esigere un cred<strong>it</strong>o d'imposta, presentando<br />

ricorso ai Commissioners e, se necessario, al giudice competente contro<br />

la decisione dell'lnspector of Taxes, di non autorizzare l'esercizio dell'opzione<br />

per la tassazione degli utili a livello di gruppo o di respingere la domanda<br />

di cred<strong>it</strong>o d'imposta, richiamandosi alla preminenza e all'effetto diretto<br />

delle disposizioni del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario».<br />

34. Con ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1998, le cause<br />

C-397/98 e C-41 0/98 sono state riun<strong>it</strong>e ai fini delle fasi scr<strong>it</strong>ta e orale e<br />

della sentenza.<br />

Sulla prima questione pregiudiziale<br />

35. Con la prima questione pregiudiziale, il giudice di rinvio chiede sostanzialmente<br />

se gli arti. 6, 52, 58 e/o 73 B del Trattato ostino alla normativa<br />

fiscale di uno Stato membro, come quella di cui si tratta nelle cause principali,<br />

che accordi alle società stabil<strong>it</strong>e in tale Stato membro la possibil<strong>it</strong>à di<br />

beneficiare di un regime fiscale che consente loro di pagare i dividendi alla<br />

loro capogruppo senza essere tenute al pagamento anticipato dell'imposta<br />

sulle società quando anche la società capogruppo sia stabil<strong>it</strong>a nel detto Stato<br />

membro e neghi loro tale possibil<strong>it</strong>à quando la loro società capogruppo<br />

abbia sede in un altro Stato membro.<br />

36. Secondo la Metallgesellschaft e a. e la Hoechst e a., la normativa nazionale<br />

controversa nella causa principale ha l'effetto di dissuadere le società<br />

<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>RITTO TRIBlTA.RIO INTER\AZlO;":ALE 3/2001

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