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RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

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Se:)olle IV - ApPl/l1li e rasseglle<br />

versi approcci nazionali a tale principio e l'importanza dell'esame comparativo<br />

non solo per gli studiosi della materia, ma anche per gli stessi fru<strong>it</strong>ori<br />

dei Trattati.<br />

Con la normativa comun<strong>it</strong>aria primaria, anzi, per meglio dire, con l'interpretazione<br />

di questa forn<strong>it</strong>a dalla Corte di Giustizia europea, il principio di<br />

non discriminazione ha trovato una larga applicazione nella fiscal<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria,<br />

permettendo un'estensione del controllo giudiziale sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à degli<br />

atti legislativi nazionali, anche in un'area, quale è l'imposizione diretta, che<br />

in gran parte esula dal Trattato CE, anche dopo le sue recenti revisione dettate<br />

dai Trattati di Amsterdam e Nizza. La CGCE è però anch'essa chiamata<br />

ad un intenso lavoro di raffronto delle legislazioni nazionali, non fosse altro<br />

che per determinare la corretta applicazione delle cause di giustificazione<br />

- come, ad esempio, la coerenza del sistema fiscale - che permettono di<br />

"disattivare" tale principio.<br />

Inutile infine sottolineare che anche lo studio comparato tra il concetto<br />

elaborato dall'OCSE e quello accolto dalla giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria offre<br />

spunti interessanti al cultore della materia.<br />

- Sottotema "Concorrenza fiscale dannosa"<br />

Negli ultimi anni è emersa la necess<strong>it</strong>à di un'azione coordinata sia a livello<br />

europeo, sia mondiale per lottare contro la concorrenza fiscale danno- 41<br />

sa - ossia nei confronti di quelle fiscali che determinano un livello d'imposizione<br />

effettivo nettamente inferiore ai livelli generalmente applicati all'interno<br />

degli Stati - al fine di contribuire a realizzare importanti obiettivi, ad esempio,<br />

ridurre le distorsioni che ancora sussistono nell'amb<strong>it</strong>o del mercato unico europeo,<br />

prevenire perd<strong>it</strong>e di gett<strong>it</strong>o tributario e conferire alle strutture tributarie<br />

un indirizzo più favorevole all'occupazione. Sia l'Unione europea sia l'OCSE<br />

hanno avuto modo di confrontarsi intensamente con questo soggetto ed hanno<br />

prodotto rapporti e risoluzioni.<br />

Il Codice di condotta in materia di concorrenza fiscale dannosa offre, in<br />

particolare, molti spunti interessanti per i comparativisti. La sua natura di accordo<br />

pol<strong>it</strong>ico, funzionale ad un semplice coordinamento delle pol<strong>it</strong>iche fiscali<br />

nazionali richiede infatti, soprattutto da parte del gruppo di lavoro del Consiglio<br />

UE incaricato di esaminare i singoli regimi speciali potenzialmente dannosi,<br />

un attento lavoro comparativo, sia sul piano strettamente giuridico, sia<br />

su quello economico, relativamente agli effetti di dette misure sugli Stati partners.<br />

Non vanno infine trascurati gli spunti comparativi tra i due diversi concetti<br />

di concorrenza fiscale dannosa e/o sleale elaborati dai due organismi<br />

internazionali, soprattutto in vista della stretta collaborazione a livello mondiale<br />

- che gli ultimi tragici eventi hanno indubbiamente accelerato - nella<br />

lotta ai paradisi fiscali "più torbidi".<br />

<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>RITTO TRlBUARIO I\iTER\AZION.\LE 3/2001

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