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RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

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Sezione II - Giurisprudenza<br />

b) che in forza di tale contratto la ITS si era impegnata a curare - in nome<br />

proprio e per conto della Bloomberg - l'importazione in Italia delle apparecchiature,<br />

che restavano di proprietà della Bloomberg ed erano affidate ai<br />

detti ist<strong>it</strong>uti e alla stessa ITS in base ad un rapporto di comodato, prowedendo<br />

la stessa ITS alla loro installazione e manutenzione;<br />

c) che a fronte del versamento dell'i.v.a., la ITS riceveva una bolletta doganale<br />

ad essa intestata e procedeva all'annotazione della stessa nel proprio<br />

registro degli acquisti, portando l'importo in detrazione; questa compete<br />

all'importatore che eserc<strong>it</strong>i un'impresa owero un'arte o professione, e pertanto<br />

non solo a chi è proprietario del bene secondo l'accezione civilistica,<br />

ma anche a chi presenta o detiene il bene in dogana. Tale soluzione discende<br />

dalla normativa doganale (articoli 38, comma l, e 56, comma 2, t.u. leggi<br />

doganali, D. P. R. 23 gennaio 1973, n. 43 ), dato che nell'amb<strong>it</strong>o della disciplina<br />

i.v.a. non si rinviene alcuna norma che individui il soggetto importatore;<br />

d) che l'operato della società era conforme all'interpretazione espressa<br />

dalla Direzione Generale delle Dogane con la risoluzione n. 529NII del IO<br />

agosto 1989, nella quale si precisa che il soggetto importatore anche per<br />

conto altrui, a tutti gli effetti tributari, ivi compresa l'i.v.a. e anche agli effetti<br />

di cui all'art.19 del D.P.R. 633/1972;<br />

- secondo la Commissione regionale, nella specie non esistevano altri<br />

soggetti cui potesse essere attribu<strong>it</strong>a la proprietà dei beni importati e la cor- [2<br />

relativa leg<strong>it</strong>timazione a detrarre l'i.v.a. pagata. Non era, infatti, previsto un<br />

obbligo contrattuale della ITS a trasferire i beni medesimi e a fatturarne l'im- •<br />

porto nei confronti degli effettivi importatori, detenendo la ITS i beni in base<br />

a un rapporto di comodato;<br />

- la ITS effettuava l'importazione, non quale intermediario, ma quale soggetto<br />

direttamente interessato all'operazione, essendo i beni importati necessari<br />

per lo svolgimento della propria attiv<strong>it</strong>à imprend<strong>it</strong>oriale; pertanto, ad<br />

essa spettava il dir<strong>it</strong>to alla detrazione dell'i.v.a. Diversamente essa sarebbe<br />

stata gravata defin<strong>it</strong>ivamente di i.v.a. alla stregua di consumatore finale, con<br />

conseguente stravolgimento del principio della neutral<strong>it</strong>à del tributo nell'esercizio<br />

di impresa.<br />

Awerso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso<br />

per cassazione, sulla base di due mezzi d'annullamento.<br />

La ITS resiste con controricorso ed ha, altresì, proposto ricorso incidentale.<br />

Entrambe le parti hanno presentato memorie.<br />

2. I MOTIVI <strong>DI</strong> RICORSO<br />

2.1. Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.<br />

19, comma l, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e degli articoli 38 e 56 del<br />

<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> DlRlTIO <strong>TRIBUTARIO</strong> INIERNAZIONALE 3/2001

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