RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it
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G. Petrillo: L'interpello nello Statuto dei dir<strong>it</strong>ti del contribuente<br />
esame, ossia la conoscibil<strong>it</strong>à dell'interpretazione ministeriale, sarebbe già<br />
stato ottenuto (24).<br />
Pur considerata la rafia del presupposto necessario per attivare !'istanza<br />
di interpello, ravvisabile nell'esigenza di non ingolfare l'Amministrazione<br />
con richieste inerenti soluzioni interpretative consolidate, conosciute<br />
o, comunque, conoscibili, la soluzione legislativa adottata appare<br />
quanto mai discutibile. Il requis<strong>it</strong>o delle "obiettive condizioni di incertezza",<br />
rischia, infatti, di tradursi in un grosso lim<strong>it</strong>e per l'esperimento del<br />
!'interpello, potendone una capziosa utilizzazione da parte dell'Amministrazione<br />
finanziaria detenninare una paralisi del sistema, senza pensare,<br />
poi, alle fondate perpless<strong>it</strong>à determinate dalla possibil<strong>it</strong>à di effettiva conoscibil<strong>it</strong>à<br />
della previsione di cui al regolamento di attuazione (25).<br />
In defin<strong>it</strong>iva, in linea con l'evoluzione della giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale<br />
che sancisce l'esistenza di "un valore cost<strong>it</strong>uzionale comportante<br />
la chiarezza normativa e la certezza nell'applicazione del dir<strong>it</strong>to" (26), la<br />
"certezza" , intesa quale possibil<strong>it</strong>à, conseguente alla semplic<strong>it</strong>à, di "poter<br />
valutare con qualche approssimazione !'incidenza fiscale in termini di<br />
costi dell'attiv<strong>it</strong>à economica" (27), si persegue con la prevedibil<strong>it</strong>à dei<br />
comportamenti dell'Amministrazione finanziaria. Mentre il contribuente<br />
ha la facoltà e non l'obbligo di formulare delle istanze di interpello, per<br />
il legislatore sussiste l'obbligo elevato a "principio generale" dell'ordinamento<br />
di osservare determinate modal<strong>it</strong>à nella confezione delle leggi tributarie<br />
[si pensi alla fissazione di nuove condizioni e presupposti in ordine<br />
all'ammissibil<strong>it</strong>à di leggi retroattive e di leggi di interpretazione autentica<br />
(28), alla previsione di minuziose disposizioni in vista di una mag-<br />
(24) Sul punto, v. P. Anello, La rilevanza del concetto di obiettive condizioni di incertezza<br />
dell'interpello, in COITo trib., 29/2001, p. 2170, il quale osserva, in particolare,<br />
come: "l'eventuale contrasto fra l'orientamento ministeriale e quello giurisprudenziale<br />
o dottrinario su una disposizione comunque definibile non chiara o univoca, ancorché<br />
possa consentire la non applicazione delle sanzioni tributarie, non può al contrario,<br />
consentire la proposizione dell'interpello".<br />
(25) In presenza di un ques<strong>it</strong>o già risolto dall'Amministrazione, con conseguente<br />
mancanza del presupposto del!' obiettiva incertezza, il regolamento fa carico all'Agenzia<br />
di indicare al contribuente gli estremi del provvedimento in cui è contenuta la soluzione<br />
interpretativa richiesta.<br />
(26) Si vedano, in particolare, al riguardo: C. Cost. n. 384/1994; C. Costo 31 marzo<br />
1995, n. 94.<br />
(27) Così. E. De M<strong>it</strong>a, La legal<strong>it</strong>à tributaria, Mnano, 1993, p. 116.<br />
(28) Al fine di arginare la proliferazione di nonne interpretative (per ciò stesso,<br />
dunque, retroattive), il comma 1 dell'art. 3 della L. n. 212/2000, informato alla tutela<br />
<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>RlITO <strong>TRIBUTARIO</strong> <strong>INTERNAZIONALE</strong> 312001