RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it
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C. Lollio: Riflessioni a margi11e della l1110va disciplina della collabora:.ione ...<br />
quando vengano prestate per conto di terzi e senza l'ausilio di mezzi propri,<br />
daranno luogo a redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente (76).<br />
Conclusivamente dal breve excursus operato sulla disciplina lavoristica<br />
e fiscale dei tre Paesi esteri esaminati, emerge anche in questi ordinamenti<br />
giuridici la presenza di un tertium gel1us di prestazione lavorativa<br />
non riconducibile perfettamente nell'area del lavoro subordinato ovvero<br />
nell'area del lavoro autonomo.<br />
Presenza, questa, avvert<strong>it</strong>a con maggiore coscienza all'interno della disciplina<br />
lavoristica piuttosto che all'interno della disciplina fiscale, sia nell'amb<strong>it</strong>o<br />
dell'ordinamento giuridico della Germania che dell'Inghilterra.<br />
Prospettive di apertura, per l'affennazione di un tertium gel1us a livello<br />
sostanziale anche nella disciplina fiscale, sono invece ravvisabili<br />
nelle disposizioni relative ad alcune delle ipotesi interne tipiche presenti<br />
nella normativa delle imposte sui redd<strong>it</strong>i vigente nella Germania ed in<br />
Spagna.<br />
9. La collaborazione coordinata e continuativa ed il modello di con·<br />
venzione OCSE contro la doppia imposizione<br />
Il modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione si occupa<br />
delle professioni indipendenti e del lavoro subordinato (artI. 14 e<br />
15), nell'un caso rinviando al concetto di "indipendenza", integrato dal richiamo<br />
ad alcune figure professionali e, nell'altro caso, avvalendosi di<br />
una definizione di carattere esemplificativo, indicando alcune ipotesi di<br />
remunerazione del lavoro dipendente.<br />
Il modello di convenzione in esame, non prevede, quindi, una nonna<br />
di carattere generale per la collaborazione coordinata e continuativa.<br />
Siffatta dimenticanza, secondo taluno sarebbe determinata dalla volontà<br />
di privilegiare l'aspetto strutturale della prestazione, al fine di ev<strong>it</strong>are<br />
riferimenti a fattispecie complesse, come, appunto, la parasubordinazione<br />
(77).<br />
(76) LAmministrazione finanziaria spagnola ha cosÌ chiar<strong>it</strong>o, con riferimento ai<br />
rappresentanti di commercio che i redd<strong>it</strong>i da questi percep<strong>it</strong>i possono, in funzione de1-<br />
Ia struttura e dell'organizzazione del lavoro, essere defin<strong>it</strong>i redd<strong>it</strong>i di lavoro autonomo,<br />
redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente ed, infine, redd<strong>it</strong>i di impresa (Direcion generaI de tributos,<br />
21.2.1990); analoga precisazione ha riguardato i redd<strong>it</strong>i percep<strong>it</strong>i dagli sportivi<br />
professionisti (Tribunal Supremo 31.11.1972, n. 5435; 10.10.1975 n. 3791).<br />
Cfr. anche sul punto F. Lefeybre, Memef1lo Practico Fiscal, 2000, n. 200 e ss.<br />
(77) Così, G. Puoti, l redd<strong>it</strong>i del lavora nel Commelllario OCSE, in Corso di dir<strong>it</strong>to<br />
tributario internazionale, coordinato da V. Uckmar, Cedam, 1999, 331.<br />
<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>RffiO <strong>TRIBUTARIO</strong> <strong>INTERNAZIONALE</strong> 3(2001