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RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

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G_ Puoti: La fìscal<strong>it</strong>à rnan-ttima nella Unione Europea __ _<br />

4. In che modo debba essere strutturato il meccanismo forfetario in<br />

relazione alla tassazione in via ordinaria del redd<strong>it</strong>o, del patrimonio o delle<br />

attiv<strong>it</strong>à produttive.<br />

Iniziando l'analisi dal primo argomento, può sottolinearsi che nel vigente<br />

sistema tributario <strong>it</strong>aliano non esistono disposizioni particolari o<br />

speciali per il settore della navigazione mar<strong>it</strong>tima, di modo che trovano<br />

applicazione, in relazione ai diversi presupposti d'imposta realizzabili, le<br />

imposte sul redd<strong>it</strong>o, l'IVA, le imposte minori, alcuni tributi locali come<br />

l'IRAP.<br />

Lattiv<strong>it</strong>à derivante dalla utilizzazione della nave produce redd<strong>it</strong>o<br />

d'impresa, assoggettabile ad IRPEF nei confronti delle persone fisiche e<br />

dei soci delle società di persone, ad IRPEG nei confronti delle società di<br />

cap<strong>it</strong>ali.<br />

Sotto il profilo della terr<strong>it</strong>orial<strong>it</strong>à può osservarsi che i soggetti residenti<br />

fiscalmente in Italia sono assoggettati ad imposizione per i redd<strong>it</strong>i<br />

ovunque prodotti, e quindi anche se utilizzano navi all'estero Ce anche se<br />

queste siano iscr<strong>it</strong>te in registri stranieri), mentre i soggetti non residenti<br />

sono assoggettati ad imposizione in Italia solo quando svolgano attiv<strong>it</strong>à<br />

nel terr<strong>it</strong>orio dello Stato (nel nostro caso, trattandosi di redd<strong>it</strong>o d'impresa,<br />

è necessaria una stabile organizzazione).<br />

Ovviamente il principio della universal<strong>it</strong>à della imposizione può determinare<br />

problemi di doppia imposizione del redd<strong>it</strong>o: al riguardo l'art.<br />

8 del modello di convenzione OCSE contro la doppia imposizione internazionale<br />

stabilisce che gli utili derivanti dall' esercizio, in traffico internazionale,<br />

di navi o aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente<br />

in cui è s<strong>it</strong>uata la direzione effettiva dell'impresa.<br />

Ciò premesso, non sembra che il contesto normativo delineato, sia<br />

con riferimento alle norme sostanziali di imposizione, sia con riferimento<br />

ai cr<strong>it</strong>eri di terr<strong>it</strong>orial<strong>it</strong>à, determini ostacoli o particolari problematiche<br />

in relazione alla introduzione di un meccanismo forfetario come<br />

quello della tonnage tax nel nostro sistema.<br />

Si aggiunga che, in occasione della creazione del c.d. Registro internazionale<br />

(registro delle navi destinate esclusivamente ai trasporti internazionali,<br />

ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o con la L. n. 30/1998), si è prevista una agevolazione fiscale<br />

per i redd<strong>it</strong>i derivanti dalla utilizzazione di navi iscr<strong>it</strong>te in tale registro<br />

e quindi adib<strong>it</strong>e esclusivamente al traffico internazionale, consistente<br />

nella tassazione del redd<strong>it</strong>o solo per il venti per cento (più precisamente,<br />

il redd<strong>it</strong>o derivante dalla utilizzazione della nave iscr<strong>it</strong>ta nel predetto<br />

registro entra a comporre il redd<strong>it</strong>o complessivo del soggetto utilizzatore<br />

nella misura ridotta del venti per cento).<br />

Occorre poi esaminare l'argomento sub 2, cioè se un meccanismo forfetario<br />

sia compatibile con i singoli tributi applicabili in via ordinaria.<br />

RlVISTA <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>Rmo <strong>TRIBUTARIO</strong> <strong>INTERNAZIONALE</strong> 312001

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