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RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

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F. Roccatagliata: Prospettive comun<strong>it</strong>arie<br />

ter optare per un'unica serie di norme sulla definizione della base imponibile<br />

da applicare alle loro attiv<strong>it</strong>à in tutta l'UE.<br />

Purtroppo le logiche economiche e le logiche pol<strong>it</strong>iche non sempre<br />

coincidono e le ragioni (a breve termine) del gett<strong>it</strong>o erariale sembrano<br />

per il momento prevalere sull'efficienza dei sistemi. Vedremo comunque<br />

se gli Stati membri sapranno far tesoro dei suggerimenti offerti dalle già<br />

c<strong>it</strong>ate recenti comunicazioni della Commissione europea e se le eventuali<br />

future proposte del Commissario al Mercato interno ed alla fiscal<strong>it</strong>à -<br />

l'olandese Fr<strong>it</strong>s Bolkestein - potranno contare su quell'indispensabile appoggio<br />

unanime al Consiglio, ancor oggi il modo più normale per poter<br />

ottenere un minimo d'armonizzazione in campo fiscale (6).<br />

Un'ultima annotazione più ottimistica: il recente Trattato di Nizza<br />

(non ancora in vigore), preso atto della difficoltà di raggiungere accordi<br />

unanimi, ha reso ancor più accessibile la già esistente cooperazione<br />

rafforzata (7) tra sottogruppi di Stati membri animati dalle stesse intenzioni.<br />

Un'Europa a geometria variabile in campo fiscale è dunque oggi<br />

possibile. Se è difficile immaginare che tale procedura possa essere utilizzata<br />

per !'insieme dei dossiers fiscali attualmente sul tavolo del Consiglio<br />

(8), non mi sembra che possano esserci troppe difficoltà ad immaginare<br />

che soltanto alcuni Stati membri decidano d'awalersi del sistema di<br />

determinazione della base imponibile consolidata. Tutto ciò potrà dunque<br />

facilmente realizzarsi, a condizione, ovviamente, che il ricorso a tale<br />

meccanismo non rappresenti una discriminazione del commercio transfrontaliero,<br />

owero un ostacolo alla competizione internazionale tale da<br />

danneggiare gli Stati membri non partecipanti.<br />

(6) Non però il solo. Senza voler prendere in conto l'opera armonizzatrice svolta,<br />

suo malgrado, dalla Corte di Giustizia europea, si pensi, ad esempio, alle disposizioni<br />

del Trattato in materia di concorrenza ed all'art. 96 che consente, a maggioranza<br />

qualificata, attraverso direttive appropriate, d'eliminare le distorsioni al mercato comune<br />

causate dalle dispoSizioni nonnative (comprese quelle di natura fiscale) degli<br />

Stati membri.<br />

(7) Art. Il (già art. SA).<br />

(8) Ad esempio, una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri in materia<br />

di tassazione del risparmio dei c<strong>it</strong>tadini comun<strong>it</strong>ari non residenti sarebbe difficilmente<br />

concepibile, visto che finirebbe immancabilmente per favorire proprio gli Stati membri<br />

che ne restano fuori.<br />

RlVISTA <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>Rmo <strong>TRIBUTARIO</strong> INTIlRNAZlONALE Jnool

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