RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it
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F. Roccatagliata: Prospettive comun<strong>it</strong>arie<br />
ter optare per un'unica serie di norme sulla definizione della base imponibile<br />
da applicare alle loro attiv<strong>it</strong>à in tutta l'UE.<br />
Purtroppo le logiche economiche e le logiche pol<strong>it</strong>iche non sempre<br />
coincidono e le ragioni (a breve termine) del gett<strong>it</strong>o erariale sembrano<br />
per il momento prevalere sull'efficienza dei sistemi. Vedremo comunque<br />
se gli Stati membri sapranno far tesoro dei suggerimenti offerti dalle già<br />
c<strong>it</strong>ate recenti comunicazioni della Commissione europea e se le eventuali<br />
future proposte del Commissario al Mercato interno ed alla fiscal<strong>it</strong>à -<br />
l'olandese Fr<strong>it</strong>s Bolkestein - potranno contare su quell'indispensabile appoggio<br />
unanime al Consiglio, ancor oggi il modo più normale per poter<br />
ottenere un minimo d'armonizzazione in campo fiscale (6).<br />
Un'ultima annotazione più ottimistica: il recente Trattato di Nizza<br />
(non ancora in vigore), preso atto della difficoltà di raggiungere accordi<br />
unanimi, ha reso ancor più accessibile la già esistente cooperazione<br />
rafforzata (7) tra sottogruppi di Stati membri animati dalle stesse intenzioni.<br />
Un'Europa a geometria variabile in campo fiscale è dunque oggi<br />
possibile. Se è difficile immaginare che tale procedura possa essere utilizzata<br />
per !'insieme dei dossiers fiscali attualmente sul tavolo del Consiglio<br />
(8), non mi sembra che possano esserci troppe difficoltà ad immaginare<br />
che soltanto alcuni Stati membri decidano d'awalersi del sistema di<br />
determinazione della base imponibile consolidata. Tutto ciò potrà dunque<br />
facilmente realizzarsi, a condizione, ovviamente, che il ricorso a tale<br />
meccanismo non rappresenti una discriminazione del commercio transfrontaliero,<br />
owero un ostacolo alla competizione internazionale tale da<br />
danneggiare gli Stati membri non partecipanti.<br />
(6) Non però il solo. Senza voler prendere in conto l'opera armonizzatrice svolta,<br />
suo malgrado, dalla Corte di Giustizia europea, si pensi, ad esempio, alle disposizioni<br />
del Trattato in materia di concorrenza ed all'art. 96 che consente, a maggioranza<br />
qualificata, attraverso direttive appropriate, d'eliminare le distorsioni al mercato comune<br />
causate dalle dispoSizioni nonnative (comprese quelle di natura fiscale) degli<br />
Stati membri.<br />
(7) Art. Il (già art. SA).<br />
(8) Ad esempio, una cooperazione rafforzata tra alcuni Stati membri in materia<br />
di tassazione del risparmio dei c<strong>it</strong>tadini comun<strong>it</strong>ari non residenti sarebbe difficilmente<br />
concepibile, visto che finirebbe immancabilmente per favorire proprio gli Stati membri<br />
che ne restano fuori.<br />
RlVISTA <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>Rmo <strong>TRIBUTARIO</strong> INTIlRNAZlONALE Jnool