RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it
RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it
RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sezione II - Giurisprudenza<br />
getto designato dall'ordinamento nazionale all'adempimento degli obblighi di<br />
dichiarazione e di pagamento dell'i. v.a.<br />
A tale soggetto, pertanto, viene attribu<strong>it</strong>o il dir<strong>it</strong>to alla deduzione (detrazione<br />
nel linguaggio normativo <strong>it</strong>aliano).<br />
Qui soccorre la disciplina dettata dal dir<strong>it</strong>to interno in materia di formal<strong>it</strong>à<br />
doganali (art. 38 del D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43), secondo la quale<br />
sono obbligati al pagamento dell'i. v.a. il proprietario della merce ... e, solidalmente,<br />
tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata o<br />
esportata. Accanto a tali soggetti la legge doganale indica gli spedizionieri<br />
doganali, ai quali l'art. 43 del D.P.R. n. 43 del 1973 riserva la rappresentanza<br />
diretta a rendere dichiarazioni in dogana e, come r<strong>it</strong>enuto dalla giurisprudenza<br />
della Corte (sentenza n. 2560/87), la qual<strong>it</strong>à di deb<strong>it</strong>ori dell'i.v.a.<br />
in proprio<br />
Pertanto, per il combinato disposto della disciplina comun<strong>it</strong>aria uniforme<br />
col dir<strong>it</strong>to doganale interno, tutti i soggetti cui compete la qual<strong>it</strong>à di deb<strong>it</strong>ori<br />
dell'i.v.a. in relazione a operazioni d'importazione hanno, in astratto, il dir<strong>it</strong>to<br />
di detrazione del tributo pagato, purché ricorrano le ulteriori condizioni per la<br />
nasc<strong>it</strong>a di tale dir<strong>it</strong>to, e principalmente l'impiego del bene importato per l'esercizio<br />
dell'impresa e per il compimento di operazioni soggette ad i.v.a., ovvero,<br />
secondo l'espressione corrente nella prassi <strong>it</strong>aliana, l'inerenza all'esercizio<br />
dell'impresa. I 33'<br />
In defin<strong>it</strong>iva, l'argomentazione della difesa dell'Amministrazione, secondo<br />
cui l'estensione del deb<strong>it</strong>o i.v.a. all'importazione a soggetti diversi dal proprietario<br />
avrebbe un'operativ<strong>it</strong>à lim<strong>it</strong>ata alle esigenze di un efficace controllo<br />
dell'adempimento delle formal<strong>it</strong>à previste per i movimenti delle merci in dogana,<br />
non pare rispettosa della disciplina comun<strong>it</strong>aria uniforme, giacché, come<br />
emerge dalla stessa, la proprietà dei beni importati non è condizione necessaria<br />
per ottenere la deduzione.<br />
Naturalmente può accadere che, come nel caso dello spedizioniere doganale,<br />
il soggetto importatore - pur essendo personalmente tenuto al pagamento<br />
dell'i.v.a. - non compia l'operazione al fine di utilizzare il bene importato<br />
per il compimento di operazioni soggette ad i.v.a., rientranti nell'esercizio<br />
della propria impresa. In tal caso allo stesso soggetto non compete<br />
il dir<strong>it</strong>to a deduzione, non perché non è proprietario dei beni importati, ma<br />
semplicemente perché fa difetto il requis<strong>it</strong>o dell'inerenza.<br />
Tale requis<strong>it</strong>o deve essere inteso con rigore, e cioè nel senso di un nesso<br />
diretto ed immediato tra il bene oggetto dell'operazione (nel caso di specie,<br />
l'importazione) e l'oggetto dell'impresa, owero di strumental<strong>it</strong>à tra operazione<br />
ed attiv<strong>it</strong>à dell'impresa.<br />
Si deve, infatti, escludere tale nesso quando dall'operazione assoggettata<br />
ad i. v.a. a monte consegua un'util<strong>it</strong>à soltanto mediata rispetto al compimento<br />
di operazioni soggette al tributo, rientranti nell'attiv<strong>it</strong>à propria dell'impresa.<br />
<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> DlRlTIO TRIBL'TARlO <strong>INTERNAZIONALE</strong> 3/2001