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RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

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Sezione II - Giurisprudenza<br />

getto designato dall'ordinamento nazionale all'adempimento degli obblighi di<br />

dichiarazione e di pagamento dell'i. v.a.<br />

A tale soggetto, pertanto, viene attribu<strong>it</strong>o il dir<strong>it</strong>to alla deduzione (detrazione<br />

nel linguaggio normativo <strong>it</strong>aliano).<br />

Qui soccorre la disciplina dettata dal dir<strong>it</strong>to interno in materia di formal<strong>it</strong>à<br />

doganali (art. 38 del D.P.R 23 gennaio 1973, n. 43), secondo la quale<br />

sono obbligati al pagamento dell'i. v.a. il proprietario della merce ... e, solidalmente,<br />

tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata o<br />

esportata. Accanto a tali soggetti la legge doganale indica gli spedizionieri<br />

doganali, ai quali l'art. 43 del D.P.R. n. 43 del 1973 riserva la rappresentanza<br />

diretta a rendere dichiarazioni in dogana e, come r<strong>it</strong>enuto dalla giurisprudenza<br />

della Corte (sentenza n. 2560/87), la qual<strong>it</strong>à di deb<strong>it</strong>ori dell'i.v.a.<br />

in proprio<br />

Pertanto, per il combinato disposto della disciplina comun<strong>it</strong>aria uniforme<br />

col dir<strong>it</strong>to doganale interno, tutti i soggetti cui compete la qual<strong>it</strong>à di deb<strong>it</strong>ori<br />

dell'i.v.a. in relazione a operazioni d'importazione hanno, in astratto, il dir<strong>it</strong>to<br />

di detrazione del tributo pagato, purché ricorrano le ulteriori condizioni per la<br />

nasc<strong>it</strong>a di tale dir<strong>it</strong>to, e principalmente l'impiego del bene importato per l'esercizio<br />

dell'impresa e per il compimento di operazioni soggette ad i.v.a., ovvero,<br />

secondo l'espressione corrente nella prassi <strong>it</strong>aliana, l'inerenza all'esercizio<br />

dell'impresa. I 33'<br />

In defin<strong>it</strong>iva, l'argomentazione della difesa dell'Amministrazione, secondo<br />

cui l'estensione del deb<strong>it</strong>o i.v.a. all'importazione a soggetti diversi dal proprietario<br />

avrebbe un'operativ<strong>it</strong>à lim<strong>it</strong>ata alle esigenze di un efficace controllo<br />

dell'adempimento delle formal<strong>it</strong>à previste per i movimenti delle merci in dogana,<br />

non pare rispettosa della disciplina comun<strong>it</strong>aria uniforme, giacché, come<br />

emerge dalla stessa, la proprietà dei beni importati non è condizione necessaria<br />

per ottenere la deduzione.<br />

Naturalmente può accadere che, come nel caso dello spedizioniere doganale,<br />

il soggetto importatore - pur essendo personalmente tenuto al pagamento<br />

dell'i.v.a. - non compia l'operazione al fine di utilizzare il bene importato<br />

per il compimento di operazioni soggette ad i.v.a., rientranti nell'esercizio<br />

della propria impresa. In tal caso allo stesso soggetto non compete<br />

il dir<strong>it</strong>to a deduzione, non perché non è proprietario dei beni importati, ma<br />

semplicemente perché fa difetto il requis<strong>it</strong>o dell'inerenza.<br />

Tale requis<strong>it</strong>o deve essere inteso con rigore, e cioè nel senso di un nesso<br />

diretto ed immediato tra il bene oggetto dell'operazione (nel caso di specie,<br />

l'importazione) e l'oggetto dell'impresa, owero di strumental<strong>it</strong>à tra operazione<br />

ed attiv<strong>it</strong>à dell'impresa.<br />

Si deve, infatti, escludere tale nesso quando dall'operazione assoggettata<br />

ad i. v.a. a monte consegua un'util<strong>it</strong>à soltanto mediata rispetto al compimento<br />

di operazioni soggette al tributo, rientranti nell'attiv<strong>it</strong>à propria dell'impresa.<br />

<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> DlRlTIO TRIBL'TARlO <strong>INTERNAZIONALE</strong> 3/2001

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