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RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

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AJ ·Giuri.sp11ldell:,:a dell'Uni0l1e Europea<br />

lo, sono state assoggettate al pagamento dell'ACT. Le due filiali hanno potuto<br />

in segu<strong>it</strong>o dedurre l'ACT dall'MCT da loro dovuta.<br />

27. La Metallgesellschaft e a. hanno c<strong>it</strong>ato i Commissioners of Inland Revenue<br />

innanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division,<br />

affinché fosse dichiarato che esse avevano sub<strong>it</strong>o un danno a causa<br />

dell'assoggettamento all'ACT delle distribuzioni di dividendi effettuata dalle<br />

società controllate alle loro società capogruppo. La causa principale verte sugli<br />

importi d'ACT versati tra il 16 aprile 1974 e ilio novembre 1995 dalla Metallgesellschaft<br />

lId e tra 1'11 aprile 1991 e il 13 ottobre 1995 dalla The Metal<br />

and Commod<strong>it</strong>y Company lId.<br />

28. Nella causa C-41 0/98, la Hoechst (UK) lId, società con sede nel Regno<br />

Un<strong>it</strong>o, ha distribu<strong>it</strong>o dividendi alla sua capogruppo, la Hoechst AG, società<br />

con sede in Germania, e ha versato al Regno Un<strong>it</strong>o l'ACT che gravava<br />

su tali dividendi. In segu<strong>it</strong>o, essa ha potuto dedurre l'ACT dall'MCT di cui era<br />

deb<strong>it</strong>rice.<br />

29. Anche la Hoechst e a. hanno c<strong>it</strong>ato i Commissioners of Inland Revenue<br />

innanzi alla High Court affinché fosse dichiarato che esse avevano sub<strong>it</strong>o<br />

un danno per il fatto che le distribuzioni di dividendi effettuate dalla Hoechst<br />

(UK) lId alla Hoechst AG tra il 16 gennaio 1989 e il 26 aprile 1994 erano<br />

state assoggettate aIl'ACT. La causa principale verte sull'importo dell'ACT<br />

versata tra il 14 aprile 1989 e il 13 luglio 1994.<br />

30. In entrambe le cause principali, le società capogruppo sostengono<br />

che, poiché né esse né le loro controllate potevano optare per il regime d'imposizione<br />

a livello di gruppo, che avrebbe consent<strong>it</strong>o alle seconde di ev<strong>it</strong>are<br />

il pagamento deIl'ACT, queste hanno sub<strong>it</strong>o un danno dal punto di vista della<br />

liquid<strong>it</strong>à che non hanno invece dovuto sopportare le controllate delle società<br />

capogruppo con sede nel Regno Un<strong>it</strong>o che, optando per un regime<br />

d'imposizione a livello di gruppo, hanno potuto conservare, fino alla data di<br />

scadenza del pagamento dell'MCT di cui erano deb<strong>it</strong>rici, le somme che<br />

avrebbero altrimenti dovuto versare a t<strong>it</strong>olo di ACT per la distribuzione dei dividendi<br />

alle loro capogruppo. A loro avviso, tale danno cost<strong>it</strong>uisce una discriminazione<br />

indiretta fondata sulla c<strong>it</strong>tadinanza, contraria al Trattato CE.<br />

31. In via subordinata, nella causa C-397/98, la Metallgesellschaft AG e la<br />

Metallgesellschaft Handel & Beteiligungen AG affermano che esse dovrebbero<br />

beneficiare di un cred<strong>it</strong>o d'imposta pari almeno parzialmente all'ACT versata<br />

dalle loro filiali con sede nel Regno Un<strong>it</strong>o, alla stregua di una società capogruppo<br />

stabil<strong>it</strong>a nel Regno Un<strong>it</strong>o, che ha dir<strong>it</strong>to al detto cred<strong>it</strong>o d'imposta, ovvero<br />

di una società capogruppo non stabil<strong>it</strong>a nel Regno Un<strong>it</strong>o ma che abbia dir<strong>it</strong>to<br />

al cred<strong>it</strong>o d'imposta in virtù di una convenzione sulla doppia imposizione.<br />

<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>RllTO TRIBL'TARIO I\TER\'AZIO\ALE 3/2001

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