RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it
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G. Petrillo: L'interpello nello Statuto dei dir<strong>it</strong>ti del contribuente<br />
zare come il carattere vincolante dell'interpretazione dell'Amministrazione<br />
operi solo nei confronti degli uffici, e "non impegna il contribuente, il<br />
quale è libero di determinarsi in senso non conforme", non fa espresso riferimento<br />
alle conseguenze dell'eventuale inosservanza del responso amministrativo<br />
da parte del contribuente stesso.<br />
Sul piano degli effetti penali, poi, l'art. 16 del D.Lgs. n. 74/2000, fa<br />
esclusivo riferimento alla fattispecie di cui all'art. 21 della L. n. 413/1991<br />
(37). In ogni caso, ai fini di un corretto inquadramento in una prospetti-<br />
(37) Lart. 16 del D.Lgs., n. 74/2000. rubricato: "Adeguamento al parere del Com<strong>it</strong>ato<br />
per l'Applicazione delle nonne antielusive", dispone che "Non dà luogo a fatto punibile<br />
a norma del presente decreto la condotta di chi, awalendosi della procedura stabil<strong>it</strong>a<br />
dall'articolo 21, commi 9 e lO, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato<br />
ai pareri del Ministero delle finanze o del Com<strong>it</strong>ato consultivo per l'applicazione delle<br />
norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, owero ha compiuto le operazioni<br />
esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso". Sul punto, v. G. Bellabamba,<br />
G. Car<strong>it</strong>i, I nuovi reati tributari, Milano, 2000, p. 157, secondo i quali: "la disposizione<br />
dell'art. 16 è unicamente di favore per il contribuente e non può essere interpretata<br />
come diretta a sancire la rilevanza penalistica delle fattispecie elusive non rimesse<br />
alla preventiva valutazione dell'amministrazione finanziaria", seguendo quest'ordine di<br />
idee 'T equiparazione dell'elusione, sic et simplic<strong>it</strong>er, ad una evasione penalmente rilevante<br />
risulterebbe del tutto erronea, cosicché resta confermato, anche sotto questo profilo,<br />
il giudizio di inutil<strong>it</strong>à della disposizione che si commenta". Per maggiori dettagli in ordine<br />
al disposto dell'art. 16 del D.Lgs. lO marzo 2000, n. 74, v., P. Adonnino, Parere del<br />
Ministero delle finanze e del Com<strong>it</strong>ato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive<br />
e rilevanza penale dell'elusione, in Riv. dir: trib., 2/2001, p. 239. In particolare, in ordine<br />
alla vincolativ<strong>it</strong>à del parere in s<strong>it</strong>uazioni simili, l'autore è dell'avviso che: il "precedente"<br />
non cost<strong>it</strong>uisce altro che uno degli elementi di valutazione non già della condotta<br />
del contribuente ai fini della esclusione della punibil<strong>it</strong>à, bensì della natura elusiva o<br />
meno della fattispecie in esame e della condotta di dolo specifico di evasione", pertanto<br />
in sintonia con i contenuti dello Statuto del contribuente, "essendo necessario, ai fini del<br />
Ia punibil<strong>it</strong>à, l'elemento soggettivo del dolo specifico la buona fede di chi si adegua ad un<br />
parere che produce gli effetti di cui si è detto, sia pure soltanto nei confronti soltanto di<br />
coloro che J'interpello abbiano azionato, non dovrebbe poter essere disconosciuto".<br />
C. Glendi, Lo statuto dei dir<strong>it</strong>ti del contribuente, in Corro trib. n. 33/2000, p. 2415,<br />
in relazione al combinato disposto dei commi, 2 e 3 dell'art. 1 l , rileva che se si r<strong>it</strong>iene<br />
possibile estendere la portata del comma 3 anche alle sanzioni penali, "verrebbe,<br />
forse in tal modo accred<strong>it</strong>ata una sorta di immun<strong>it</strong>à penale ad instar di quanto già<br />
previsto dall·art. 21 della L. n. 413/ 1991 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 74/2000 ma senza<br />
le specifiche restrizioni ivi contemplate".<br />
1. Caraccioli, Gli effetti penali dell' "interpello ordinario" dopo il regolamento e la circolare,<br />
in "il fISCO" n. 26/2001, p. 8958, in coerenza con quanto sostenuto in precedenti<br />
scr<strong>it</strong>ti (in particolare, si veda, Interpel10 "ordinario" ed interpello "speciale": diversi effetti<br />
speciali e necess<strong>it</strong>à di coordinamento, ivi, n. 41/2000, p. 12375), dopo aver osservato come<br />
i profili fiscali non vadano assimilati a quelli strettamente fiscali, conclude nel senso<br />
che: "per quanto attiene agli effetti penali dell'interpello ordinario, essendo prevista dall'art.<br />
Il, comma 3, della L n. 212/2000 l'inapplicabil <strong>it</strong>à di sanzioni nel caso di mancata risposta,<br />
trattasi di silenzio-assenso che impedisce, già sul piano oggettivo, qualsivoglia con-<br />
<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>RIITO <strong>TRIBUTARIO</strong> <strong>INTERNAZIONALE</strong> 3/2001