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RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

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Sezione l - Dottrina<br />

Si tratterebbe, in sostanza, di alcune categorie di proventi che pur essendo<br />

caratterizzate da un'attiv<strong>it</strong>à lavorativa non rientrano propriamente<br />

né nella categoria del lavoro autonomo, né nella categoria del lavoro<br />

dipendente, ovvero di ipotesi redd<strong>it</strong>uali che probabilmente dovrebbero essere<br />

ricondotte alla categoria dei redd<strong>it</strong>i diversi e soltanto ragioni sistematiche,<br />

dovute, in vigenza del D.P.R. n. 599/1973, all'esigenza di escludere<br />

l'applicazione dell'ILOR, hanno consigliato di includere nella categoria<br />

dei redd<strong>it</strong>i assimilati al lavoro dipendente. In alcuni casi, inoltre, si<br />

tratterebbe di assimilazioni motivate da ragioni "perequative", riferendosi<br />

a fattispecie che economicamente hanno caratteri del tutto analoghi a<br />

quelli dei redd<strong>it</strong>i di lavoro dipendente, cui giuridicamente non possono<br />

essere assimilati per mancanza del vincolo di subordinazione (55).<br />

La collocazione, all'interno dell'art. 47, della collaborazione coordinata<br />

e continuativa, che come dicevamo poc'anzi rappresenta una fattispecie<br />

lavorativa non coincidente, ma molto vicina al lavoro dipendente,<br />

appare coerente con la ratia dell'assimilazione individuata dalla dottrina<br />

ed, inoltre, contribuisce a completare l'elenco tassativo delle fattispecie<br />

assimilate al lavoro dipendente.<br />

La contigu<strong>it</strong>à fra le due fattispecie muove il legislatore fiscale non soltanto<br />

ad attrarre la collaborazione coordinata e continuativa nella sfera<br />

dei redd<strong>it</strong>i assimilati al lavoro dipendente: il legislatore fiscale, infatti, et:<br />

estende alla stessa le detrazioni per lavoro dipendente previste dall'art. 13<br />

del TUIR, similarmente a quanto disposto per la categoria di redd<strong>it</strong>i riconducibili<br />

a quel gruppo di ipotesi previste dall'art. 47, contrassegnate,<br />

secondo l'Amministrazione finanziaria, dalla presenza di una prestazione<br />

lavorativa scissa da un elemento caratterizzante quale la retribuzione,<br />

discendendo il relativo compenso da elementi diversi dalla effettiva prestazione<br />

lavorativa (56).<br />

nel terzo gruppo le ipotesi in cui esiste una prestazione lavorativa ma questa è scissa<br />

da un elemento caratterizzante quale la retribuzione, in quanto il relativo compenso<br />

discende da elementi diversi dalla effettiva prestazione lavorativa.<br />

Secondo G. Puoti, Il redd<strong>it</strong>o di lavoro dipendente nel dir<strong>it</strong>to tributario, Milano,<br />

1975, 102, l'assimilazione operata dal D.P.R. n. 597 dipenderebbe dalla impossibil<strong>it</strong>à<br />

assoluta di far rientrare le ipotesi di cui all'art. 47 nella categoria di cui all'art. 46 del<br />

D.P.R. n. 597.<br />

(55) F. Marchetti, Il reddiIo di lavoro dipendente c<strong>it</strong>., 167.<br />

(56) E' il caso, ad es., dei proventi di cui alla lettera c) dell'art. 47 e cioè delle<br />

"somme da chiunque corrisposte a t<strong>it</strong>olo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio<br />

per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato<br />

da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante", ovvero ai<br />

<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> DlRIlTO TRIBL"TARIO INfERNAZIOt\ALE 3/1001

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