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RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

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G. Petrillo: L'interpello Hello Stalllto dei diri.tti del cOl7lribuente<br />

In vista di una sostanziale maggior compet<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à internazionale, nella<br />

prospettiva di far conoscere al contribuente le conseguenze fiscali delle<br />

proprie azioni per consentirgli di valutarne gli effetti, l'art. l l generalizza,<br />

in linea di principio, !'interpello (16); l'operatore, infatti, specie nel<br />

settore fiscale dove le differenti interpretazioni delle nonne tributarie possono<br />

ingenerare compless<strong>it</strong>à, sperequazioni, contenzioso, necess<strong>it</strong>a di<br />

particolari certezze. Ciò assunto, !'ist<strong>it</strong>uto ruota intorno al concetto di<br />

funzional<strong>it</strong>à rispetto al valore "certezza del dir<strong>it</strong>to", che significa per il<br />

c<strong>it</strong>tadino esistenza e rispetto da parte dei pubblici poteri di una sfera di<br />

autonomia garant<strong>it</strong>a dal dir<strong>it</strong>to. In questa prospettiva, quindi, non ci si<br />

discosta dalla teoria alloriana che considera la certezza della ,igenza, della<br />

durata, della sufficienza e del significato della norma.<br />

2. La ricorrenza delle "obiettive condizioni di incertezza" leg<strong>it</strong>timante<br />

l'esercizio del dir<strong>it</strong>to di interpello<br />

Con l'emanazione dello Statuto si è tentato di ridisegnare la normativa<br />

sull'interpello per razionalizzame la procedura e renderne la concreta<br />

applicazione più semplice e veloce; è significativo a propos<strong>it</strong>o osservare<br />

come la "nuova" regolamentazione dell'interpello sia inser<strong>it</strong>a proprio nell'amb<strong>it</strong>o<br />

di un gruppo di norme più propriamente dirette alla tutela del<br />

contribuente, in particolare, se si considera il disposto dell'art. lO che codifica<br />

il principio in virtù del quale i rapporti fra contribuente ed Amministrazione<br />

finanziaria devono essere improntati al principio di collaborazione<br />

e di buona fede (art. lO, comma l) (17).<br />

(16) Riprendendo la relazione dell'On. Marongiu, Relatore del provvedimento<br />

alla camera, con questo articolo" si vogliono coniugare sped<strong>it</strong>ezza e certezza ..<br />

Dare certezza e sicurezza a tutti: al piccolo contribuente che non può pagarsi costose<br />

consulenze, all'imprend<strong>it</strong>ore che non sempre trova nella consulenza le ragioni<br />

di certezza; all'invest<strong>it</strong>ore straniero che considera !'incertezza dell'ordinamento<br />

tributario (<strong>it</strong>aliano) una delle remare più grandi al radicamento nel nostro<br />

Paese.<br />

(17) In ordine alla tutela della buona fede ex art. lO dello Statuto, v. M. V<strong>it</strong>toria<br />

Serranò, Il dir<strong>it</strong>to all'infonnazione e la tutela della buona fede nell'ordinamento tributario<br />

<strong>it</strong>aliano, in Riv. dir. trib. n. 2 /2001, p. 321, la quale sottolinea, fra l'altro, come<br />

il dovere d'infonnazione rappresenti il presupposto logico e giuridico della buona<br />

fede. Ancora sul punto, cfr. C. Nocera, Statuto del contribuente la non punibil<strong>it</strong>à nei<br />

casi di buona fede, in Corro trib. 34/2000, p. 2470.<br />

Per un inquadramento un<strong>it</strong>ario del concetto di buona fede, v. Bonfante, Essenza<br />

della bUrla fìdes e suo rapporto con la tecnica dell'errore, in Scr<strong>it</strong>ti giuridici vari, To-<br />

<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> DlRITIO TRIBrTAR10 I\TERNAZIONALE 312001

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