RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it
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Sezione Il - Giurisprudenza<br />
1) L:art. 52 del Trattato (divenuto, in segu<strong>it</strong>o a modifica, art. 43 CE)<br />
osta alla normativa fiscale di uno Stato membro, come quella di cui si<br />
tratta nelle cause principali, che accordi alle società stabil<strong>it</strong>e in tale Stato<br />
membro la possibil<strong>it</strong>à di beneficiare di un regime fiscale che consente<br />
loro di pagare i dividendi alla loro capogruppo senza essere tenute<br />
al pagamento anticipato dell'imposta sulle società quando anche<br />
la società capogruppo sia stabil<strong>it</strong>a nel detto Stato membro, e neghi loro<br />
tale possibil<strong>it</strong>à quando la loro società capogruppo abbia sede in un<br />
altro Stato membro.<br />
2) Qualora una controllata con sede in uno Stato membro sia stata<br />
assoggettata all'obbligo di pagare anticipatamente l'imposta sulle società<br />
per i dividendi versati alla sua società capogruppo avente sede in<br />
un aHro Stato membro, mentre, in circostanze simili, le controllate di società<br />
capogruppo con sede nel primo Stato membro hanno potuto optare<br />
per un regime fiscale che ha consent<strong>it</strong>o loro di sottrarsi a tale obbligo,<br />
l'art. 52 del Trattato richiede che le società controllate con sede<br />
nel detto Stato e le loro società capogruppo non aventi ivi sede dispongano<br />
di un mezzo di ricorso effettivo per ottenere il rimborso o il<br />
risarcimento delle perd<strong>it</strong>e economiche da esse sofferte, a vantaggio delle<br />
autor<strong>it</strong>à dello Stato membro interessato, in segu<strong>it</strong>o al pagamento anticipato<br />
dell'imposta da parte delle controllate. [I<br />
Il solo fatto che un simile ricorso avrebbe ad oggetto solamente il<br />
pagamento degli interessi corrispondenti alla perd<strong>it</strong>a finanziaria sub<strong>it</strong>a<br />
a causa dell'indisponibil<strong>it</strong>à delle somme anz<strong>it</strong>empo versate non cost<strong>it</strong>uisce<br />
un motivo valido per respingere tale ricorso.<br />
Se, in mancanza di una disciplina comun<strong>it</strong>aria, spetta all'ordinamento<br />
giuridico interno dello Stato membro interessato stabilire le modal<strong>it</strong>à<br />
procedurali di tali ricorsi, ivi comprese le questioni accessorie,<br />
come l'eventuale corresponsione di interessi, tali norme non devono<br />
rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio<br />
dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>i dall'ordinamento giuridico comun<strong>it</strong>ario.<br />
3) Il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario osta a che un giudice nazionale respinga o<br />
riduca una domanda ad esso proposta da una società controllata con<br />
sede nello Stato interessato e dalla relativa capogruppo, avente sede<br />
altrove, al fine di ottenere il rimborso o il risarcimento delle perd<strong>it</strong>e finanziarie<br />
sub<strong>it</strong>e dalle medesime a causa del versamento anticipato dell'imposta<br />
sulle società, esegu<strong>it</strong>o dalla controllata, per il solo motivo che<br />
esse non hanno chiesto all'amministrazione fiscale di beneficiare del<br />
regime d'imposta che avrebbe comportato l'esenzione della controllata<br />
dall'obbligo del versamento anticipato, e non hanno quindi utilizzato i<br />
mezzi di ricorso a loro disposizione per contestare le decisioni di rigetto<br />
dell'amministrazione fiscale, richiamandosi alla preminenza e all'appli-<br />
R1VlSTA <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>RITIO TRIBlffARIO INTERNÀZlONALE 3/2001