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RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

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Sezione Il - Giurisprudenza<br />

1) L:art. 52 del Trattato (divenuto, in segu<strong>it</strong>o a modifica, art. 43 CE)<br />

osta alla normativa fiscale di uno Stato membro, come quella di cui si<br />

tratta nelle cause principali, che accordi alle società stabil<strong>it</strong>e in tale Stato<br />

membro la possibil<strong>it</strong>à di beneficiare di un regime fiscale che consente<br />

loro di pagare i dividendi alla loro capogruppo senza essere tenute<br />

al pagamento anticipato dell'imposta sulle società quando anche<br />

la società capogruppo sia stabil<strong>it</strong>a nel detto Stato membro, e neghi loro<br />

tale possibil<strong>it</strong>à quando la loro società capogruppo abbia sede in un<br />

altro Stato membro.<br />

2) Qualora una controllata con sede in uno Stato membro sia stata<br />

assoggettata all'obbligo di pagare anticipatamente l'imposta sulle società<br />

per i dividendi versati alla sua società capogruppo avente sede in<br />

un aHro Stato membro, mentre, in circostanze simili, le controllate di società<br />

capogruppo con sede nel primo Stato membro hanno potuto optare<br />

per un regime fiscale che ha consent<strong>it</strong>o loro di sottrarsi a tale obbligo,<br />

l'art. 52 del Trattato richiede che le società controllate con sede<br />

nel detto Stato e le loro società capogruppo non aventi ivi sede dispongano<br />

di un mezzo di ricorso effettivo per ottenere il rimborso o il<br />

risarcimento delle perd<strong>it</strong>e economiche da esse sofferte, a vantaggio delle<br />

autor<strong>it</strong>à dello Stato membro interessato, in segu<strong>it</strong>o al pagamento anticipato<br />

dell'imposta da parte delle controllate. [I<br />

Il solo fatto che un simile ricorso avrebbe ad oggetto solamente il<br />

pagamento degli interessi corrispondenti alla perd<strong>it</strong>a finanziaria sub<strong>it</strong>a<br />

a causa dell'indisponibil<strong>it</strong>à delle somme anz<strong>it</strong>empo versate non cost<strong>it</strong>uisce<br />

un motivo valido per respingere tale ricorso.<br />

Se, in mancanza di una disciplina comun<strong>it</strong>aria, spetta all'ordinamento<br />

giuridico interno dello Stato membro interessato stabilire le modal<strong>it</strong>à<br />

procedurali di tali ricorsi, ivi comprese le questioni accessorie,<br />

come l'eventuale corresponsione di interessi, tali norme non devono<br />

rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio<br />

dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>i dall'ordinamento giuridico comun<strong>it</strong>ario.<br />

3) Il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario osta a che un giudice nazionale respinga o<br />

riduca una domanda ad esso proposta da una società controllata con<br />

sede nello Stato interessato e dalla relativa capogruppo, avente sede<br />

altrove, al fine di ottenere il rimborso o il risarcimento delle perd<strong>it</strong>e finanziarie<br />

sub<strong>it</strong>e dalle medesime a causa del versamento anticipato dell'imposta<br />

sulle società, esegu<strong>it</strong>o dalla controllata, per il solo motivo che<br />

esse non hanno chiesto all'amministrazione fiscale di beneficiare del<br />

regime d'imposta che avrebbe comportato l'esenzione della controllata<br />

dall'obbligo del versamento anticipato, e non hanno quindi utilizzato i<br />

mezzi di ricorso a loro disposizione per contestare le decisioni di rigetto<br />

dell'amministrazione fiscale, richiamandosi alla preminenza e all'appli-<br />

R1VlSTA <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>RITIO TRIBlffARIO INTERNÀZlONALE 3/2001

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