RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it
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Sezione l - Dottrina<br />
Il modello OCSE, dedica, però, una particolare attenzione ad alcune<br />
delle ipotesi tipiche di collaborazione coordinata e continuativa occupandosi,<br />
rispettivamente agli artt. 16 e 17 dei compensi e delle retribuzioni<br />
corrisposte a membri di consigli di amministrazione e dei redd<strong>it</strong>i<br />
derivanti da attiv<strong>it</strong>à sportive.<br />
Sembra così suddividere il redd<strong>it</strong>o di lavoro autonomo in tre sottocategorie<br />
redd<strong>it</strong>uali.<br />
Per effetto delle nonne in commento i redd<strong>it</strong>i derivanti da cariche ricoperte<br />
nei consigli di amministrazione saranno attratti a tassazione nel<br />
Paese di residenza delle società.<br />
Il modello OCSE nulla dispone invece per i compensi percep<strong>it</strong>i da<br />
membri del collegio sindacale, ma sembrerebbe opportuno propendere<br />
per una interpretazione di carattere analogico per la categoria redd<strong>it</strong>uale<br />
in esame, anche in considerazione di quanto previsto in alcune recenti<br />
convenzioni, fra cui la Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Regno<br />
Un<strong>it</strong>o, ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329 (78).<br />
Per i proventi percep<strong>it</strong>i per l'esercizio di attiv<strong>it</strong>à sportiva, ai quali vengono<br />
equiparati gli artisti dello spettacolo, il modello OCSE, al fine di eliminare<br />
difficoltà di carattere pratico (79), stabilisce la tassazione nel Paese<br />
in cui è eserc<strong>it</strong>ata l'attiv<strong>it</strong>à.<br />
Tale cr<strong>it</strong>erio di collegamento riguarda l'attiv<strong>it</strong>à in sé, a prescindere<br />
dalla tipologia del redd<strong>it</strong>o prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente,<br />
impresa) (80).<br />
Alle ipotesi di collaborazione non espressamente disciplinate potrebbero<br />
essere applicati l'art. 14 del modello di convenzione OCSE, ove l'attiv<strong>it</strong>à<br />
possa essere considerata "professione indipendente" ai sensi del comma<br />
2 della c<strong>it</strong>ata nonna, ovvero la nonna di chiusura di cui all'art. 22.<br />
La Convenzione Italia-Gennania (81) e la Convenzione Italia-Spagna<br />
(82) non contengono previsioni diverse per quanto riguarda la collabora-<br />
(78) [n Suppl. ord. alla G.U. n. 267 del 15.11.1990.<br />
(79) M. Del Giudice, La doppia imposizione internazionale sul redd<strong>it</strong>o e sul patrimonio,<br />
1975,91.<br />
(80) Cfr. G. F. Borio, Guida alle cOllvcn:::.iolli internazionali contro le doppie imposizioni,<br />
Giuffrè, 1998; S. Fiorentini, La tassazione dei non residenti, imposte dirette,<br />
IPSOA, 1988.<br />
(81) Ratificata con legge 24.11.1992, n. 459 (Suppl. ord. alla G.U. 27.1.1992, n.<br />
280) in Doppie imposizioni: guida pratica alle convenzioni, a cura di IPSOA, 1996.<br />
(82) Ratificata con legge 29.9.1980. n. 663 (Suppl. ord. alla G.U. n. 292 del<br />
23.10.1980) in Doppie imposizioni c<strong>it</strong>o<br />
<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>RITTO <strong>TRIBUTARIO</strong> I\TERr\AZIONALE 3(2001<br />
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