RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it
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B) Giurisprndenza <strong>it</strong>aliana<br />
tuando una contaminatio tra tale fattispecie e quella della cessione in amb<strong>it</strong>o<br />
nazionale, la quale, secondo l'art. 2, comma 1, del decreto i.v.a., importa<br />
il '1rasferimento della proprietà o trasferimento di dir<strong>it</strong>ti reali di godimento su<br />
beni di ogni genere".<br />
Tale soluzione riceve una decisiva conferma nella disciplina comun<strong>it</strong>aria<br />
sull'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in materia di imposte<br />
sulla cifra di affari, e cioè nella sesta Direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio<br />
del 17 maggio 1977 e successive modificazioni, ist<strong>it</strong>uente un sistema comune<br />
di imposta sul valore aggiunto, le cui indicazioni sono vincolanti, non<br />
solo per l'esercizio dell'attiv<strong>it</strong>à normativa degli Stati membri, ma anche come<br />
strumenti di adeguamento e d'interpretazione del dir<strong>it</strong>to interno. Tale disciplina<br />
contiene, come generalmente riconosciuto, una serie di norme e di principi<br />
cost<strong>it</strong>uenti un vero e proprio dir<strong>it</strong>to uniforme in materia di i.v.a.<br />
Occorre, inoltre, considerare che l'obbligo del giudice e delle autor<strong>it</strong>à amministrative<br />
nazionali di interpretare il dir<strong>it</strong>to interno in modo conforme alle<br />
direttive, anche quando le stesse non contengano norme incondizionate e<br />
sufficientemente precise, cost<strong>it</strong>uisce un principio costantemente affermato<br />
dalla giurisprudenza dei giudici comun<strong>it</strong>ari.<br />
È opportuno richiamare alcune disposizioni della sesta Direttiva che interessano<br />
il caso di specie.<br />
L:art. 2 distingue, fra le operazioni imponibili, le cessioni di beni e le prestazioni<br />
di servizi all'interno del Paese (comma 1) e le importazioni di beni<br />
(comma 2).<br />
L:art. 7 definisce come importazione di un bene "l'introduzione di detto<br />
bene nell'interno del paese".<br />
Perché sussista tale operazione non è richiesto, come per le cessioni di<br />
beni (art. 5 ), "il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come<br />
proprietario".<br />
L:art. 21 contiene una definizione dei deb<strong>it</strong>ori d'imposta verso l'Erario, stabilendo<br />
che l'i.v.a. è dovuta, da determinati soggetti che eseguono operazioni<br />
in regime interno, " ... 2. All'importazione: dallale personale designatale o<br />
riconosciutale dallo Stato membro di importazione".<br />
L:art. 17 (Origine e portata del dir<strong>it</strong>to a deduzione) stabilisce:<br />
"1. Il dir<strong>it</strong>to a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diventa esigibile.<br />
2. Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazion<br />
i soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta<br />
di cui è deb<strong>it</strong>ore:<br />
b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate;<br />
... ".<br />
Come emerge dalla disciplina comun<strong>it</strong>aria uniforme, per quanto attiene<br />
alle operazioni d'importazione viene considerato deb<strong>it</strong>ore d'imposta il sog-<br />
<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>RITTO <strong>TRIBUTARIO</strong> <strong>INTERNAZIONALE</strong> 312001