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RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

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B) Giurisprndenza <strong>it</strong>aliana<br />

tuando una contaminatio tra tale fattispecie e quella della cessione in amb<strong>it</strong>o<br />

nazionale, la quale, secondo l'art. 2, comma 1, del decreto i.v.a., importa<br />

il '1rasferimento della proprietà o trasferimento di dir<strong>it</strong>ti reali di godimento su<br />

beni di ogni genere".<br />

Tale soluzione riceve una decisiva conferma nella disciplina comun<strong>it</strong>aria<br />

sull'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in materia di imposte<br />

sulla cifra di affari, e cioè nella sesta Direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio<br />

del 17 maggio 1977 e successive modificazioni, ist<strong>it</strong>uente un sistema comune<br />

di imposta sul valore aggiunto, le cui indicazioni sono vincolanti, non<br />

solo per l'esercizio dell'attiv<strong>it</strong>à normativa degli Stati membri, ma anche come<br />

strumenti di adeguamento e d'interpretazione del dir<strong>it</strong>to interno. Tale disciplina<br />

contiene, come generalmente riconosciuto, una serie di norme e di principi<br />

cost<strong>it</strong>uenti un vero e proprio dir<strong>it</strong>to uniforme in materia di i.v.a.<br />

Occorre, inoltre, considerare che l'obbligo del giudice e delle autor<strong>it</strong>à amministrative<br />

nazionali di interpretare il dir<strong>it</strong>to interno in modo conforme alle<br />

direttive, anche quando le stesse non contengano norme incondizionate e<br />

sufficientemente precise, cost<strong>it</strong>uisce un principio costantemente affermato<br />

dalla giurisprudenza dei giudici comun<strong>it</strong>ari.<br />

È opportuno richiamare alcune disposizioni della sesta Direttiva che interessano<br />

il caso di specie.<br />

L:art. 2 distingue, fra le operazioni imponibili, le cessioni di beni e le prestazioni<br />

di servizi all'interno del Paese (comma 1) e le importazioni di beni<br />

(comma 2).<br />

L:art. 7 definisce come importazione di un bene "l'introduzione di detto<br />

bene nell'interno del paese".<br />

Perché sussista tale operazione non è richiesto, come per le cessioni di<br />

beni (art. 5 ), "il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come<br />

proprietario".<br />

L:art. 21 contiene una definizione dei deb<strong>it</strong>ori d'imposta verso l'Erario, stabilendo<br />

che l'i.v.a. è dovuta, da determinati soggetti che eseguono operazioni<br />

in regime interno, " ... 2. All'importazione: dallale personale designatale o<br />

riconosciutale dallo Stato membro di importazione".<br />

L:art. 17 (Origine e portata del dir<strong>it</strong>to a deduzione) stabilisce:<br />

"1. Il dir<strong>it</strong>to a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diventa esigibile.<br />

2. Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazion<br />

i soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta<br />

di cui è deb<strong>it</strong>ore:<br />

b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate;<br />

... ".<br />

Come emerge dalla disciplina comun<strong>it</strong>aria uniforme, per quanto attiene<br />

alle operazioni d'importazione viene considerato deb<strong>it</strong>ore d'imposta il sog-<br />

<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> <strong>DI</strong>RITTO <strong>TRIBUTARIO</strong> <strong>INTERNAZIONALE</strong> 312001

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