05.06.2013 Views

RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

G. Petrillo: L'interpello nello Statuto dei dir<strong>it</strong>ti del contribuente<br />

necessaria a far svolgere l'attiv<strong>it</strong>à sollec<strong>it</strong>ata, è posta in essere in funzione<br />

di interessi particolari del contribuente e, precisamente, è volta a provocare<br />

in via preliminare un chiarimento su un problema reale di incerta<br />

interpretazione normativa. L'interesse per la proposizione della stessa<br />

deve essere leg<strong>it</strong>timato, quindi, da "obiettive condizioni di incertezza sulla<br />

corretta interpretazione delle disposizioni tributarie".<br />

Naturalmente, l'attiv<strong>it</strong>à interpretativa - che è il risultato dell'istanza<br />

- deve ad essa rispondere individuando la norma applicabile alla fattispecie<br />

concreta (41). È utile altresì, prima di stabilire la natura dell'interpello<br />

puntualizzare che l'Amministrazione in occasione dell'esercizio<br />

del suo potere pone in essere oltre ad atti di natura provvedimentale, cioè<br />

manifestazioni di volontà dotate di efficacia sul piano dell'ordinamento<br />

generale (42), anche atti strumentali ad altri poteri (pareri, proposte, atti<br />

di controllo, accertamenti), detti anche atti dichiarativi; tali atti sono<br />

cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i da dichiarazioni di scienza le quali non hanno un contenuto di<br />

volizione. La risposta è, in quest'ottica, una dichiarazione di scienza riguardo<br />

alla chiara interpretazione della norma che vincola, sempre che<br />

il fatto rappresentato dal contribuente non sia diverso, l'Amministrazione<br />

nell'esercizio della funzione impos<strong>it</strong>iva. La dichiarativ<strong>it</strong>à, si avverte,<br />

"va assunta nel senso rigoroso di non creazione di s<strong>it</strong>uazioni giuridiche<br />

soggettive (43)"; l'effetto giuridico prodotto dall'esercizio dell'attiv<strong>it</strong>à dell'Amministrazione,<br />

nel caso di specie, infatti, non consisterà in una modificazione,<br />

cost<strong>it</strong>uzione o estinzione di s<strong>it</strong>uazioni giuridiche, bensì in un<br />

mero effetto dichiarativo (44). La funzione della "risposta" è quella di ri-<br />

(41) Sul punto, v. E. Paresce, voce "Interpretazione", in Enc. dir., Milano, 1972, p.<br />

234 il quale osserva che: "!'interpretazione dichiaratÌ\'a sarebbe quella che si ha tutte<br />

le volte che considerazioni pragmatiche inducono a scegliere fra più interpretazioni<br />

tutte possibili e ragionevoli nell'amb<strong>it</strong>o del significato linguistico naturale del testo".<br />

(42) A.M. Sandulli, Manuale di dir<strong>it</strong>to amministrativo, Napoli, 1984, p. 591, rileva<br />

che i provvedimenti sono "atti autor<strong>it</strong>ativi tipici e nominati preordinati alla realizzazione<br />

di interessi specifici affidati alle cure dell'amministrazione, e consistenti in<br />

statuizioni destinate a produrre modificazioni di s<strong>it</strong>uazioni giuridiche, ovvero a rifiutare<br />

le modificazioni e\'entualmente richieste dagli interessati".<br />

(43) Così, Giannini, Voce "Certezza pubblica" in Ene. dir., Milano, 1960, p. 785,<br />

nota lO.<br />

(44) A. M. Sandulli, Manuale di dir<strong>it</strong>to amministrativo, Napoli, 1984, p. 624, dopo<br />

aver delineato i rapporti sussistenti fra "procedimento e fattispecie" sottolinea che in seno<br />

alla sequenza di un procedimento amministrativo è dato riscontrare da un lato elementi<br />

meramente preparatori e dall'altro elementi effettivamente operativi sull'effetto<br />

giuridico, posto che questi ultimi possono essere oltre che "elementi propriamente cost<strong>it</strong>utivi<br />

dell'effetto giuridico, anche meri elementi integrativi dell'efficacia o dichiarati­<br />

\i - inteso quest'ultimo aggettivo nel significato pal1icolare di elemento che si lim<strong>it</strong>a a<br />

condizionare l'efficacia senza essere esso stesso cost<strong>it</strong>utivo dell'effetto giuridico.<br />

<strong>RIVISTA</strong> <strong>DI</strong> DlRITIO TRIBLTARIO I\TERNAZIO.\·ALE 3COOl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!