RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE - Rdti.it
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G. Petrillo: L'interpello nello Statuto dei dir<strong>it</strong>ti del contribuente<br />
necessaria a far svolgere l'attiv<strong>it</strong>à sollec<strong>it</strong>ata, è posta in essere in funzione<br />
di interessi particolari del contribuente e, precisamente, è volta a provocare<br />
in via preliminare un chiarimento su un problema reale di incerta<br />
interpretazione normativa. L'interesse per la proposizione della stessa<br />
deve essere leg<strong>it</strong>timato, quindi, da "obiettive condizioni di incertezza sulla<br />
corretta interpretazione delle disposizioni tributarie".<br />
Naturalmente, l'attiv<strong>it</strong>à interpretativa - che è il risultato dell'istanza<br />
- deve ad essa rispondere individuando la norma applicabile alla fattispecie<br />
concreta (41). È utile altresì, prima di stabilire la natura dell'interpello<br />
puntualizzare che l'Amministrazione in occasione dell'esercizio<br />
del suo potere pone in essere oltre ad atti di natura provvedimentale, cioè<br />
manifestazioni di volontà dotate di efficacia sul piano dell'ordinamento<br />
generale (42), anche atti strumentali ad altri poteri (pareri, proposte, atti<br />
di controllo, accertamenti), detti anche atti dichiarativi; tali atti sono<br />
cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i da dichiarazioni di scienza le quali non hanno un contenuto di<br />
volizione. La risposta è, in quest'ottica, una dichiarazione di scienza riguardo<br />
alla chiara interpretazione della norma che vincola, sempre che<br />
il fatto rappresentato dal contribuente non sia diverso, l'Amministrazione<br />
nell'esercizio della funzione impos<strong>it</strong>iva. La dichiarativ<strong>it</strong>à, si avverte,<br />
"va assunta nel senso rigoroso di non creazione di s<strong>it</strong>uazioni giuridiche<br />
soggettive (43)"; l'effetto giuridico prodotto dall'esercizio dell'attiv<strong>it</strong>à dell'Amministrazione,<br />
nel caso di specie, infatti, non consisterà in una modificazione,<br />
cost<strong>it</strong>uzione o estinzione di s<strong>it</strong>uazioni giuridiche, bensì in un<br />
mero effetto dichiarativo (44). La funzione della "risposta" è quella di ri-<br />
(41) Sul punto, v. E. Paresce, voce "Interpretazione", in Enc. dir., Milano, 1972, p.<br />
234 il quale osserva che: "!'interpretazione dichiaratÌ\'a sarebbe quella che si ha tutte<br />
le volte che considerazioni pragmatiche inducono a scegliere fra più interpretazioni<br />
tutte possibili e ragionevoli nell'amb<strong>it</strong>o del significato linguistico naturale del testo".<br />
(42) A.M. Sandulli, Manuale di dir<strong>it</strong>to amministrativo, Napoli, 1984, p. 591, rileva<br />
che i provvedimenti sono "atti autor<strong>it</strong>ativi tipici e nominati preordinati alla realizzazione<br />
di interessi specifici affidati alle cure dell'amministrazione, e consistenti in<br />
statuizioni destinate a produrre modificazioni di s<strong>it</strong>uazioni giuridiche, ovvero a rifiutare<br />
le modificazioni e\'entualmente richieste dagli interessati".<br />
(43) Così, Giannini, Voce "Certezza pubblica" in Ene. dir., Milano, 1960, p. 785,<br />
nota lO.<br />
(44) A. M. Sandulli, Manuale di dir<strong>it</strong>to amministrativo, Napoli, 1984, p. 624, dopo<br />
aver delineato i rapporti sussistenti fra "procedimento e fattispecie" sottolinea che in seno<br />
alla sequenza di un procedimento amministrativo è dato riscontrare da un lato elementi<br />
meramente preparatori e dall'altro elementi effettivamente operativi sull'effetto<br />
giuridico, posto che questi ultimi possono essere oltre che "elementi propriamente cost<strong>it</strong>utivi<br />
dell'effetto giuridico, anche meri elementi integrativi dell'efficacia o dichiarati<br />
\i - inteso quest'ultimo aggettivo nel significato pal1icolare di elemento che si lim<strong>it</strong>a a<br />
condizionare l'efficacia senza essere esso stesso cost<strong>it</strong>utivo dell'effetto giuridico.<br />
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