26.08.2013 Views

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

80<br />

Marcello Cecchetti<br />

davanti alla legge previsto dall’articolo 3 della Costituzione» e che «il vigente sistema<br />

delle guarentigie è disciplinato esclusivamente da norme di rango costituzionale», con la<br />

conseguenza che «ogni eventuale modifica può essere introdotta soltanto con norme di<br />

pari forza adottate secondo la procedura prevista dall’art. 138 della Costituzione».<br />

Vi è poi una seconda “macro-questione”, espressamente riferita dal rimettente «agli<br />

artt. 3, 68, 96, 111 e 112 della Costituzione», ma – nelle trame di un’argomentazione in<br />

verità molto articolata e confusa – è francamente assai difficile provare ad isolare i singoli<br />

e specifici profili di censura. Con tutta l’opinabilità che può caratterizzare una simile<br />

operazione, sembrerebbero identificabili quattro distinte censure.<br />

In primo luogo, si può ritenere affermata la violazione dell’art. 3 Cost., in ragione del<br />

fatto che «il contenuto di tutte le disposizioni in argomento incide su un valore centrale<br />

per il nostro ordinamento democratico, quale è l’eguaglianza di tutti i cittadini davanti<br />

all’esercizio della giurisdizione penale».<br />

In secondo luogo, si può ritenere che il giudice a quo contesti la violazione dell’art.<br />

3, in combinato disposto con gli artt. 68, 90 e 96 Cost., in ragione della disparità di trattamento<br />

cui darebbe luogo la disciplina introdotta con la legge censurata per i reati extrafunzionali<br />

rispetto a quella – di rango costituzionale – prevista per i reati funzionali<br />

ascritti alle quattro alte cariche in questione; tale disparità di trattamento risulterebbe assolutamente<br />

irragionevole, sia per la mancata menzione dell’art. 68 Cost. fra le norme<br />

costituzionali espressamente fatte salve dalla l. n. 124 del 2008, sia per il fatto che «il<br />

bene giuridico considerato dalla legge ordinaria, e cioè il regolare svolgimento delle<br />

funzioni apicali dello Stato, è lo stesso che la Costituzione tutela per il Presidente della<br />

Repubblica con l’art. 90, per il Presidente del Consiglio e per i ministri con l’art. 96»,<br />

con l’ulteriore aggravante, in quest’ultimo caso, dell’irragionevole ius singulare previsto<br />

per i reati extrafunzionali a favore del Presidente del Consiglio, che, invece, la Costituzione<br />

accomuna ai ministri per i reati funzionali in virtù della sua posizione di primus<br />

inter pares rispetto ai titolari <strong>dei</strong> diversi dicasteri.<br />

In terzo luogo, si può ritenere contestata la violazione del principio di ragionevolezza<br />

– e, dunque, dell’art. 3 Cost. – anche sotto l’ulteriore profilo della facoltà di rinunciare<br />

alla sospensione processuale riconosciuta allo stesso titolare dell’alta carica, dal momento<br />

che tale previsione si porrebbe in contrasto con la tutela del munus publicum, attribuendo<br />

una discrezionalità «meramente potestativa» al soggetto beneficiario, anziché<br />

prevedere quei filtri aventi caratteri di terzietà e quelle valutazioni della peculiarità <strong>dei</strong><br />

casi concreti che soli, secondo la sent. n. 24/2004, potrebbero costituire adeguato rimedio<br />

rispetto tanto all’automatismo generalizzato già stigmatizzato dalla Corte quanto «al<br />

vulnus al diritto di azione».<br />

Infine, si può ritenere affermata la violazione dell’art. 111 Cost., sotto il profilo della<br />

ragionevole durata del processo, dal momento che una sospensione formulata nei termini<br />

di cui alle disposizioni censurate, «bloccando il processo in ogni stato e grado per un<br />

periodo potenzialmente molto lungo, provoca un evidente spreco di attività processuale»,<br />

oltretutto non stabilendo alcunché «sull’utilizzabilità delle prove già assunte» né<br />

all’interno dello stesso processo penale al termine del periodo di sospensione né<br />

all’interno della diversa sede in cui la parte civile abbia scelto di trasferire la propria azione,<br />

con conseguente necessità per la stessa parte «di sostenere ex novo l’onere probatorio<br />

in tutta la sua ampiezza».<br />

4. Le questioni sollevate dal GIP del Tribunale di Roma, verosimilmente, dovrebbero<br />

risultare tutte inammissibili per difetto assoluto di rilevanza. Il giudice rimettente, infat-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!