volume - Camera dei Deputati
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L’insostenibile ragionevolezza del “lodo”<br />
presentato dal sereno svolgimento di rilevanti funzioni pubbliche – esercitate dalle alte<br />
cariche dello Stato – è gia stato operato dalla Corte nella sent. n. 24/2004.<br />
b) Nell’eventualità si ritenesse (come pure si nega) esistere una “riserva” costituzionale<br />
nella materia “immunità degli organi costituzionali”, l’eventuale violazione di<br />
essa da parte del legislatore ordinario si tradurrebbe in una violazione dell’art. 138<br />
Cost.?<br />
La mia risposta a questo quesito è parimenti negativa: dal momento che l’art. 138<br />
Cost. disciplina il procedimento aggravato per modificare la costituzione (ovvero per<br />
procedere all’approvazione delle “altre leggi costituzionali”), una possibile violazione di<br />
questo parametro potrebbe giustificarsi solo sostenendo che il legislatore ordinario abbia<br />
realizzato surrettiziamente una revisione costituzionale, in spregio alle regole procedurali<br />
dettate da questa disposizione.<br />
Invero, seguendo la tesi <strong>dei</strong> giudici remittenti, si dovrebbero ipotizzare tre diverse<br />
ipotesi di violazione dell’art. 138 Cost.:<br />
a) una legge costituzionale che violi le norme procedurali fissate dall’art. 138 Cost. –<br />
ad es. approvata in seconda approvazione con una maggioranza relativa – ovvero che si<br />
ponga in contrasto con l’art. 139 Cost. (e quindi contravvenga ai c.d. limiti espliciti alla<br />
riforma costituzionale); rientrerebbe in questa ipotesi anche la violazione di una riserva<br />
espressa di legge costituzionale, quale quella prevista dall’art. 137, comma 1, Cost. per<br />
le garanzie di indipendenza <strong>dei</strong> giudici costituzionali;<br />
b) una legge costituzionale che violi (dal punto di vista sostanziale) i principi fondamentali<br />
sui quali si regge l’ordinamento costituzionale (i c.d. limiti impliciti alla revisione)<br />
– si pensi ad una modifica dell’art. 13 Cost. che allunghi i tempi per la convalida<br />
<strong>dei</strong> provvedimenti d’urgenza restrittivi della libertà personale –;<br />
c) una legge ordinaria che, dal punto di vista del contenuto, costituisca un grave<br />
vulnus all’ordinamento costituzionale vigente, tanto da rappresentare una revisione tacita<br />
della Costituzione stessa, alla stregua di quello che furono le leggi “fascistissime” per<br />
lo Statuto Albertino.<br />
Se le prime due ipotesi non presentano profili problematici, la terza ipotesi desta, invece,<br />
perplessità in relazione a tre ordini di motivi:<br />
1) in primo luogo questo ragionamento, portato alle sue estreme conseguenze, condurrebbe<br />
ad affermare che qualsiasi violazione e/o deroga da parte di leggi ordinarie di<br />
principi e prescrizioni costituzionali, in quanto forma surrettizia di revisione costituzionale,<br />
comporti consequenziale violazione delle regole dettate dal predetto art. 138 Cost.<br />
2) Il secondo motivo è di ordine formale: in un sistema a costituzione rigida come il<br />
nostro una legge quale la n. 124 del 2008 è, e resta, indipendentemente dal suo contenuto,<br />
una legge ordinaria, subordinata alla Costituzione ed impossibilitata (pena il suo annullamento)<br />
a contrastare o a derogare ad essa.<br />
La circostanza che, con detta legge ordinaria, si sia perpetrata una (supposta) eversione<br />
della legalità costituzionale (anche molto grave in ipotesi) non fa acquistare ad<br />
essa una forza formale che non possiede e non ne muta il rango nel sistema delle fonti.<br />
3) Il terzo motivo è di ordine sistematico: negli ordinamenti a costituzione “lunga”<br />
del secondo dopoguerra (che includono un esteso catalogo <strong>dei</strong> diritti e prevedono nel<br />
dettaglio organizzazione, funzioni e forme di responsabilità degli organi e <strong>dei</strong> poteri)<br />
l’ipotesi che una legge ordinaria sia in grado di modificare in modo tacito la Costituzione<br />
senza, tuttavia, entrare in diretto contrasto con i principi e/o le regole puntuali in Essa<br />
accolti non può essere considerata praticabile, nemmeno come ipotesi di scuola.<br />
In assenza di principi applicabili e di disposizioni puntuali, il legislatore ordinario a-<br />
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