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volume - Camera dei Deputati

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218<br />

Andrea Pugiotto<br />

L’interrogativo non è capzioso. Mi corre l’obbligo di ricordare che in passato è accaduto<br />

di peggio, quando l’allora Guardasigilli Castelli, ritenendo che il lodo Maccanico<br />

obbligasse ad interrompere il procedimento penale fin dalla fase delle indagini preliminari,<br />

paralizzò una richiesta già inoltrata di rogatoria internazionale riguardante (anche)<br />

il Presidente del Consiglio. Con ciò estendendo il lodo a soggetti privati coinvolti – quali<br />

coimputati – nella medesima inchiesta (e per i quali, peraltro, il termine per la chiusura<br />

delle indagini era oramai prossimo alla conclusione) 17 .<br />

Nel caso del legale rappresentante dell’avvocato di affari inglese, la pretesa – paradossalmente<br />

– è meno esosa: in fondo si richiederebbe soltanto (si fa per dire) l’estensione<br />

ai coimputati della stasi dibattimentale e non anche il blocco delle indagini preliminari.<br />

Secondo riquadro. È stata già avanzata in dottrina la proposta di estendere legislativamente,<br />

per un prestabilito numero di mandati parlamentari, il contenuto essenziale<br />

della l. n. 124 del 2008 a deputati e senatori, al fine di consentire loro «un esercizio pienamente<br />

libero, indipendente e sereno del mandato conferito dagli elettori» 18 . Lo scopo<br />

della proposta è duplice. Per un verso, contemperare la suddetta esigenza senza subordinarla<br />

ad una previa autorizzazione camerale, di cui già si sono conosciuti in passato abusi<br />

e pericoli. Per altro verso, agganciandola ad un dato numero di mandati parlamentari,<br />

assicurare una operatività predeterminata alla sospensione processuale, il cui dies a<br />

quo è oggi invece rimesso alla tempistica del processo penale.<br />

La proposta nasce dalla messa a fuoco di alcuni difetti strutturali dell’attuale lodo: il<br />

suo automatismo, la sua operatività quale variabile dipendente dal casuale esercizio<br />

dell’azione penale. Ma per raddrizzare il legno storto della l. n. 124 del 2008 non si trova<br />

di meglio che dilatarne enormemente l’ambito di applicazione soggettiva (oltre che<br />

temporale).<br />

Una volta intrapresa, la china si fa davvero scivolosa. Infatti, se a fondamento della<br />

stasi processuale ora legislativamente reintrodotta viene posto una sorta di doveroso rispetto<br />

della sovranità popolare espressa nel momento elettorale 19 , perché fermarsi ai<br />

parlamentari nazionali? E quelli europei? E i consiglieri regionali? Ma anche volendo<br />

circoscrivere la tutela alle sole cariche di governo, perché escludere gli unici organi a<br />

legittimazione popolare diretta, come i sindaci, i presidenti di provincia, i cd. governatori<br />

(laddove lo Statuto regionale non abbia optato per meccanismi elettorali diversi)? Più<br />

lodo per tutti, insomma.<br />

17<br />

Cfr. la dettagliata ricostruzione della vicenda in A. PUGIOTTO, Apparenza e sostanza normativa,<br />

cit., 1828-1835.<br />

18<br />

Cfr. I. NICOTRA-G. GALIPÒ, I poteri in equilibrio. Libertà d’esercizio delle funzioni tra inviolabilità<br />

e giurisdizione, in http://www.federalismi.it, n. 16, 2008, 11; la suddetta delimitazione legislativa<br />

del numero di mandati parlamentari varrebbe, peraltro, come limite generale al diritto di elettorato<br />

passivo, agevolandosi così il rinnovo della rappresentanza parlamentare (12).<br />

Di «irragionevolezza estrinseca» della l. n. 124 del 2008 a motivo della ingiustificata discriminazione<br />

tra Presidenti di organi collegiali e relativi membri parla – sulla scia della sent. cost. n. 24/2004<br />

– F. BELLAGAMBA, I profili penalistici, cit., 1218, pur convinto che non si possa neppure ipotizzare<br />

l’estensione del lodo a tutti i membri degli organi richiamati «per l’assurdità delle conseguenze che<br />

ne deriverebbero» (1214).<br />

19<br />

È infatti alla «fonte d’investitura, che promana dalla volontà popolare e, dunque dall’art. 1 della<br />

Costituzione» che la relazione al d.d.l. n. 1442 si richiama per giustificare la ragionevolezza del meccanismo<br />

di sospensione introdotto. Sull’improponibilità storico-giuridica di tale argomento vedi però<br />

A. PACE, La legge n. 140/2003 e i principi costituzionali violati, in Studi in onore di Gianni Ferrara,<br />

III, Torino, 2005, 19-22.

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