volume - Camera dei Deputati
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218<br />
Andrea Pugiotto<br />
L’interrogativo non è capzioso. Mi corre l’obbligo di ricordare che in passato è accaduto<br />
di peggio, quando l’allora Guardasigilli Castelli, ritenendo che il lodo Maccanico<br />
obbligasse ad interrompere il procedimento penale fin dalla fase delle indagini preliminari,<br />
paralizzò una richiesta già inoltrata di rogatoria internazionale riguardante (anche)<br />
il Presidente del Consiglio. Con ciò estendendo il lodo a soggetti privati coinvolti – quali<br />
coimputati – nella medesima inchiesta (e per i quali, peraltro, il termine per la chiusura<br />
delle indagini era oramai prossimo alla conclusione) 17 .<br />
Nel caso del legale rappresentante dell’avvocato di affari inglese, la pretesa – paradossalmente<br />
– è meno esosa: in fondo si richiederebbe soltanto (si fa per dire) l’estensione<br />
ai coimputati della stasi dibattimentale e non anche il blocco delle indagini preliminari.<br />
Secondo riquadro. È stata già avanzata in dottrina la proposta di estendere legislativamente,<br />
per un prestabilito numero di mandati parlamentari, il contenuto essenziale<br />
della l. n. 124 del 2008 a deputati e senatori, al fine di consentire loro «un esercizio pienamente<br />
libero, indipendente e sereno del mandato conferito dagli elettori» 18 . Lo scopo<br />
della proposta è duplice. Per un verso, contemperare la suddetta esigenza senza subordinarla<br />
ad una previa autorizzazione camerale, di cui già si sono conosciuti in passato abusi<br />
e pericoli. Per altro verso, agganciandola ad un dato numero di mandati parlamentari,<br />
assicurare una operatività predeterminata alla sospensione processuale, il cui dies a<br />
quo è oggi invece rimesso alla tempistica del processo penale.<br />
La proposta nasce dalla messa a fuoco di alcuni difetti strutturali dell’attuale lodo: il<br />
suo automatismo, la sua operatività quale variabile dipendente dal casuale esercizio<br />
dell’azione penale. Ma per raddrizzare il legno storto della l. n. 124 del 2008 non si trova<br />
di meglio che dilatarne enormemente l’ambito di applicazione soggettiva (oltre che<br />
temporale).<br />
Una volta intrapresa, la china si fa davvero scivolosa. Infatti, se a fondamento della<br />
stasi processuale ora legislativamente reintrodotta viene posto una sorta di doveroso rispetto<br />
della sovranità popolare espressa nel momento elettorale 19 , perché fermarsi ai<br />
parlamentari nazionali? E quelli europei? E i consiglieri regionali? Ma anche volendo<br />
circoscrivere la tutela alle sole cariche di governo, perché escludere gli unici organi a<br />
legittimazione popolare diretta, come i sindaci, i presidenti di provincia, i cd. governatori<br />
(laddove lo Statuto regionale non abbia optato per meccanismi elettorali diversi)? Più<br />
lodo per tutti, insomma.<br />
17<br />
Cfr. la dettagliata ricostruzione della vicenda in A. PUGIOTTO, Apparenza e sostanza normativa,<br />
cit., 1828-1835.<br />
18<br />
Cfr. I. NICOTRA-G. GALIPÒ, I poteri in equilibrio. Libertà d’esercizio delle funzioni tra inviolabilità<br />
e giurisdizione, in http://www.federalismi.it, n. 16, 2008, 11; la suddetta delimitazione legislativa<br />
del numero di mandati parlamentari varrebbe, peraltro, come limite generale al diritto di elettorato<br />
passivo, agevolandosi così il rinnovo della rappresentanza parlamentare (12).<br />
Di «irragionevolezza estrinseca» della l. n. 124 del 2008 a motivo della ingiustificata discriminazione<br />
tra Presidenti di organi collegiali e relativi membri parla – sulla scia della sent. cost. n. 24/2004<br />
– F. BELLAGAMBA, I profili penalistici, cit., 1218, pur convinto che non si possa neppure ipotizzare<br />
l’estensione del lodo a tutti i membri degli organi richiamati «per l’assurdità delle conseguenze che<br />
ne deriverebbero» (1214).<br />
19<br />
È infatti alla «fonte d’investitura, che promana dalla volontà popolare e, dunque dall’art. 1 della<br />
Costituzione» che la relazione al d.d.l. n. 1442 si richiama per giustificare la ragionevolezza del meccanismo<br />
di sospensione introdotto. Sull’improponibilità storico-giuridica di tale argomento vedi però<br />
A. PACE, La legge n. 140/2003 e i principi costituzionali violati, in Studi in onore di Gianni Ferrara,<br />
III, Torino, 2005, 19-22.