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volume - Camera dei Deputati

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L’intervento del Pubblico Ministero nel processo costituzionale<br />

la delimitazione stessa della materia penale, sulla determinazione e qualificazione delle<br />

fattispecie di reato oppure sulle attività lato sensu processuali dell’imputato o delle parti<br />

eventuali.<br />

Qualora, invece, una norma appaia suscettibile di vulnerare il principio di obbligatorietà<br />

dell’azione penale, la posizione del Pubblico Ministero nei confronti del processo<br />

costituzionale è destinata a mutare radicalmente 7 .<br />

L’art. 112 della Costituzione esclude qualsivoglia interferenza da parte di altri organi<br />

e dimostra l’esclusività del potere attribuito al Pubblico Ministero, che deve quindi essere<br />

libero di autodeterminarsi nell’esercizio dell’azione penale e negli atti ad essa logicamente<br />

preordinati o consequenziali; questa osservazione implica inoltre il riconoscimento<br />

dell’indipendenza funzionale in capo ai magistrati del Pubblico Ministero 8 , sicché<br />

ognuno di loro deve ritenersi competente a dichiarare in ultima istanza la volontà<br />

del potere cui appartiene 9 .<br />

In virtù di tali argomenti viene infatti riconosciuta al Pubblico Ministero la legittimazione<br />

ad essere parte nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.<br />

Nell’ambito di tali giudizi la giurisprudenza costituzionale non ammetteva – quale<br />

oggetto – gli atti aventi valore di legge; tuttavia la lesione della sfera di competenze costituzionalmente<br />

garantita in capo ad un organo-potere ben potrebbe concretarsi nell’adozione<br />

stessa di tali atti o in un loro contenuto auto-applicativo, sicché la Corte ha finito<br />

per accettare anch’essi quale possibile oggetto <strong>dei</strong> conflitti tra poteri dello Stato. 10<br />

Tuttavia, l’ammissibilità di conflitti aventi per oggetto atti di rango legislativo è stata<br />

circoscritta alle sole ipotesi in cui “non esista un giudizio nel quale questi debbano trovare<br />

applicazione e quindi possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale<br />

in via incidentale” 11 .<br />

Questa limitazione appare condivisibile solo se applicata allo stesso giudice davanti<br />

al quale il predetto giudizio risulti in effetti pendente 12 , cioè all’unico organo che in alternativa<br />

al conflitto di attribuzione può promuovere direttamente il giudizio di legittimità<br />

costituzionale. In ogni altra ipotesi, subordinare l’accesso alla Corte alle valutazioni<br />

(e alla diligenza) del giudice a quo richieste dai meccanismi del giudizio incidentale,<br />

si mostra del tutto inappropriato 13 poiché tale giudice è pur sempre un organo diverso<br />

rispetto a quello competente, in via esclusiva, a conoscere e dirimere i conflitti di attribuzione.<br />

7<br />

Vedasi anche R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale, cit., 129, che, in proposito, ne ammette la<br />

partecipazione in tutti i casi in cui le norme sottoposte a scrutinio di costituzionalità riguardano “le<br />

funzioni ed i poteri del pubblico ministero”.<br />

8<br />

Cfr. N. ZANON, Pubblico Ministero e costituzione, Padova, Cedam, 1996, 6 ss.<br />

9<br />

Cfr. S. BARTOLE, Pubblico Ministero e Corte costituzionale in Studium iuris 2/1996, 155 ss.; V.<br />

CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale: la Corte costituzionale, Padova, Cedam, 1984, 425 s.<br />

10<br />

Vedasi L. BUFFONI, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente per oggetto atti legislativi<br />

in Giur. cost., 2002, 2269 ss.<br />

11<br />

Corte cost. ord. n. 343/2003; cfr. anche sent. n. 221/2002.<br />

12<br />

D’altronde è proprio in questi termini che si esprime Corte cost. n. 278/1997, laddove evidenzia<br />

che, in relazione alle norme assunte come lesive della propria sfera di attribuzioni, lo stesso giudice<br />

ricorrente “è chiamato o può essere chiamato a fare applicazione per definire giudizi innanzi a sé<br />

pendenti”, sicché “già dispone della possibilità di attivare il giudizio incidentale sulla costituzionalità<br />

della legge”; cfr. anche Corte cost. n. 457/1999.<br />

13<br />

Cfr. A. CELOTTO, Una inammissibilità che non persuade, commento a Corte cost. n. 284/2005,<br />

http://www.giurcost.org/studi/celotto.html, punto 4.<br />

199

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