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volume - Camera dei Deputati

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76<br />

Stefano Catalano<br />

sereno esercizio della funzione del Presidente del Consiglio, egli deve esserlo sempre.<br />

Se egli deve essere protetto quando è chiamato a difendersi in un processo per un reato<br />

non funzionale deve esserlo anche quando è giudicato per un reato funzionale.<br />

L’interesse apprezzabile in discorso è, per la sua stessa natura, insuscettibile di essere<br />

riferito solo a una specifica categoria di procedimenti. Non si comprende come esso<br />

possa risultare degno o meno di tutela in situazioni assimilabili in relazione al fine perseguito<br />

dalla norma, ancorché differenziabili per altri versi.<br />

Di conseguenza non risulta condivisibile l’affermazione di chi ha ritenuto ‘più giustificato’<br />

il trattamento differenziato, quanto alla sospensione, fra reati funzionali e non 12 .<br />

Neppure risulta convincente l’altro argomento portato a giustificazione della diversità<br />

di disciplina fra reati commessi nell’esercizio delle funzioni e reati comuni. Ci si riferisce<br />

a quello in base al quale si ritengono più gravi, quindi non ‘degne’ di far scattare la<br />

sospensione, le fattispecie criminali prese in considerazione dall’art. 96 della Costituzione<br />

13 .<br />

In senso contrario valgono le osservazioni di Leopoldo Elia secondo cui il problema<br />

non si risolve in base a “valutazioni opinabili di maggiore o minore peso, ma solo con<br />

un giudizio di intrinseca irragionevolezza della sospensione (…) in relazione a reati insuscettibili<br />

(…) di qualsiasi coloritura politica o di possibile strumentalità ad un interesse<br />

extraprivato” 14 .<br />

In conclusione, ci si trova di fronte ad una sorte di paradosso 15 e il ‘lodo’ sembra<br />

muoversi fra due fuochi. Per rispettare il precetto costituzionale stabilito dall’art. 96, che<br />

viene infatti espressamente fatto salvo, si limita l’applicazione della norma ai reati comuni,<br />

ma così facendo si viola un altro principio costituzionale, ossia quello della ragionevolezza.<br />

12<br />

G.M. SALERNO, La sospensione <strong>dei</strong> processi penali relativi alle alte cariche dello Stato davanti<br />

alla Corte costituzionale, in questo <strong>volume</strong>.<br />

13<br />

Tale argomento era stato sostenuto, davanti alla Corte, dall’Avvocatura generale dello Stato nel<br />

giudizio di legittimità dell’art. 1 della l. n. 140 del 2003. La memoria è pubblicata in Rassegna avvocatura<br />

dello Stato, 2004, 302 e ss. (sul punto specifico si veda 304).<br />

14<br />

L. ELIA, La Corte ha fatto vincere la Costituzione, cit., 396 e s. Considerano non convincente<br />

l’argomento fondato sull’asserita diversa gravità <strong>dei</strong> reati anche A. PUGIOTTO, Sull’immunità delle<br />

“alte cariche” una sentenza di “mezzi silenzi”, cit., 12; G. GIOSTRA, Sospensione del processo a tutela<br />

della carica istituzionale?, in Diritto e giust., n. 5 del 2004, 28.<br />

15<br />

Di “paradosso” parla, a proposito della distinzione fra reati funzionali ed extra funzionali, L.<br />

ELIA, Sul c.d. lodo Alfano, cit.

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