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volume - Camera dei Deputati

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Sospensione <strong>dei</strong> processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato<br />

il limite negativo di tutte le attività garantite. La ragion d’essere della disposizione, nei<br />

confronti di tutti i suoi destinatari, parrebbe comunque immutata: per l’appunto, concretizzatasi<br />

la prospettiva dibattimentale, l’imputato e il suo difensore (o i suoi legali) non<br />

vanno distolti dalla preparazione all’ormai imminente giudizio. Una simile limitazione<br />

sembra d’altronde attagliarsi, per una fortunata coincidenza, alla fattispecie in esame: si<br />

vuol davvero sostenere che la sospensione copra ogni attività procedimentale, giurisdizionale<br />

o investigativa che sia, quando pure si tratti di atti che in tesi non distoglierebbero<br />

il titolare dell’alta carica dal sereno esercizio delle sue funzioni? E, data l’altrettanto<br />

fortunata assenza nel testo dell’art. 430 c.p.p. di un termine finale, si vuol davvero sottrarre<br />

alla parte pubblica e alle difese la possibilità di compiere ogni attività investigativa<br />

in vista della futura ripresa del processo? D’altra parte, se così non è, sorge l’ulteriore<br />

interrogativo: perché mai un simile limite non si sarebbe apposto alle indagini preliminari,<br />

suscettibili, per quanto finora detto, di assumere la loro maggiore ampiezza e più<br />

penetrante consistenza al punto da poter impegnare e profondamente turbare l’esercizio<br />

dell’alta funzione? E se lo strumento non è adeguato al fine, pare ormai lecito interrogarsi,<br />

possiamo con certezza affermare che questo sia per l’appunto il suo fine?<br />

4. Le conclusioni non paiono variare considerando la sospensione nella sua proiezione<br />

dinamica. In effetti, se la disciplina del vecchio “lodo” è stata forse con eccessiva<br />

leggerezza inquadrata nella sua interezza nell’ambito delle sospensioni processuali, probabilmente<br />

nell’illusione di poter eludere il problema concernente il tipo di fonte suscettibile<br />

d’inserire un nuovo tassello nel quadro costituzionale delle garanzie delle relative<br />

cariche 23 , le questioni sollevate dalla sospensione contemplata nel nuovo “lodo” vengono<br />

spesso affrontate pensando probabilmente a quell’improcedibilità o, se non altro, a<br />

un processo sospeso sol che venga avviato. Come puntualmente si osservò all’indomani<br />

della l. n. 140 del 2003, però, la “sospensione del processo presenta un ulteriore connotato<br />

di inadeguatezza funzionale: colpisce, per così dire, alla cieca, il rapporto al tempo<br />

di investiture della carica” 24 . E peraltro, giusto il ragionamento espresso nella sent. n.<br />

24/2004, come si è visto, un modo diverso, ma non opposto, di concepire i presupposti e<br />

gli scopi della norma è ipotizzare che il legislatore, considerando che l’interesse pubblico<br />

allo svolgimento delle attività connesse alle alte cariche comporti nel contempo un<br />

legittimo impedimento a comparire, abbia voluto stabilire una presunzione assoluta di<br />

legittimo impedimento. Ma, rovesciando la conclusione accolta dalla Corte, pare ormai<br />

ineludibile la domanda, “anche sotto questo aspetto la misura appare diretta alla protezione<br />

della funzione” 25 ?<br />

A parte ogni considerazione sulla correttezza di un simile riferimento, non si può far<br />

a meno di notare come parlare di legittimo impedimento presupponga quantomeno<br />

l’astratta possibilità di partecipare al giudizio, possibilità che peraltro non è riconosciuta<br />

23 Peraltro, secondo A. ANZON DEMMIG, Il “lodo Alfano” verso l’approvazione finale, cit., non<br />

“si può eludere il problema sostenendo che la sospensione del processo penale per le ‘alte cariche’ sia<br />

cosa ben diversa dalle immunità funzionali”, visto che ambedue gli strumenti “costituiscono, alla pari,<br />

tasselli che concorrono a comporre lo status del titolare della funzione ‘apicale’, che non può non<br />

risultare da norme di grado costituzionale”. L’argomento era del resto già emerso prima della legge<br />

del 2003 (G. AZZARITI-R. ROMBOLI, Sospensione <strong>dei</strong> processi per le alte cariche dello Stato e immunità<br />

per i parlamentari. Profili di costituzionalità, in Riv. dir. cost., 2003, 247 ss.).<br />

24 G. GIOSTRA, Sospensione del processo a tutela della carica istituzionale?, cit., 28.<br />

25 Corte cost., sent. n. 2472004, punto 4 del Considerato in diritto.<br />

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