volume - Camera dei Deputati
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Maria Cristina Grisolia<br />
La questione – è facile da intuire – è assai delicata, anche perché, al di là della vicenda<br />
in esame, essa mette in discussione poteri – quello di controllo preventivo, esercitato<br />
dal Presidente della Repubblica in sede di promulgazione e quello di controllo successivo,<br />
affidato alla Corte in sede di impugnazione – la cui relazione non può non venire influenzata<br />
dal mutato contesto politico ed istituzionale determinato dalla evoluzione della<br />
nostra forma di governo in senso maggioritario. La quale richiede, a fronte del nuovo<br />
peso politico acquisito dal Governo e dalla sua maggioranza parlamentare, un rafforzamento<br />
ed una più efficace razionalizzazione <strong>dei</strong> poteri di garanzia previsti dalla nostra<br />
Costituzione.<br />
Questi i fatti che fanno da sfondo alla promulgazione della legge di cui stiamo discutendo.<br />
Essi prendono le mosse dal varo del d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (il c.d. decreto sul<br />
“pacchetto sicurezza”) che introduceva una serie di provvedimenti, resi urgenti a seguito<br />
di gravi vicende che avevano provocato un particolare allarme sociale.<br />
In sede di conversione di tale atto veniva aggiunta dalla maggioranza una norma che,<br />
al fine di favorire lo svolgimento <strong>dei</strong> processi aventi ad oggetto i delitti più gravi, inseriva<br />
la previsione della sospensione (per il periodo di un anno) <strong>dei</strong> processi relativi a reati<br />
punibili con meno di dieci anni di reclusione, i quali fossero stati commessi prima di una<br />
certa data.<br />
Ciò che suscitava le maggiori perplessità era il fatto che l’emendamento faceva comprendere,<br />
fra i reati considerati, anche quello per il quale pendeva in quel momento di<br />
fronte al tribunale di Milano un procedimento che vedeva imputato, per corruzione, proprio<br />
il Presidente del consiglio.<br />
Una circostanza, questa, che aveva naturalmente attirato molti sospetti sull’iniziativa<br />
del Governo ed aveva aperto un confronto, assai aspro, oltre che fra le forze politiche di<br />
maggioranza e di opposizione, fra il Governo e la magistratura, dando luogo a nuove polemiche<br />
che avevano coinvolto anche il Capo dello Stato, quale presidente del C.S.M. e<br />
quale organo chiamato a promulgare la legge di conversione del decreto.<br />
Il decreto legge – come sappiamo – verrà poi convertito senza la tanto discussa disposizione,<br />
ma non prima che si raggiungesse in sede parlamentare un difficile compromesso,<br />
al quale non risultava estraneo lo stesso Quirinale; compromesso che aveva<br />
portato al ritiro dell’emendamento in discussione in cambio, però, dell’approvazione<br />
della legge che sancisce la sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche<br />
dello Stato.<br />
Da qui la decisione di Napolitano di motivare, con un comunicato, sia la concessione<br />
della autorizzazione al progetto governativo, sia l’avvenuta promulgazione della legge<br />
medesima. Da qui, anche – come abbiamo già sottolineato – le questioni sorte intorno a<br />
questi atti e al loro ravvicinato confronto con il giudizio che i giudici costituzionali sono<br />
stati chiamati ad esercitare e che potrebbe smentire l’operato presidenziale.<br />
2. La domanda che sorge spontanea è quale debba essere la relazione tra i due controlli,<br />
che hanno per lungo tempo convissuto senza particolari contrasti e che, invece,<br />
potrebbero inaspettatamente risultare tra loro conflittuali, innescando problematiche fino<br />
ad oggi inesplorate.<br />
La soluzione mi sembra, tuttavia, essere stata fornita proprio dal Capo dello Stato<br />
che, sia in occasione della promulgazione della prima legge sia, poi, in occasione della<br />
promulgazione della legge attuale, è ritornato informalmente sulla sua decisione, dando<br />
utili spunti per la soluzione del problema.