26.08.2013 Views

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

70<br />

Corrado Caruso<br />

3. A tali argomentazioni potrebbe replicarsi che la temporaneità della sospensione<br />

non produce una deroga all’obbligatorietà dell’azione penale, e che la l. n. 124 del 2004<br />

non aggiunge una nuova ipotesi al numero chiuso delle immunità ma solo un’ulteriore<br />

causa di sospensione processuale rispetto a quelle già previste dal codice di procedura<br />

penale. Quanto alla prima obiezione, essa sembra metodologicamente non conferente,<br />

perché giustifica quantitativamente una lesione qualitativa, quasi che una deroga temporanea<br />

sia capace di elidere l’anticostituzionalità della norma. La seconda ricostruzione<br />

non regge di fronte all’interpretazione esegetica e teleologica del testo, secondo i canoni<br />

imposti dall’art. 12 prel. c.c. È vero che nel testo ricorre il termine processo: ma l’uso è<br />

forse un abuso, stante il richiamo a “ogni fase, stato, grado” dello stesso. La l. 124 del<br />

2008 sembra quindi accogliere una nozione a-tecnica di processo, capace di ricomprendere<br />

l’intero procedimento. Vi è poi l’esplicito riferimento agli art. 392 e 467 del c.p.p.:<br />

se è vero che l’incidente probatorio può svolgersi anche in una fase propriamente processuale<br />

quale sicuramente è l’udienza preliminare, sembra comunque inequivocabile il<br />

riferimento che l’art. 392 fa alle indagini preliminari 10 . Anzi, l’incidente probatorio nasce<br />

proprio come “finestra sul dibattimento” nella fase delle indagini: solo in un momento<br />

successivo la Corte Costituzionale ha ammesso che potesse aver luogo anche in<br />

udienza preliminare (v. Corte cost. sent. n. 77/1994). La lettera della legge sembra così<br />

introdurre una sospensione dell’intero procedimento, e non una semplice ipotesi di sospensione<br />

processuale, e precisamente un’interruzione del procedimento costruita come<br />

inviolabilità. Anche a voler integrare il criterio semantico con il canone storico<br />

dell’intentio legislatoris, il primo inciso del I comma non sembra lasciare dubbi: attraverso<br />

il richiamo agli artt. 90 e 96, il legislatore colloca l’ipotesi della sospensione procedimentale<br />

tra le immunità, creando una nuova forma di inviolabilità per reati extrafunzionali.<br />

4. Tuttavia l’interprete, per superare i dubbi di costituzionalità che pone un’immunità<br />

introdotta con legge ordinaria, può insistere nel considerare l’art. 1 come una nuova ipotesi<br />

di sospensione processuale. Si pone allora il problema di individuare il bene giuridico<br />

che giustifichi la limitazione di interessi costituzionalmente rilevanti quali, tra tutti,<br />

l’obbligatorietà dell’azione penale, la ragionevole durata del processo ex art. 111, comma<br />

2, Cost. e l’interesse al perseguimento <strong>dei</strong> reati, sicuramente ostacolato dalla dilatazione<br />

<strong>dei</strong> tempi processuali. Dell’ultima tra le categorie sospensive individuate dalla<br />

sent. n. 24/2004 (art. 70 c.p.p. o art. 243 c.p. militare) 11 , la sospensione prevista dall’art.<br />

10 In senso contrario v. R. ORLANDI Il lodo ritrovato: questioni processuali nell’applicazione della<br />

l. 23 luglio 2008, n. 128, in questo <strong>volume</strong>. Secondo l’Autore, “(…) un legislatore considerato inaffidabile<br />

quando usa il temine “processo” lo è altrettanto quando una sua formula di stile quale ‘ogni<br />

fase, stato e grado’. Quanto poi al richiamo che il citato comma 3 fa all’incidente probatorio, esso<br />

non prova alcunché. Lo stesso giudice romano ricorda che, dopo Corte cost. n. 77/1994, gli artt. 392 e<br />

ss sono applicabili anche all’udienza preliminare, vale a dire a una fase certamente appartenente al<br />

‘processo stesso’ in senso stretto”.<br />

11 Secondo il Giudice delle leggi, le sospensioni processuali possono essere catalogate in: “a) sospensioni<br />

per l’esistenza di una pregiudiziale (costituzionale, comunitaria, civile, amministrativa, tributaria,<br />

etc); b) sospensioni dovute all’instaurazione di procedimenti finalizzati ad assicurare la terzietà<br />

del giudice o la serenità dello svolgimento del processo (ricusazione, rimessione); c) sospensione<br />

per il compimento di atti e comportamenti che possono influire sull’esito del processo in modo tale<br />

da rendere tale esito nella valutazione del legislatore, preferibile rispetto a quelli prevedibili sulla<br />

base del normale svolgimento del processo stesso (…); d) sospensione per ragioni soggettive, quali

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!