volume - Camera dei Deputati
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Corrado Caruso<br />
3. A tali argomentazioni potrebbe replicarsi che la temporaneità della sospensione<br />
non produce una deroga all’obbligatorietà dell’azione penale, e che la l. n. 124 del 2004<br />
non aggiunge una nuova ipotesi al numero chiuso delle immunità ma solo un’ulteriore<br />
causa di sospensione processuale rispetto a quelle già previste dal codice di procedura<br />
penale. Quanto alla prima obiezione, essa sembra metodologicamente non conferente,<br />
perché giustifica quantitativamente una lesione qualitativa, quasi che una deroga temporanea<br />
sia capace di elidere l’anticostituzionalità della norma. La seconda ricostruzione<br />
non regge di fronte all’interpretazione esegetica e teleologica del testo, secondo i canoni<br />
imposti dall’art. 12 prel. c.c. È vero che nel testo ricorre il termine processo: ma l’uso è<br />
forse un abuso, stante il richiamo a “ogni fase, stato, grado” dello stesso. La l. 124 del<br />
2008 sembra quindi accogliere una nozione a-tecnica di processo, capace di ricomprendere<br />
l’intero procedimento. Vi è poi l’esplicito riferimento agli art. 392 e 467 del c.p.p.:<br />
se è vero che l’incidente probatorio può svolgersi anche in una fase propriamente processuale<br />
quale sicuramente è l’udienza preliminare, sembra comunque inequivocabile il<br />
riferimento che l’art. 392 fa alle indagini preliminari 10 . Anzi, l’incidente probatorio nasce<br />
proprio come “finestra sul dibattimento” nella fase delle indagini: solo in un momento<br />
successivo la Corte Costituzionale ha ammesso che potesse aver luogo anche in<br />
udienza preliminare (v. Corte cost. sent. n. 77/1994). La lettera della legge sembra così<br />
introdurre una sospensione dell’intero procedimento, e non una semplice ipotesi di sospensione<br />
processuale, e precisamente un’interruzione del procedimento costruita come<br />
inviolabilità. Anche a voler integrare il criterio semantico con il canone storico<br />
dell’intentio legislatoris, il primo inciso del I comma non sembra lasciare dubbi: attraverso<br />
il richiamo agli artt. 90 e 96, il legislatore colloca l’ipotesi della sospensione procedimentale<br />
tra le immunità, creando una nuova forma di inviolabilità per reati extrafunzionali.<br />
4. Tuttavia l’interprete, per superare i dubbi di costituzionalità che pone un’immunità<br />
introdotta con legge ordinaria, può insistere nel considerare l’art. 1 come una nuova ipotesi<br />
di sospensione processuale. Si pone allora il problema di individuare il bene giuridico<br />
che giustifichi la limitazione di interessi costituzionalmente rilevanti quali, tra tutti,<br />
l’obbligatorietà dell’azione penale, la ragionevole durata del processo ex art. 111, comma<br />
2, Cost. e l’interesse al perseguimento <strong>dei</strong> reati, sicuramente ostacolato dalla dilatazione<br />
<strong>dei</strong> tempi processuali. Dell’ultima tra le categorie sospensive individuate dalla<br />
sent. n. 24/2004 (art. 70 c.p.p. o art. 243 c.p. militare) 11 , la sospensione prevista dall’art.<br />
10 In senso contrario v. R. ORLANDI Il lodo ritrovato: questioni processuali nell’applicazione della<br />
l. 23 luglio 2008, n. 128, in questo <strong>volume</strong>. Secondo l’Autore, “(…) un legislatore considerato inaffidabile<br />
quando usa il temine “processo” lo è altrettanto quando una sua formula di stile quale ‘ogni<br />
fase, stato e grado’. Quanto poi al richiamo che il citato comma 3 fa all’incidente probatorio, esso<br />
non prova alcunché. Lo stesso giudice romano ricorda che, dopo Corte cost. n. 77/1994, gli artt. 392 e<br />
ss sono applicabili anche all’udienza preliminare, vale a dire a una fase certamente appartenente al<br />
‘processo stesso’ in senso stretto”.<br />
11 Secondo il Giudice delle leggi, le sospensioni processuali possono essere catalogate in: “a) sospensioni<br />
per l’esistenza di una pregiudiziale (costituzionale, comunitaria, civile, amministrativa, tributaria,<br />
etc); b) sospensioni dovute all’instaurazione di procedimenti finalizzati ad assicurare la terzietà<br />
del giudice o la serenità dello svolgimento del processo (ricusazione, rimessione); c) sospensione<br />
per il compimento di atti e comportamenti che possono influire sull’esito del processo in modo tale<br />
da rendere tale esito nella valutazione del legislatore, preferibile rispetto a quelli prevedibili sulla<br />
base del normale svolgimento del processo stesso (…); d) sospensione per ragioni soggettive, quali