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volume - Camera dei Deputati

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74<br />

Stefano Catalano<br />

Alfano’ – fra quelle che prevedono cause di sospensione. Nel punto n. 3 del Considerato<br />

in diritto, quanto alla natura della normativa allora impugnata, si afferma infatti che “essa<br />

riguarda una sospensione del processo penale, istituto che si sostanzia nel temporaneo<br />

arresto del normale svolgimento del medesimo”.<br />

Così ragionando la Corte, come è stato efficacemente notato, ha condiviso la tesi<br />

“che scorpora il lodo dal regime delle immunità” 7 e, quindi, la questione si pone su un<br />

piano diverso rispetto a quello in cui si trovano gli artt. 68, 90 e 96 Cost. 8 .<br />

Per queste ragioni credo, allora, si possa considerare il ‘lodo Alfano’ alla stregua di<br />

una causa di sospensione e, ciò che più conta, ritengo che assai difficilmente la Corte<br />

costituzionale darà una risposta diversa rispetto a quella fornita in precedenza.<br />

3. Ciò premesso, per occuparci <strong>dei</strong> problemi di ragionevolezza va chiarita la ratio<br />

della norma. Come è stato già ricordato più volte essa è quella di consentire alle persone<br />

che sono state chiamate a esercitare una importantissima funzione (Presidente della Repubblica,<br />

Presidente del Consiglio, Presidenti di <strong>Camera</strong> e Senato) la serenità<br />

nell’esercizio della funzione stessa che, si ritiene, il processo possa turbarne. Altra ratio,<br />

talvolta proposta, è quella secondo cui il ‘lodo’ introdurrebbe una sorta di presunzione<br />

assoluta di impedimento a partecipare alle attività processuali.<br />

In questo senso si è espressa, è risaputo, la Corte costituzionale nella sent. n. 24/2004.<br />

Nella decisione le due ipotesi ricostruttive vengono ritenute non incompatibili. Prima, infatti,<br />

si afferma che il bene tutelato, da considerarsi peraltro “interesse apprezzabile”, va<br />

“ravvisato nell’assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono<br />

a quelle cariche”. Subito dopo si aggiunge che lo stesso obiettivo finale, ossia quello<br />

della “protezione della funzione”, è perseguito ove si consideri il ricoprire la carica come<br />

motivo di legittimo impedimento 9 .<br />

Se così stanno le cose, pare evidente che ci si trova di fronte a una causa di sospensione<br />

avente ‘natura’ non endoprocessuale ma extraprocessuale 10 : essa non ha un collegamento<br />

diretto con il processo che va a sospendere, ossia non è finalizzata al più corretto<br />

svolgimento del medesimo, ma trova fondamento in una situazione ad esso estranea<br />

e che non risulta strumentale all’esercizio della funzione giurisdizionale.<br />

Questo è un aspetto importante perché tutte le altre cause di sospensione del processo<br />

penale hanno proprio una natura endoprocessuale. Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso<br />

dell’incapace, oppure alla sospensione in attesa dello svolgimento di un altro giudizio (c.d<br />

pregiudiziali). Il fatto che, in tali ipotesi, si voglia garantire, da un lato, l’esercizio del diritto<br />

di difesa dell’imputato, dall’altro, la definizione di una questione da cui dipende la soluzione<br />

del caso concreto, dimostra lo stretto collegamento fra causa di sospensione e processo.<br />

7<br />

A. PUGIOTTO, Sull’immunità delle “alte cariche” una sentenza di “mezzi silenzi”, in Dir. e<br />

giust., n. 5 del 2004, 13, che si mostra critico rispetto alla scelta della Corte.<br />

8<br />

E. MARZADURI, Il futuro della norma è già segnato dalla giurisprudenza costituzionale, in Guida<br />

al Diritto, n. 32 del 2008, 8.<br />

9<br />

Si veda il punto 4 del Considerato in diritto della sentenza. In dottrina: S. STAMMATI, Una decisione<br />

condivisibile messa in forse da un impianto argomentativi perplesso e non persuasivo, in Giur.<br />

cost., 2004, 404 s.; R. ORLANDINI, Questioni processuali nell’applicazione della l. 23 luglio 2008, n.<br />

124, in questo <strong>volume</strong>.<br />

10<br />

L. ELIA, La Corte ha fatto vincere la Costituzione, in Giur. cost., 2004, 396 che sottolinea come<br />

il tipo di sospensione prevista dalla l. n. 140 del 2003 sia diverso rispetto a quelli “conosciuti nei codici”.

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