volume - Camera dei Deputati
volume - Camera dei Deputati
volume - Camera dei Deputati
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
74<br />
Stefano Catalano<br />
Alfano’ – fra quelle che prevedono cause di sospensione. Nel punto n. 3 del Considerato<br />
in diritto, quanto alla natura della normativa allora impugnata, si afferma infatti che “essa<br />
riguarda una sospensione del processo penale, istituto che si sostanzia nel temporaneo<br />
arresto del normale svolgimento del medesimo”.<br />
Così ragionando la Corte, come è stato efficacemente notato, ha condiviso la tesi<br />
“che scorpora il lodo dal regime delle immunità” 7 e, quindi, la questione si pone su un<br />
piano diverso rispetto a quello in cui si trovano gli artt. 68, 90 e 96 Cost. 8 .<br />
Per queste ragioni credo, allora, si possa considerare il ‘lodo Alfano’ alla stregua di<br />
una causa di sospensione e, ciò che più conta, ritengo che assai difficilmente la Corte<br />
costituzionale darà una risposta diversa rispetto a quella fornita in precedenza.<br />
3. Ciò premesso, per occuparci <strong>dei</strong> problemi di ragionevolezza va chiarita la ratio<br />
della norma. Come è stato già ricordato più volte essa è quella di consentire alle persone<br />
che sono state chiamate a esercitare una importantissima funzione (Presidente della Repubblica,<br />
Presidente del Consiglio, Presidenti di <strong>Camera</strong> e Senato) la serenità<br />
nell’esercizio della funzione stessa che, si ritiene, il processo possa turbarne. Altra ratio,<br />
talvolta proposta, è quella secondo cui il ‘lodo’ introdurrebbe una sorta di presunzione<br />
assoluta di impedimento a partecipare alle attività processuali.<br />
In questo senso si è espressa, è risaputo, la Corte costituzionale nella sent. n. 24/2004.<br />
Nella decisione le due ipotesi ricostruttive vengono ritenute non incompatibili. Prima, infatti,<br />
si afferma che il bene tutelato, da considerarsi peraltro “interesse apprezzabile”, va<br />
“ravvisato nell’assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti funzioni che ineriscono<br />
a quelle cariche”. Subito dopo si aggiunge che lo stesso obiettivo finale, ossia quello<br />
della “protezione della funzione”, è perseguito ove si consideri il ricoprire la carica come<br />
motivo di legittimo impedimento 9 .<br />
Se così stanno le cose, pare evidente che ci si trova di fronte a una causa di sospensione<br />
avente ‘natura’ non endoprocessuale ma extraprocessuale 10 : essa non ha un collegamento<br />
diretto con il processo che va a sospendere, ossia non è finalizzata al più corretto<br />
svolgimento del medesimo, ma trova fondamento in una situazione ad esso estranea<br />
e che non risulta strumentale all’esercizio della funzione giurisdizionale.<br />
Questo è un aspetto importante perché tutte le altre cause di sospensione del processo<br />
penale hanno proprio una natura endoprocessuale. Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso<br />
dell’incapace, oppure alla sospensione in attesa dello svolgimento di un altro giudizio (c.d<br />
pregiudiziali). Il fatto che, in tali ipotesi, si voglia garantire, da un lato, l’esercizio del diritto<br />
di difesa dell’imputato, dall’altro, la definizione di una questione da cui dipende la soluzione<br />
del caso concreto, dimostra lo stretto collegamento fra causa di sospensione e processo.<br />
7<br />
A. PUGIOTTO, Sull’immunità delle “alte cariche” una sentenza di “mezzi silenzi”, in Dir. e<br />
giust., n. 5 del 2004, 13, che si mostra critico rispetto alla scelta della Corte.<br />
8<br />
E. MARZADURI, Il futuro della norma è già segnato dalla giurisprudenza costituzionale, in Guida<br />
al Diritto, n. 32 del 2008, 8.<br />
9<br />
Si veda il punto 4 del Considerato in diritto della sentenza. In dottrina: S. STAMMATI, Una decisione<br />
condivisibile messa in forse da un impianto argomentativi perplesso e non persuasivo, in Giur.<br />
cost., 2004, 404 s.; R. ORLANDINI, Questioni processuali nell’applicazione della l. 23 luglio 2008, n.<br />
124, in questo <strong>volume</strong>.<br />
10<br />
L. ELIA, La Corte ha fatto vincere la Costituzione, in Giur. cost., 2004, 396 che sottolinea come<br />
il tipo di sospensione prevista dalla l. n. 140 del 2003 sia diverso rispetto a quelli “conosciuti nei codici”.