volume - Camera dei Deputati
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Album e figurine: l’intrinseca irragionevolezza del lodo empiricamente dimostrata<br />
Come nel gioco d’azzardo, il banco vince sempre 16 .<br />
9. È certamente un caso, ma – al momento dell’approvazione parlamentare della l. n.<br />
124 del 2008 – l’unico soggetto titolare di una delle quattro Alte cariche dello Stato che<br />
si trovava sotto processo penale era l’attuale Presidente del Consiglio. Dietro lo schermo<br />
di una previsione formalmente astratta, dunque, si rivela la sostanza di una misura provvedimentale.<br />
Un abito su misura, appunto.<br />
Non è mia intenzione riproporre i noti argomenti contrari a leggi fotografate su casi<br />
singoli. Vorrei semmai segnalare un profilo fin qui del tutto sottovalutato.<br />
La Costituzione non ignora il problema di come deliberare, ora per allora, su situazioni<br />
processuali pregresse specificamente individuabili. Laddove il Parlamento, approvando<br />
una legge di amnistia, fulmina l’esercizio dell’azione penale (amnistia propria) o<br />
ne estingue gli esiti (amnistia impropria), è l’art. 79 Cost. a prevedere tutta una serie di<br />
cautele deliberative: maggioranze iperqualificate, particolare regime temporale circa la<br />
sua applicazione, accorta selezione <strong>dei</strong> reati amnistiati.<br />
So bene che l’amnistia estingue il reato, mentre il lodo si limita a differirne l’accertamento<br />
dibattimentale. Tuttavia la differenza stempera fino a sparire, de facto e de<br />
jure, nei casi di amnistia condizionata, sottoposta cioè a condizioni risolutive al cui verificarsi<br />
viene meno l’effetto estintivo della misura di clemenza, riprendendo regolarmente<br />
il corso dell’azione penale.<br />
Ora, c’è qualcosa di tragicomico nella singolarità per cui, per dare un segno di clemenza<br />
collettiva ad un volgo spesso senza nome occorre superare un’asticella collocata<br />
ad altezza quasi impossibile (non a caso in Italia l’amnistia manca da più di tre lustri),<br />
mentre per elargire effetti processuali similari a una sola persona fisica di cui si conoscono<br />
nome e cognome, vita e miracoli, basta una legge ordinaria, approvata a maggioranza<br />
semplice, retroattiva, il cui ambito di applicazione generalizzato copre qualunque<br />
reato senza distinzioni di tipologia, gravità, contesto, ambito temporale.<br />
10. Dal mazzo delle mie figurine ne estraggo una particolare. È divisa in due riquadri,<br />
come quelle che – ai tempi della mia infanzia – rappresentavano i giocatori che militavano<br />
nelle squadre di calcio della serie cadetta.<br />
Primo riquadro. Torniamo al caso – già ipotizzato in precedenza – dell’avvocato<br />
d’affari inglese condannato in primo grado perché corrotto in atti giudiziari. La difesa<br />
censura come contraddittoria la relativa decisione: il suo legale, preannunciando il ricorso<br />
in appello, ha parlato infatti di una «sentenza contraria alla logica» perché, pur<br />
accertando la responsabilità del suo assistito per concorso in corruzione, non individua<br />
processualmente il corruttore. Ma se di illogicità si tratta, è imputabile non ai giudici<br />
milanesi bensì alla l. n. 124 del 2008, di cui il coimputato Presidente del Consiglio ha<br />
deciso di avvalersi. Si vuole, forse, suggerire al legislatore la necessità di rimuovere<br />
tale illogicità estendendo il lodo anche ai correi dell’imputato titolare pro tempore<br />
dell’Alta carica?<br />
16 Quanto mai opportuna è dunque, sul punto in questione, la precisazione di R. ORLANDI, Questioni<br />
processuali nell’applicazione della l. 23 luglio 2008, n. 124, in questo stesso <strong>volume</strong>, laddove<br />
(§ 6) ricorda a tutti come la sospensione del computo <strong>dei</strong> termini di prescrizione discenda dalla generale<br />
previsione dell’art. 159, comma 1, c.p., a prescindere dalla sorte che toccherà all’art. 1, comma 4,<br />
della l. n. 124 del 2008. Sul carattere pleonastico e ridondante di quest’ultima disposizione concordano<br />
anche G. FRIGO, I profili procedurali, cit., 1236; F. BELLAGAMBA, I profili penali, in Diritto pen. e<br />
proc., 2008, 1215.<br />
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