26.08.2013 Views

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Album e figurine: l’intrinseca irragionevolezza del lodo empiricamente dimostrata<br />

Come nel gioco d’azzardo, il banco vince sempre 16 .<br />

9. È certamente un caso, ma – al momento dell’approvazione parlamentare della l. n.<br />

124 del 2008 – l’unico soggetto titolare di una delle quattro Alte cariche dello Stato che<br />

si trovava sotto processo penale era l’attuale Presidente del Consiglio. Dietro lo schermo<br />

di una previsione formalmente astratta, dunque, si rivela la sostanza di una misura provvedimentale.<br />

Un abito su misura, appunto.<br />

Non è mia intenzione riproporre i noti argomenti contrari a leggi fotografate su casi<br />

singoli. Vorrei semmai segnalare un profilo fin qui del tutto sottovalutato.<br />

La Costituzione non ignora il problema di come deliberare, ora per allora, su situazioni<br />

processuali pregresse specificamente individuabili. Laddove il Parlamento, approvando<br />

una legge di amnistia, fulmina l’esercizio dell’azione penale (amnistia propria) o<br />

ne estingue gli esiti (amnistia impropria), è l’art. 79 Cost. a prevedere tutta una serie di<br />

cautele deliberative: maggioranze iperqualificate, particolare regime temporale circa la<br />

sua applicazione, accorta selezione <strong>dei</strong> reati amnistiati.<br />

So bene che l’amnistia estingue il reato, mentre il lodo si limita a differirne l’accertamento<br />

dibattimentale. Tuttavia la differenza stempera fino a sparire, de facto e de<br />

jure, nei casi di amnistia condizionata, sottoposta cioè a condizioni risolutive al cui verificarsi<br />

viene meno l’effetto estintivo della misura di clemenza, riprendendo regolarmente<br />

il corso dell’azione penale.<br />

Ora, c’è qualcosa di tragicomico nella singolarità per cui, per dare un segno di clemenza<br />

collettiva ad un volgo spesso senza nome occorre superare un’asticella collocata<br />

ad altezza quasi impossibile (non a caso in Italia l’amnistia manca da più di tre lustri),<br />

mentre per elargire effetti processuali similari a una sola persona fisica di cui si conoscono<br />

nome e cognome, vita e miracoli, basta una legge ordinaria, approvata a maggioranza<br />

semplice, retroattiva, il cui ambito di applicazione generalizzato copre qualunque<br />

reato senza distinzioni di tipologia, gravità, contesto, ambito temporale.<br />

10. Dal mazzo delle mie figurine ne estraggo una particolare. È divisa in due riquadri,<br />

come quelle che – ai tempi della mia infanzia – rappresentavano i giocatori che militavano<br />

nelle squadre di calcio della serie cadetta.<br />

Primo riquadro. Torniamo al caso – già ipotizzato in precedenza – dell’avvocato<br />

d’affari inglese condannato in primo grado perché corrotto in atti giudiziari. La difesa<br />

censura come contraddittoria la relativa decisione: il suo legale, preannunciando il ricorso<br />

in appello, ha parlato infatti di una «sentenza contraria alla logica» perché, pur<br />

accertando la responsabilità del suo assistito per concorso in corruzione, non individua<br />

processualmente il corruttore. Ma se di illogicità si tratta, è imputabile non ai giudici<br />

milanesi bensì alla l. n. 124 del 2008, di cui il coimputato Presidente del Consiglio ha<br />

deciso di avvalersi. Si vuole, forse, suggerire al legislatore la necessità di rimuovere<br />

tale illogicità estendendo il lodo anche ai correi dell’imputato titolare pro tempore<br />

dell’Alta carica?<br />

16 Quanto mai opportuna è dunque, sul punto in questione, la precisazione di R. ORLANDI, Questioni<br />

processuali nell’applicazione della l. 23 luglio 2008, n. 124, in questo stesso <strong>volume</strong>, laddove<br />

(§ 6) ricorda a tutti come la sospensione del computo <strong>dei</strong> termini di prescrizione discenda dalla generale<br />

previsione dell’art. 159, comma 1, c.p., a prescindere dalla sorte che toccherà all’art. 1, comma 4,<br />

della l. n. 124 del 2008. Sul carattere pleonastico e ridondante di quest’ultima disposizione concordano<br />

anche G. FRIGO, I profili procedurali, cit., 1236; F. BELLAGAMBA, I profili penali, in Diritto pen. e<br />

proc., 2008, 1215.<br />

217

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!