26.08.2013 Views

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Legge Alfano ed indagini preliminari: le ragioni di un’inammissibilità<br />

clusi solo i tre istituti puramente istruttori di cui all’art. 68 Cost. (perquisizioni ed ispezioni,<br />

sequestro di corrispondenza, intercettazioni), per i quali la garanzia della sospensione<br />

rende superflue per i Presidenti quelle di cui all’art. 68 Cost., mentre sull’ampio<br />

novero degli altri atti la l. n. 124 del 2008 interverrebbe specializzando l’immunità. In<br />

ogni caso, una forte forma di specializzazione è pur sempre contemplata nella diversa<br />

disciplina procedimentale, che vede contrapposta un’autorizzazione camerale all’operatività<br />

ipso iure, salva una rinuncia che comunque non può essere selettiva. Ma anche<br />

ammettendo un’identica configurazione dell’incidente probatorio nelle due situazioni,<br />

esso, unico strumento di indagine applicabile ai Presidenti, essendo comunque riservato<br />

al G.i.p. e richiedendo requisiti sostanziali consistenti, risulterebbero nettamente meno<br />

efficace, dal punto di vista dell’accusa, rispetto alla comune attività di indagine che, salvi<br />

atti specifici e limitati è praticabile nei confronti del parlamentari comuni, che non<br />

prevede presupposto alcuno (se non l’iscrizione ex art. 335 c.p.p.) e demanda ogni decisione<br />

al pubblico ministero, quando non direttamente alla Polizia giudiziaria, prima che<br />

questi intervenga.<br />

Ebbene, una così forte differenza di regime non sembra affatto giustificabile allegando<br />

la peculiarità del ruolo assunto dai Presidenti nel contesto delle rispettive Assemblee.<br />

Un’ultima riflessione. Sempre immaginando che la sospensione operi anche in fase<br />

di indagini, si osserva che le misure cautelari, in sé non coinvolte nelle preclusioni, e<br />

quindi assoggettate solo all’autorizzazione ex art. 68, comma 2 Cost., sarebbero al centro<br />

di un’ulteriore assurdità giuridica: nell’ipotesi, remota ma sempre possibile, che i<br />

Presidenti non ottengano il diniego di autorizzazione alla misura, si perverrebbe ad una<br />

situazione paradossale che li vedrebbe magari costretti in carcere (si direbbe per il termine<br />

massimo possibile, parendo applicabile al caso immaginato l’art. 304, comma 1, a)<br />

c.p.p.) ma in costanza di una sospensione integrale dell’attività procedimentale (scongiurabile<br />

solo con la rinuncia alla sospensione), e dunque senza alcun senso pur in presenza<br />

di tutti i presupposti indicati agli artt. 273-274 c.p.p. Se tutto questo è assurdo in<br />

fase di processo, ancor maggiore incongruità dovrà ravvisarsi per la fase delle indagini,<br />

laddove l’esigenza istruttoria, utile anche e magari soprattutto a discarico dell’indagato,<br />

è ben più forte che in una fase quale il giudizio, o addirittura tra il primo grado e quello<br />

di appello, ipotesi in cui, già intervenuta una condanna, la possibilità di una nuova istruzione<br />

sarebbe limitata ed eventuale, ai sensi del 603 c.p.p.<br />

Quanto detto vale ancor più per la corrispondente differenza tra il Presidente del<br />

Consiglio e i ministri per reati ministeriali: è certamente vero che l’art. 95 Cost. sembra<br />

capace di differenziare il primo dai secondi ben più di quanto i Presidenti delle Camere<br />

siano differenziabili dai parlamentari comuni, ma non può sfuggire che una sospensione<br />

totale e una mera autorizzazione a procedere sono assolutamente incommensurabili. Peraltro,<br />

è questione non qui direttamente rilevante ma significativa quella legata al confronto<br />

instaurabile tra i diversi reati attribuibili al Presidente del Consiglio, per cui, ribaltando<br />

l’intera logica generale dell’immunità di cui all’art. 96 Cost., sarebbe in astratto<br />

più forte la tutela da questi goduta per i reati comuni piuttosto che per quelli ministeriali.<br />

4. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, emerge la quasi assenza di ragioni che<br />

possano fornire un fondamento giuridico della scelta del G.i.p. romano, che peraltro ha<br />

sollevato la questione senza con questo assecondare alcuna istanza di parte. A ben vedere,<br />

infatti, parrebbe difficile individuare un interesse in capo alla pubblica accusa, che in<br />

caso di accoglimento della questione otterrebbe comunque un’utilità inferiore a quella<br />

93

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!