volume - Camera dei Deputati
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160<br />
Stefania Leone<br />
3. Occorre allora domandarsi se sia ricavabile ‘altrove’ una ragione che possa indurre<br />
la Corte a cambiare orientamento sull’ammissibilità della costituzione degli organi della<br />
Procura, consentendole di superare l’ostacolo – a ben guardare forse non insormontabile<br />
5 – della distinzione letterale tra parti e pubblico ministero prevista dalla disciplina sul<br />
giudizio costituzionale 6 .<br />
I principi e le regole processuali che delineano il sistema giurisdizionale sono stati<br />
oggetto, come noto, di un’evoluzione che ha attenuato i tratti comuni tra l’organo requirente<br />
e quello giudicante, e che ha gradualmente determinato un accostamento, invece,<br />
della natura del pubblico ministero a quella di una vera e propria parte.<br />
Per quanto qui interessa, il riferimento non può tuttavia che riguardare la sola revisione<br />
dell’art. 111 Cost. Le pronunce della Corte costituzionale con le quali è stata chiusa<br />
al p.m. la porta d’accesso al giudizio di legittimità sono state rese, infatti, negli anni<br />
’90 e, dunque, a riforma del codice di procedura penale già intervenuta; degli esiti di tale<br />
evoluzione normativa la Corte ha, quindi, potuto tenere conto, arrivando comunque a<br />
concludere che permane una differenza non solo istituzionale ma anche processuale tra<br />
l’organo della pubblica accusa e l’imputato 7 .<br />
Ma tale conclusione non pare poter essere messa in discussione nemmeno alla luce<br />
del mutato quadro costituzionale 8 . Sebbene nell’ambito del novellato art. 111 Cost., “la<br />
prospettiva del diritto del singolo [appaia] … assorbita da quella, per così dire, oggettiva<br />
del rapporto direttamente strumentale con l’esercizio della giurisdizione”, la dottrina ha<br />
altresì ammesso come difficilmente sostenibile sarebbe la tesi della perfetta simmetria<br />
tra accusa e difesa lungo tutto il corso del procedimento, e come distinzioni siano tuttora<br />
ammesse in ragione del peculiare ruolo ricoperto, nell’ordinamento quanto nel processo,<br />
dal pubblico ministero 9 .<br />
Questa impostazione ha trovato, come noto, conferma nella giurisprudenza della<br />
5<br />
Come non insormontabile appare, a parere di chi scrive, il problema, più ‘pratico’ che teorico,<br />
dell’assenza di un ufficio del pubblico ministero presso la Corte costituzionale.<br />
6<br />
Si consideri che a completare il quadro normativo in materia è l’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948,<br />
che stabilisce che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, oltre che d’ufficio,<br />
“da una delle parti”. La circostanza che in questo caso la figura del pubblico ministero sia stata fatta<br />
rientrare nella più ampia accezione di ‘parte’ non è tuttavia ritenuta decisiva da S. BELLOMIA, Costituzione<br />
di parti, intervento di terzi e intervento del pubblico ministero nel giudizio costituzionale incidentale,<br />
in AA.VV., Scritti su la giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli, Cedam, Padova,<br />
1985, 71.<br />
7<br />
In generale, sul ruolo del pubblico ministero nel sistema costituzionale, N. ZANON, Pubblico ministero<br />
e Costituzione, Cedam, Padova, 1996, secondo il quale per comprendere a pieno l’esatta collocazione<br />
di tale figura occorre anche guardare al giudizio dinanzi alla Corte, “luogo privilegiato per<br />
l’osservazione dell’intero ordinamento” (141, 142).<br />
8<br />
Diversamente, secondo N. ZANON, Il lodo Alfano: le eredità del passato e i difficili equilibri tra<br />
potere politico e potre giudiziario, in questo <strong>volume</strong>, il pubblico ministero dovrebbe oggi ritenersi<br />
parte – pur se pubblica – a tutti gli effetti, e pertanto legittimata a costituirsi nel giudizio dinanzi alla<br />
Corte.<br />
9<br />
M. CHIAVARIO, Giusto processo, cit., 6; P. FERRUA, Il ‘giusto processo’, Zanichelli, Bologna,<br />
2009, 49, 50.<br />
A tal proposito, e per lo specifico profilo in esame, si vedano le conclusioni cui è giunto in questo<br />
seminario di studi G. M. SALERNO, La sospensione <strong>dei</strong> processi penali relativi alle alte cariche dello<br />
Stato davanti alla Corte costituzionale, in questo <strong>volume</strong>. L’A. ha sostenuto come dall’art. 111 Cost.<br />
non discenda la necessità di assicurare alle parti e al pubblico ministero “identica posizione ai fini e<br />
per gli effetti del peculiare procedimento che nasce in via incidentale”.