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volume - Camera dei Deputati

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160<br />

Stefania Leone<br />

3. Occorre allora domandarsi se sia ricavabile ‘altrove’ una ragione che possa indurre<br />

la Corte a cambiare orientamento sull’ammissibilità della costituzione degli organi della<br />

Procura, consentendole di superare l’ostacolo – a ben guardare forse non insormontabile<br />

5 – della distinzione letterale tra parti e pubblico ministero prevista dalla disciplina sul<br />

giudizio costituzionale 6 .<br />

I principi e le regole processuali che delineano il sistema giurisdizionale sono stati<br />

oggetto, come noto, di un’evoluzione che ha attenuato i tratti comuni tra l’organo requirente<br />

e quello giudicante, e che ha gradualmente determinato un accostamento, invece,<br />

della natura del pubblico ministero a quella di una vera e propria parte.<br />

Per quanto qui interessa, il riferimento non può tuttavia che riguardare la sola revisione<br />

dell’art. 111 Cost. Le pronunce della Corte costituzionale con le quali è stata chiusa<br />

al p.m. la porta d’accesso al giudizio di legittimità sono state rese, infatti, negli anni<br />

’90 e, dunque, a riforma del codice di procedura penale già intervenuta; degli esiti di tale<br />

evoluzione normativa la Corte ha, quindi, potuto tenere conto, arrivando comunque a<br />

concludere che permane una differenza non solo istituzionale ma anche processuale tra<br />

l’organo della pubblica accusa e l’imputato 7 .<br />

Ma tale conclusione non pare poter essere messa in discussione nemmeno alla luce<br />

del mutato quadro costituzionale 8 . Sebbene nell’ambito del novellato art. 111 Cost., “la<br />

prospettiva del diritto del singolo [appaia] … assorbita da quella, per così dire, oggettiva<br />

del rapporto direttamente strumentale con l’esercizio della giurisdizione”, la dottrina ha<br />

altresì ammesso come difficilmente sostenibile sarebbe la tesi della perfetta simmetria<br />

tra accusa e difesa lungo tutto il corso del procedimento, e come distinzioni siano tuttora<br />

ammesse in ragione del peculiare ruolo ricoperto, nell’ordinamento quanto nel processo,<br />

dal pubblico ministero 9 .<br />

Questa impostazione ha trovato, come noto, conferma nella giurisprudenza della<br />

5<br />

Come non insormontabile appare, a parere di chi scrive, il problema, più ‘pratico’ che teorico,<br />

dell’assenza di un ufficio del pubblico ministero presso la Corte costituzionale.<br />

6<br />

Si consideri che a completare il quadro normativo in materia è l’art. 1 della l. cost. n. 1 del 1948,<br />

che stabilisce che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, oltre che d’ufficio,<br />

“da una delle parti”. La circostanza che in questo caso la figura del pubblico ministero sia stata fatta<br />

rientrare nella più ampia accezione di ‘parte’ non è tuttavia ritenuta decisiva da S. BELLOMIA, Costituzione<br />

di parti, intervento di terzi e intervento del pubblico ministero nel giudizio costituzionale incidentale,<br />

in AA.VV., Scritti su la giustizia costituzionale in onore di V. Crisafulli, Cedam, Padova,<br />

1985, 71.<br />

7<br />

In generale, sul ruolo del pubblico ministero nel sistema costituzionale, N. ZANON, Pubblico ministero<br />

e Costituzione, Cedam, Padova, 1996, secondo il quale per comprendere a pieno l’esatta collocazione<br />

di tale figura occorre anche guardare al giudizio dinanzi alla Corte, “luogo privilegiato per<br />

l’osservazione dell’intero ordinamento” (141, 142).<br />

8<br />

Diversamente, secondo N. ZANON, Il lodo Alfano: le eredità del passato e i difficili equilibri tra<br />

potere politico e potre giudiziario, in questo <strong>volume</strong>, il pubblico ministero dovrebbe oggi ritenersi<br />

parte – pur se pubblica – a tutti gli effetti, e pertanto legittimata a costituirsi nel giudizio dinanzi alla<br />

Corte.<br />

9<br />

M. CHIAVARIO, Giusto processo, cit., 6; P. FERRUA, Il ‘giusto processo’, Zanichelli, Bologna,<br />

2009, 49, 50.<br />

A tal proposito, e per lo specifico profilo in esame, si vedano le conclusioni cui è giunto in questo<br />

seminario di studi G. M. SALERNO, La sospensione <strong>dei</strong> processi penali relativi alle alte cariche dello<br />

Stato davanti alla Corte costituzionale, in questo <strong>volume</strong>. L’A. ha sostenuto come dall’art. 111 Cost.<br />

non discenda la necessità di assicurare alle parti e al pubblico ministero “identica posizione ai fini e<br />

per gli effetti del peculiare procedimento che nasce in via incidentale”.

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