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volume - Camera dei Deputati

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Chiara Berginzini<br />

Inoltre – e di conseguenza – è da sottolineare che una simile gestione <strong>dei</strong> lavori non<br />

ha richiesto, da parte della maggioranza, nuovi “strappi” regolamentari. Al contrario,<br />

ogni passaggio è stato giustificato da numerosi precedenti, espressamente richiamati dal<br />

Presidente della <strong>Camera</strong> a supporto delle proprie decisioni 19 . Il che significa, in un’ottica<br />

ancora più ampia, che il procedimento di approvazione del lodo, pur raggiungendo<br />

un risultato anomalo 20 , rientra nella prassi e non costituisce, quindi, un unicum. E se<br />

questa è la tendenza, viene da chiedersi: a quale punto bisogna arrivare prima di raggiungere<br />

il limite oltre il quale sarà considerato necessario un intervento della Corte costituzionale?<br />

Da ultimo, pare non irragionevole ipotizzare una violazione dell’art. 72 Cost., nella<br />

parte in cui prevede che «ogni disegno di legge, presentato ad una <strong>Camera</strong>, è, secondo le<br />

norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione»: in particolare (ma non solo)<br />

su una materia delicata come quella disciplinata dalla l. n. 124 del 2008, sembra difficile<br />

sostenere che un passaggio di 8 ore alla <strong>Camera</strong> e di 5 ore al Senato possa essere<br />

definito “esame” 21 , a meno di non ritenere che tale adempimento – costituzionalmente<br />

imposto – possa essere soddisfatto da qualche ora di sosta in una Commissione, il cui<br />

ruolo si riduce, sostanzialmente, a quello di passacarte.<br />

19 V. <strong>Camera</strong>, Giunta per il Regolamento, resoconto della seduta dell’8 luglio 2008, spec. 4 e 6; <strong>Camera</strong>,<br />

Assemblea, res. sten. sed. n. 30 dell’8 luglio 2008, 38-41. Nell’impossibilità di procedere ad<br />

un’analisi dettagliata <strong>dei</strong> precedenti richiamati ci si limita, in questa sede, a sottolineare che: a) in riferimento<br />

alla segretabilità del voto (che avrebbe a sua volta consentito la deroga al contingentamento: v.<br />

supra, nota 14), l’unico precedente specifico risale all’approvazione della l. n. 140 del 2003 (cd. “Lodo<br />

Schifani”); b) in riferimento alla possibilità di inserire il lodo tra le questioni di eccezionale rilevanza<br />

politica, economica e sociale ex art. 24, comma 12, r.C., il Presidente della <strong>Camera</strong> ha richiamato la cd.<br />

“giurisprudenza Violante”, ovvero un’interpretazione tanto restrittiva da rendere finora inapplicata la<br />

disposizione. Sul punto v. anche N. LUPO, Una legge approvata in gran fretta, sulla base <strong>dei</strong> “peggiori”<br />

precedenti, in questo <strong>volume</strong>.<br />

20 Cfr. S. CURRERI, Sui vizi procedimentali del c.d. lodo Alfano, in questo <strong>volume</strong>.<br />

21 Cfr., per tutti, F. MODUGNO, Legge (vizi della), cit., 1016; A.A. CERVATI, Art. 72, in G. BRANCA<br />

(a cura di), Commentario alla Costituzione, La formazione delle leggi, Zanichelli-Foro it., Bologna-<br />

Roma, 1985, tomo I, 1, 120; A. MANZELLA, Il Parlamento, III ed., Il Mulino, Bologna, 2003, 328.

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