26.08.2013 Views

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

108<br />

Sebastiano Dondi<br />

tori della l. n. 124 del 2008, pure da parte <strong>dei</strong> sostenitori del provvedimento, i riferimenti<br />

alle esperienze straniere rapportabili al provvedimento in questione, come attestano i<br />

resoconti parlamentari, sono stati ricchissimi, anche per cercare paradossalmente di dimostrarne<br />

la non estraneità rispetto ad alcuni modelli stranieri. Sebbene tali profili esulino<br />

in realtà dalle impugnative di costituzionalità pendenti davanti alla Corte Costituzionale,<br />

l’approccio che si propone può comunque offrire un ulteriore argomento per<br />

confortare “dall’esterno” la fondatezza <strong>dei</strong> sospetti d’incostituzionalità della legge con<br />

riferimento all’art. 3 della Carta.<br />

La struttura dell’ordinamento costituzionale italiano si basa, è noto, su un sistema<br />

parlamentare (più o meno) razionalizzato, fondato quindi sulla centralità delle assemblee<br />

rappresentative. Concetto fondamentale all’interno di una forma di Governo costituzionale<br />

è certo la responsabilità (non solo politica), che accoglie classicamente nel regime<br />

parlamentare due sole eccezioni: quelle delle immunità presidenziale e parlamentare.<br />

Possono accompagnarsi ad esse, non necessariamente, casi in cui a tali particolari<br />

regimi si è affiancata anche una lex specialis per i ministri. In questi ultimi esempi il<br />

Costituente, e il nostro non fa eccezione, non ha mai previsto un’esenzione della responsabilità<br />

se non per reati funzionali. La pratica centenaria del regime parlamentare offre<br />

fin troppi esempi di quanto detto e dalle opere classiche che ne descrivono il funzionamento<br />

si evince precisamente come l’assenza di un regime speciale extrafunzionale sia<br />

legato alla necessità di non fare entrare in contraddizione forma di Stato e forma di Governo<br />

2 .<br />

Per avere un riscontro della necessità teorica e logica che lega il regime ad una stretta<br />

disciplina delle responsabilità <strong>dei</strong> centri di potere, basti considerare lo stato attuale <strong>dei</strong><br />

parlamentarismi conosciuti nel mondo. A tutto concedere, nei Paesi considerati l’esenzione<br />

temporanea della perseguibilità per reati extra-funzionali deriva ai Ministri dalla<br />

loro eventuale posizione di parlamentari e non da quella di membri del Governo. La differenza<br />

con il caso italiano è notevole in quanto in tal modo è data sempre al Parlamento<br />

la possibilità di autorizzare la prosecuzione del procedimento penale con proprio voto.<br />

Quella prevista dal lodo Alfano è invece un’immunità a sua volta…auto-immune, in<br />

quanto incondizionata. Non vale a scalfire questa assolutezza la considerazione che,<br />

come extrema ratio, le Camere potrebbero ridurre il Presidente del Consiglio allo status<br />

di privato cittadino approvando una mozione di sfiducia: si giungerebbe così a confondere<br />

responsabilità politica e responsabilità penale, giustificando il disordine di questi<br />

due piani che vorrebbe tutto sottomettere, potere giurisdizionale compreso, alla prevalenza<br />

del Politische schmittiano. Non solo: stabilire che il Presidente del Consiglio goda<br />

di un’immunità esclusivamente in tanto in quanto parlamentare, proteggendolo solo in<br />

via indiretta, è cosa ben diversa dall’attribuirgli tale immunità in quanto vertice<br />

dell’Esecutivo. Tutto cambia in questa diversa prospettiva: la ratio del regime speciale è<br />

rovesciata nel secondo caso e pone il Primo Ministro in una posizione superiore rispetto<br />

a quella di cui le Camere indirettamente godono ex art. 68. Ecco che, nuovamente, la logica<br />

intrinseca del regime parlamentare viene capovolta.<br />

Sotto il profilo della fonte che pone in essere il regime speciale si noti, inoltre, che<br />

stituzionali di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Olanda,<br />

Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia.<br />

2 Si veda A.V. DICEY, Introduction to the study of the Law of the Constitution, London, 1902, 319<br />

ss. Benjamin Constant esplicitamente rigettava l’idea secondo la quale la responsabilità <strong>dei</strong> Ministri<br />

per reati comuni debba essere sottratta alla giurisdizione <strong>dei</strong> giudici comuni: B. CONSTANT, Principes<br />

de politiques applicables à tous les gouvernements, Paris, 1861, 70.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!