volume - Camera dei Deputati
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108<br />
Sebastiano Dondi<br />
tori della l. n. 124 del 2008, pure da parte <strong>dei</strong> sostenitori del provvedimento, i riferimenti<br />
alle esperienze straniere rapportabili al provvedimento in questione, come attestano i<br />
resoconti parlamentari, sono stati ricchissimi, anche per cercare paradossalmente di dimostrarne<br />
la non estraneità rispetto ad alcuni modelli stranieri. Sebbene tali profili esulino<br />
in realtà dalle impugnative di costituzionalità pendenti davanti alla Corte Costituzionale,<br />
l’approccio che si propone può comunque offrire un ulteriore argomento per<br />
confortare “dall’esterno” la fondatezza <strong>dei</strong> sospetti d’incostituzionalità della legge con<br />
riferimento all’art. 3 della Carta.<br />
La struttura dell’ordinamento costituzionale italiano si basa, è noto, su un sistema<br />
parlamentare (più o meno) razionalizzato, fondato quindi sulla centralità delle assemblee<br />
rappresentative. Concetto fondamentale all’interno di una forma di Governo costituzionale<br />
è certo la responsabilità (non solo politica), che accoglie classicamente nel regime<br />
parlamentare due sole eccezioni: quelle delle immunità presidenziale e parlamentare.<br />
Possono accompagnarsi ad esse, non necessariamente, casi in cui a tali particolari<br />
regimi si è affiancata anche una lex specialis per i ministri. In questi ultimi esempi il<br />
Costituente, e il nostro non fa eccezione, non ha mai previsto un’esenzione della responsabilità<br />
se non per reati funzionali. La pratica centenaria del regime parlamentare offre<br />
fin troppi esempi di quanto detto e dalle opere classiche che ne descrivono il funzionamento<br />
si evince precisamente come l’assenza di un regime speciale extrafunzionale sia<br />
legato alla necessità di non fare entrare in contraddizione forma di Stato e forma di Governo<br />
2 .<br />
Per avere un riscontro della necessità teorica e logica che lega il regime ad una stretta<br />
disciplina delle responsabilità <strong>dei</strong> centri di potere, basti considerare lo stato attuale <strong>dei</strong><br />
parlamentarismi conosciuti nel mondo. A tutto concedere, nei Paesi considerati l’esenzione<br />
temporanea della perseguibilità per reati extra-funzionali deriva ai Ministri dalla<br />
loro eventuale posizione di parlamentari e non da quella di membri del Governo. La differenza<br />
con il caso italiano è notevole in quanto in tal modo è data sempre al Parlamento<br />
la possibilità di autorizzare la prosecuzione del procedimento penale con proprio voto.<br />
Quella prevista dal lodo Alfano è invece un’immunità a sua volta…auto-immune, in<br />
quanto incondizionata. Non vale a scalfire questa assolutezza la considerazione che,<br />
come extrema ratio, le Camere potrebbero ridurre il Presidente del Consiglio allo status<br />
di privato cittadino approvando una mozione di sfiducia: si giungerebbe così a confondere<br />
responsabilità politica e responsabilità penale, giustificando il disordine di questi<br />
due piani che vorrebbe tutto sottomettere, potere giurisdizionale compreso, alla prevalenza<br />
del Politische schmittiano. Non solo: stabilire che il Presidente del Consiglio goda<br />
di un’immunità esclusivamente in tanto in quanto parlamentare, proteggendolo solo in<br />
via indiretta, è cosa ben diversa dall’attribuirgli tale immunità in quanto vertice<br />
dell’Esecutivo. Tutto cambia in questa diversa prospettiva: la ratio del regime speciale è<br />
rovesciata nel secondo caso e pone il Primo Ministro in una posizione superiore rispetto<br />
a quella di cui le Camere indirettamente godono ex art. 68. Ecco che, nuovamente, la logica<br />
intrinseca del regime parlamentare viene capovolta.<br />
Sotto il profilo della fonte che pone in essere il regime speciale si noti, inoltre, che<br />
stituzionali di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Olanda,<br />
Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia.<br />
2 Si veda A.V. DICEY, Introduction to the study of the Law of the Constitution, London, 1902, 319<br />
ss. Benjamin Constant esplicitamente rigettava l’idea secondo la quale la responsabilità <strong>dei</strong> Ministri<br />
per reati comuni debba essere sottratta alla giurisdizione <strong>dei</strong> giudici comuni: B. CONSTANT, Principes<br />
de politiques applicables à tous les gouvernements, Paris, 1861, 70.