volume - Camera dei Deputati
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Sotto l’interesse apprezzabile: il principio di separazione <strong>dei</strong> poteri o niente?<br />
tutti i parlamentarismi considerati esauriscono nella Costituzione ogni immunità politica:<br />
solo il caso olandese e quello greco potrebbero essere considerati spurî. Ciò tuttavia<br />
solo in apparenza, in quanto la legge ordinaria prevede in realtà che, in entrambi i paesi, i<br />
ministri siano perseguibili come ogni altro privato cittadino per i reati extra funzionali 3 .<br />
È infine interessante notare come nessun Paese tra quelli considerati, nemmeno se<br />
caratterizzati da una forte preminenza del Capo dell’Esecutivo, preveda un trattamento<br />
differenziato della situazione processuale del Primo Ministro e <strong>dei</strong> membri del suo Governo.<br />
Differenziare il regime giuridico <strong>dei</strong> membri del Governo sotto il profilo processuale<br />
determina una diversificazione sostanziale delle loro figure istituzionali non tollerabile<br />
nemmeno in quei sistemi parlamentari che accettano una gerarchizzazione interna<br />
al Ministero, come ad esempio la Francia 4 .<br />
2. Vediamo, per confermare quanto fin qui detto, quale sia sommariamente la disciplina<br />
delle immunità per reati non funzionali commessi da membri del Governo, nei Paesi<br />
che hanno previsto regimi speciali, per confrontarli con quello italiano. L’ordinamento<br />
che contempla la disciplina processuale più favorevole (si sottolinea, nei confronti<br />
del Governo nella sua collegialità) è quello portoghese (art. 196 Cost.). Si tratta comunque<br />
di un regime che si radica in Costituzione e che sottopone ad un controllo<br />
dell’Assemblea della Repubblica la prosecuzione delle azioni penali a carico <strong>dei</strong> ministri.<br />
Non solo: considerando la natura semi-presidenziale di quella forma di governo si<br />
ricordi che, a mente degli artt. 191 e 195 della Costituzione, il Capo dello Stato portoghese,<br />
godendo di una legittimazione popolare superiore a quella del Primo Ministro in<br />
quanto eletto a suffragio universale, come extrema ratio ha il potere di indurre il Governo<br />
alle dimissioni.<br />
Gli esempi di Israele e Belgio, che spesso vengono presi in considerazione non possono<br />
tuttavia essere paragonati, nella loro complessità, al caso italiano. Per quanto riguarda<br />
Israele il Primo Ministro può essere messo in stato d’accusa solo col consenso<br />
del Procuratore Generale (istanza quindi pur sempre giurisdizionale) 5 . Anche l’eccezione<br />
belga è preziosa per sottolineare l’anomalia italiana: innanzitutto perché introdotta<br />
con legge costituzionale (l. cost. 12 giugno 1998), in secondo luogo in quanto ha espressamente<br />
escluso la sua applicabilità a casi giudiziari sorti precedentemente alla sua approvazione,<br />
ed infine perché l’immunità in questione non riguarda i reati commessi prima<br />
dell’esercizio delle funzioni. Ad abundantiam anche in Belgio il regime è tuttavia<br />
l’autorizzazione della <strong>Camera</strong> e non certo il blocco generalizzato <strong>dei</strong> procedimenti. Il<br />
bilanciamento è decisamente più convincente di quello operato dalla l. n. 124 6 .<br />
3<br />
Si fa riferimento qui alla legge olandese del 22 aprile 1855 e alla legge greca n. 2509 del 19 giugno<br />
1997. Prova ulteriore ne sia la rituale inclusione della classica immunità parlamentare nella Costituzione<br />
di ogni Paese che la contempli. La classificazione dell’immunità introdotta dal lodo Alfano<br />
non può essere confusa con un mero istituto processuale codicistico: si ricorda che l’Assemblea Costituente<br />
riprodusse, votando l’art. 68, una disciplina che pur già esisteva, prevista all’art. 5 del codice<br />
di procedura penale.<br />
4<br />
Unica eccezione è Israele che, come noto, è un regime primoministeriale. Non a caso la Basic<br />
Law (art. 25) parla di impeachment, evocando un termine tipicamente presidenzialistico.<br />
5<br />
Si ricordi in proposito la recente vicenda che ha interessato Ehud Ohlmert in occasione<br />
dell’affaire Talansky.<br />
6<br />
Utile è sottolineare come tale riforma non abbia comunque impedito il verificarsi di avvenimenti<br />
normali in un sistema costituzionale retto da regolarità virtuose: basti ricordare il recentissimo caso<br />
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