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volume - Camera dei Deputati

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Sotto l’interesse apprezzabile: il principio di separazione <strong>dei</strong> poteri o niente?<br />

tutti i parlamentarismi considerati esauriscono nella Costituzione ogni immunità politica:<br />

solo il caso olandese e quello greco potrebbero essere considerati spurî. Ciò tuttavia<br />

solo in apparenza, in quanto la legge ordinaria prevede in realtà che, in entrambi i paesi, i<br />

ministri siano perseguibili come ogni altro privato cittadino per i reati extra funzionali 3 .<br />

È infine interessante notare come nessun Paese tra quelli considerati, nemmeno se<br />

caratterizzati da una forte preminenza del Capo dell’Esecutivo, preveda un trattamento<br />

differenziato della situazione processuale del Primo Ministro e <strong>dei</strong> membri del suo Governo.<br />

Differenziare il regime giuridico <strong>dei</strong> membri del Governo sotto il profilo processuale<br />

determina una diversificazione sostanziale delle loro figure istituzionali non tollerabile<br />

nemmeno in quei sistemi parlamentari che accettano una gerarchizzazione interna<br />

al Ministero, come ad esempio la Francia 4 .<br />

2. Vediamo, per confermare quanto fin qui detto, quale sia sommariamente la disciplina<br />

delle immunità per reati non funzionali commessi da membri del Governo, nei Paesi<br />

che hanno previsto regimi speciali, per confrontarli con quello italiano. L’ordinamento<br />

che contempla la disciplina processuale più favorevole (si sottolinea, nei confronti<br />

del Governo nella sua collegialità) è quello portoghese (art. 196 Cost.). Si tratta comunque<br />

di un regime che si radica in Costituzione e che sottopone ad un controllo<br />

dell’Assemblea della Repubblica la prosecuzione delle azioni penali a carico <strong>dei</strong> ministri.<br />

Non solo: considerando la natura semi-presidenziale di quella forma di governo si<br />

ricordi che, a mente degli artt. 191 e 195 della Costituzione, il Capo dello Stato portoghese,<br />

godendo di una legittimazione popolare superiore a quella del Primo Ministro in<br />

quanto eletto a suffragio universale, come extrema ratio ha il potere di indurre il Governo<br />

alle dimissioni.<br />

Gli esempi di Israele e Belgio, che spesso vengono presi in considerazione non possono<br />

tuttavia essere paragonati, nella loro complessità, al caso italiano. Per quanto riguarda<br />

Israele il Primo Ministro può essere messo in stato d’accusa solo col consenso<br />

del Procuratore Generale (istanza quindi pur sempre giurisdizionale) 5 . Anche l’eccezione<br />

belga è preziosa per sottolineare l’anomalia italiana: innanzitutto perché introdotta<br />

con legge costituzionale (l. cost. 12 giugno 1998), in secondo luogo in quanto ha espressamente<br />

escluso la sua applicabilità a casi giudiziari sorti precedentemente alla sua approvazione,<br />

ed infine perché l’immunità in questione non riguarda i reati commessi prima<br />

dell’esercizio delle funzioni. Ad abundantiam anche in Belgio il regime è tuttavia<br />

l’autorizzazione della <strong>Camera</strong> e non certo il blocco generalizzato <strong>dei</strong> procedimenti. Il<br />

bilanciamento è decisamente più convincente di quello operato dalla l. n. 124 6 .<br />

3<br />

Si fa riferimento qui alla legge olandese del 22 aprile 1855 e alla legge greca n. 2509 del 19 giugno<br />

1997. Prova ulteriore ne sia la rituale inclusione della classica immunità parlamentare nella Costituzione<br />

di ogni Paese che la contempli. La classificazione dell’immunità introdotta dal lodo Alfano<br />

non può essere confusa con un mero istituto processuale codicistico: si ricorda che l’Assemblea Costituente<br />

riprodusse, votando l’art. 68, una disciplina che pur già esisteva, prevista all’art. 5 del codice<br />

di procedura penale.<br />

4<br />

Unica eccezione è Israele che, come noto, è un regime primoministeriale. Non a caso la Basic<br />

Law (art. 25) parla di impeachment, evocando un termine tipicamente presidenzialistico.<br />

5<br />

Si ricordi in proposito la recente vicenda che ha interessato Ehud Ohlmert in occasione<br />

dell’affaire Talansky.<br />

6<br />

Utile è sottolineare come tale riforma non abbia comunque impedito il verificarsi di avvenimenti<br />

normali in un sistema costituzionale retto da regolarità virtuose: basti ricordare il recentissimo caso<br />

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