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volume - Camera dei Deputati

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Due riflessioni sulla quaestio della legge n. 124 del 2008<br />

3. Che esista una materia costituzionale, alla cui disciplina, oltre che alle modifiche<br />

del testo fondamentale del ’48, fosse destinato il procedimento di cui all’art. 138 Cost., è<br />

stato negato da gran parte della dottrina. L’argomento, come si sa, si intreccia con quello<br />

della distinzione tra le leggi di revisione costituzionale e le «altre leggi costituzionali»<br />

menzionate nella stessa disposizione. Senza la pretesa di ripercorrere la riflessione dottrinale<br />

sull’argomento, che ha impegnato giuristi di grandissima statura (tra gli altri,<br />

Schmitt e Mortati), si richiamano alcune delle posizioni che segnano gli estremi contrapposti<br />

di un tema non ancora sopito.<br />

Per Paolo Barile e Ugo De Siervo le leggi costituzionali sono sì quelle integrative del<br />

testo fondamentale 9 , ma solo nei casi, espressamente previsti, in cui questo demandi a<br />

tali fonti la disciplina di alcune specifiche materie 10 .<br />

Diversamente Carlo Esposito, il quale ritiene che le «altre leggi costituzionali» non<br />

coincidano con quelle altrove richiamate, nell’ambito delle previsioni sulle riserve di<br />

legge costituzionale. Con ciò, tuttavia l’A. non ammette che si dia, al di fuori della Carta<br />

costituzionale (su cui incidono le leggi di revisione), una materia che di questa costituisca<br />

estensione, integrazione o specificazione, da disciplinare nelle apposite forme, cioè<br />

appunto un’area materiale soggetta a costituzionalizzazione per il livello degli interessi<br />

ivi localizzati. Infatti, la stessa legge costituzionale implica anch’essa una modifica del<br />

documento del ’48, che si caratterizza solo per la peculiare incidenza temporale: la legge<br />

di revisione, in particolare, servirebbe per modificare stabilmente il testo fondamentale<br />

(salvi i limiti cui la stessa è notoriamente soggetta); la legge costituzionale, invece, sarebbe<br />

prevista per derogarvi puntualmente ed occasionalmente 11 .<br />

Alle medesime conclusioni arriva Giuseppe Guarino, per il quale dunque pure, in linea<br />

di principio (e pur con qualche limitatissima eccezione), non esisterebbe campo costituzionale<br />

che non sia stato disciplinato direttamente dall’Assemblea Costituente: le<br />

altre leggi costituzionali non costituirebbero perciò una categoria concettuale a sé. L’A.<br />

supera, per sostenere tale tesi, l’argomento che sembrerebbe desumibile dalla lettura incrociata<br />

con la XVI disp. trans. e fin., che parla di leggi materialmente costituzionali<br />

(con riferimento al periodo prerepubblicano), inducendo a credere che vi possano essere<br />

leggi costituzionali in virtù del contenuto ed indipendentemente dalla loro forma, facen-<br />

9 … che è invece derogabile tramite la legge di revisione. Degna di menzione la tesi per cui le<br />

leggi di revisione, nell’ipotesi, ritenuta ammissibile dagli AA., in cui contengano norme eccezionali,<br />

in quanto non modifichino principi generali, ma apportino ad essi deroghe assolutamente circoscritte<br />

nell’ambito soggettivo od oggettivo di applicazione, introdurrebbero una “rottura” costituzionale (P.<br />

BARILE-U. DE SIERVO, Revisione della Costituzione, in Nov.mo Dig. it., XV (1968), 788 s.). Solitamente,<br />

invece, per “rotture” della Costituzione, come si sa, si intendono antinomie tutte interne al tessuto<br />

normativo del documento costituzionale; il che comporta, tra l’altro, significativamente, che esse<br />

costituiscano un numerus clausus: v. A. RUGGERI, Fonti e norme nell’ordinamento e nell’esperienza<br />

costituzionale, I, L’ordinazione in sistema, Torino, 1993, 52 e, per una puntuale conferma in relazione<br />

al tema in oggetto ID., Il “lodo” irragionevole, in questo <strong>volume</strong>.<br />

10 V. P. BARILE-U. DE SIERVO, Revisione della Costituzione, cit., 783.<br />

11 V. C. ESPOSITO, Costituzione, legge di revisione della Costituzione e «altre» leggi costituzionali,<br />

in AA.VV., Scritti in onore di C.A. Jemolo, III, Milano, 1963, 189 ss., spec. 206 ss.<br />

Le leggi costituzionali di Esposito non sarebbero, però, a quanto sembra, equiparabili alle leggi di<br />

revisione a carattere “eccezionale” di cui discutono Barile e De Siervo, di cui determinerebbero in<br />

fondo lo stesso esito, dato da una deroga circoscritta alla Costituzione: nelle prime infatti ad essere<br />

tendenzialmente delimitato e circoscritto, sia pure non in modo puntualmente definito, è il segmento<br />

temporale di operatività, nelle seconde la cerchia spaziale di efficacia, quella oggettiva, <strong>dei</strong> comportamenti,<br />

o quella soggettiva, <strong>dei</strong> destinatari.<br />

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