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volume - Camera dei Deputati

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142<br />

Tommaso Francesco Giupponi<br />

telato in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto”, la Corte specificò la<br />

possibilità di “un modo diverso, ma non opposto, di concepire i presupposti e gli scopi”<br />

della sospensione processuale stessa, quale “presunzione assoluta di legittimo impedimento”<br />

a comparire. Dunque, una sorta di richiamo alla possibilità di costruire una nuova<br />

ipotesi di legittimo impedimento, sulla scia della copiosa giurisprudenza costituzionale<br />

in merito all’esercizio del mandato parlamentare (cfr. le sentt. nn. 225/2001,<br />

263/2003, 284/2004 e 4561/2005).<br />

In conclusione, la decisione rappresenta un’occasione preziosa per chiarire due punti<br />

fondamentali: a) la presenza di una sostanziale riserva costituzionale in materia di immunità;<br />

b) la possibile previsione di specifiche forme di tutela anche per quanto riguarda<br />

gli atti c.d. extrafunzionali, in relazione alla natura e alle funzioni di determinati organi<br />

costituzionali. Se, infatti, le immunità mirano a tutelare il libero esercizio di un determinato<br />

ambito di funzioni costituzionali, la naturale sedes materiae per la loro disciplina<br />

appare il dettato costituzionale, che quelle attribuzioni fonda, disciplina e (in sostanza)<br />

limita. Contemporaneamente, e per i motivi già esposti, in relazione alle peculiarità di<br />

determinati organi costituzionali (come, ad esempio, la natura monocratica degli stessi),<br />

una diversa forma di tutela potrebbe però essere prevista anche per gli atti c.d. extrafunzionali,<br />

la cui perseguibilità potrebbe comunque essere in grado di incidere sul libero<br />

svolgimento delle relative attribuzioni costituzionali. Sul punto, come noto, la Corte costituzionale<br />

non si è ancora espressa, a parte un rapido e non conclusivo accenno in materia<br />

contenuto nella sent. n. 154/2004 (laddove la Corte, però, ha chiarito di non esprimersi<br />

sulla controversa questione dell’improcedibilità delle azioni penali nei confronti<br />

del Capo dello Stato).<br />

Un ulteriore, buon motivo per farlo in questa occasione.

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