volume - Camera dei Deputati
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XIV<br />
Prefazione<br />
A riprova delle potenzialità di un contraddittorio allargato davanti alla Corte costituzionale,<br />
nel giudizio incidentale che verrà i giudici di Palazzo della Consulta saranno chiamati<br />
a risolvere anche un problema squisitamente processuale: il pubblico ministero, parte del<br />
giudizio a quo, è legittimato ad intervenire nel giudizio ad quem?<br />
Fino ad oggi la risposta è stata negativa: ad avviso della Corte, non è prevista né disciplinata<br />
dalle norme generali e dalle norme integrative di procedura, nei giudizi incidentali<br />
di legittimità costituzionale, la possibilità di un intervento del pubblico ministero<br />
del giudizio principale. Né a tale omissione – che la Corte ha sempre letto come implicita<br />
esclusione – sarebbe possibile rimediare attraverso un’applicazione analogica<br />
della disciplina dettata per le parti in senso proprio.<br />
A rimettere in discussione questo consolidato orientamento giurisprudenziale ci prova,<br />
ora, l’Ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale di Milano che – nelle persone del<br />
Procuratore Minale e del Sostituto Procuratore De Pasquale – ha presentato formali atti di<br />
costituzione davanti alla Corte costituzionale, eccependo preliminarmente la possibilità di un<br />
proprio intervento.<br />
È ipotizzabile, sul punto, un revirement processuale da parte della Corte?<br />
***<br />
Il ritorno sulla scena dell’istituto della sospensione processuale a favore delle Alte cariche<br />
dello Stato ha messo in moto non solo il controllo di costituzionalità delle leggi ma anche<br />
altri veto players ordinamentali, con i quali la Corte costituzionale sarà costretta (formalmente<br />
o informalmente) ad interloquire.<br />
Il lodo Alfano, infatti, ha già superato il vaglio di legittimità costituzionale del Presidente<br />
della Repubblica. Il quale, con scelta non rituale, ha motivato le proprie valutazioni sia in<br />
sede di autorizzazione del disegno di legge sia di promulgazione della legge, facendo espresso<br />
richiamo alla sentenza n. 24/2004 e alle condizioni da essa poste.<br />
Piaccia o non piaccia, il giudizio di costituzionalità cui ora è chiamata la Corte intreccerà<br />
anche l’operato del Capo dello Stato. La domanda non può essere taciuta: come ed in<br />
quale misura la delibazione presidenziale potrà entrare in gioco nel sindacato incidentale<br />
spettante ai giudici costituzionali, con specifico riferimento ai profili di illegittimità esclusi<br />
dal Quirinale eppure proposti dai giudici a quibus?<br />
Nei confronti del lodo Alfano è subito scattato anche il correttivo referendario alla novità<br />
legislativa votata dalla (sola) maggioranza parlamentare, nella forma di un quesito abrogativo<br />
integrale dell’articolo unico di cui si compone la legge n. 124 del 2008. Sull’ammissibilità<br />
di tale quesito (depositato il 30 luglio 2008 e le cui firme necessarie sono già state<br />
raccolte e consegnate in Cassazione il 7 gennaio scorso) la Corte dovrà pronunciarsi entro il<br />
febbraio 2010, una volta superato il vaglio di legittimità dell’Ufficio centrale per il referendum.<br />
Accadde già nei confronti del precedente lodo: allora la Corte costituzionale – con sentenza<br />
n. 25/2004 – dichiarò ammissibile il referendum abrogativo dell’art. 1, legge n. 140 del<br />
2003, le cui operazioni non ebbero poi corso per la contestuale declaratoria d’illegittimità<br />
costituzionale (cfr. Ufficio centrale per il referendum, ordinanza 4 febbraio 2004). Il quesito<br />
ora proposto presenta profili di inammissibilità, non adeguatamente vagliati nella precedente<br />
occasione? Lo schema operativo cui si attenne la Corte costituzionale nelle coeve sentenze<br />
nn. 24 e 25/2004 aveva e mantiene tuttora una sua coerenza? Quale rapporto intercorre tra<br />
giudizio incidentale e giudizio di ammissibilità in ipotesi come quella in esame?<br />
Laddove, invece, non hanno affatto funzionato i “pesi” e “contrappesi” ordinamentali è<br />
stato nel procedimento deliberativo poi approdato alla legge n. 124 del 2008. Davvero, per