26.08.2013 Views

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

volume - Camera dei Deputati

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

XIV<br />

Prefazione<br />

A riprova delle potenzialità di un contraddittorio allargato davanti alla Corte costituzionale,<br />

nel giudizio incidentale che verrà i giudici di Palazzo della Consulta saranno chiamati<br />

a risolvere anche un problema squisitamente processuale: il pubblico ministero, parte del<br />

giudizio a quo, è legittimato ad intervenire nel giudizio ad quem?<br />

Fino ad oggi la risposta è stata negativa: ad avviso della Corte, non è prevista né disciplinata<br />

dalle norme generali e dalle norme integrative di procedura, nei giudizi incidentali<br />

di legittimità costituzionale, la possibilità di un intervento del pubblico ministero<br />

del giudizio principale. Né a tale omissione – che la Corte ha sempre letto come implicita<br />

esclusione – sarebbe possibile rimediare attraverso un’applicazione analogica<br />

della disciplina dettata per le parti in senso proprio.<br />

A rimettere in discussione questo consolidato orientamento giurisprudenziale ci prova,<br />

ora, l’Ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale di Milano che – nelle persone del<br />

Procuratore Minale e del Sostituto Procuratore De Pasquale – ha presentato formali atti di<br />

costituzione davanti alla Corte costituzionale, eccependo preliminarmente la possibilità di un<br />

proprio intervento.<br />

È ipotizzabile, sul punto, un revirement processuale da parte della Corte?<br />

***<br />

Il ritorno sulla scena dell’istituto della sospensione processuale a favore delle Alte cariche<br />

dello Stato ha messo in moto non solo il controllo di costituzionalità delle leggi ma anche<br />

altri veto players ordinamentali, con i quali la Corte costituzionale sarà costretta (formalmente<br />

o informalmente) ad interloquire.<br />

Il lodo Alfano, infatti, ha già superato il vaglio di legittimità costituzionale del Presidente<br />

della Repubblica. Il quale, con scelta non rituale, ha motivato le proprie valutazioni sia in<br />

sede di autorizzazione del disegno di legge sia di promulgazione della legge, facendo espresso<br />

richiamo alla sentenza n. 24/2004 e alle condizioni da essa poste.<br />

Piaccia o non piaccia, il giudizio di costituzionalità cui ora è chiamata la Corte intreccerà<br />

anche l’operato del Capo dello Stato. La domanda non può essere taciuta: come ed in<br />

quale misura la delibazione presidenziale potrà entrare in gioco nel sindacato incidentale<br />

spettante ai giudici costituzionali, con specifico riferimento ai profili di illegittimità esclusi<br />

dal Quirinale eppure proposti dai giudici a quibus?<br />

Nei confronti del lodo Alfano è subito scattato anche il correttivo referendario alla novità<br />

legislativa votata dalla (sola) maggioranza parlamentare, nella forma di un quesito abrogativo<br />

integrale dell’articolo unico di cui si compone la legge n. 124 del 2008. Sull’ammissibilità<br />

di tale quesito (depositato il 30 luglio 2008 e le cui firme necessarie sono già state<br />

raccolte e consegnate in Cassazione il 7 gennaio scorso) la Corte dovrà pronunciarsi entro il<br />

febbraio 2010, una volta superato il vaglio di legittimità dell’Ufficio centrale per il referendum.<br />

Accadde già nei confronti del precedente lodo: allora la Corte costituzionale – con sentenza<br />

n. 25/2004 – dichiarò ammissibile il referendum abrogativo dell’art. 1, legge n. 140 del<br />

2003, le cui operazioni non ebbero poi corso per la contestuale declaratoria d’illegittimità<br />

costituzionale (cfr. Ufficio centrale per il referendum, ordinanza 4 febbraio 2004). Il quesito<br />

ora proposto presenta profili di inammissibilità, non adeguatamente vagliati nella precedente<br />

occasione? Lo schema operativo cui si attenne la Corte costituzionale nelle coeve sentenze<br />

nn. 24 e 25/2004 aveva e mantiene tuttora una sua coerenza? Quale rapporto intercorre tra<br />

giudizio incidentale e giudizio di ammissibilità in ipotesi come quella in esame?<br />

Laddove, invece, non hanno affatto funzionato i “pesi” e “contrappesi” ordinamentali è<br />

stato nel procedimento deliberativo poi approdato alla legge n. 124 del 2008. Davvero, per

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!