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volume - Camera dei Deputati

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IL LODO ALFANO E LA “FORZA DEI SIMBOLI”<br />

di MATTEO BELLINA *<br />

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il ‘ruolo guida’ del bene tutelato. – 3. Principio di eguaglianza e leggi<br />

‘ad personam’. – 4. Efficienza e ragionevolezza. – 5. Verso una legislazione ’simbolicoespressiva’.<br />

– 6. Conclusioni.<br />

1. Lo Stato di diritto si caratterizza per la sottoposizione alla legge <strong>dei</strong> detentori del<br />

potere: in ciò risiede la principale differenza tra questo e lo Stato assoluto, nel quale il<br />

sovrano è legibus solutus, (‘assolutamente’) libero da vincoli legali.<br />

Contrariamente ad una tendenza propria alle democrazie mature 1 , nel nostro paese è in<br />

corso da qualche tempo un processo finalizzato a sottrarre i detentori del potere ai predetti<br />

vincoli; tra i diversi strumenti utilizzati per raggiungere tale scopo spicca l’utilizzo sfacciato<br />

di leggi – soprattutto penali – ‘ad personam’, modellate cioè sulla figure di personaggi politici<br />

eccellenti, le quali garantiscono agli stessi l’impunità per condotte pregresse e future 2 .<br />

Provvedimenti, questi, che solo formalmente hanno i caratteri della generalità e dell’astrattezza,<br />

essendo nella sostanza ponderati ad hoc su specifici casi giudiziari 3 .<br />

Ultima in ordine di tempo viene la l. 23 luglio 2008, n. 124 (c.d. Lodo Alfano)<br />

che introduce una causa di sospensione <strong>dei</strong> processi penali nei confronti delle alte<br />

cariche dello Stato. Un istituto processuale, che comporta una parziale e temporanea<br />

sospensione delle attività proprie del corso ordinario del processo penale e un<br />

differimento del suo momento conclusivo 4 ; in realtà non è difficile intravedervi<br />

l’introduzione surrettizia di un’eccentrica causa di immunità 5 , finalizzata a risolvere<br />

* Dottore di ricerca in Scienze penalistiche, Università di Trieste.<br />

1<br />

Suonano ottimistiche le parole di G. BETTIOL, Diritto penale (1946), ed. 11ª, Cedam, Padova,<br />

1982, 176 s.: «un tempo la situazione era diversa perché la qualità personale […], lo status<br />

dell’individuo entravano in considerazione ai fini di escludere l’efficacia del praeceptum juris o della<br />

sanzione. Sussistevano molti privilegi. Anzi i privilegi erano la regola per gli appartenenti a certe<br />

classi sociali. Di tutto questo non vi è ora traccia».<br />

2<br />

E. DOLCINI, Leggi penali ‘ad personam’, riserva di legge e principio costituzionale di eguaglianza,<br />

in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 56 s.<br />

3<br />

A. PUGIOTTO, La parabola della legge sulle rogatorie internazionali (e la sua morale), in St. iuris,<br />

2003, 708.<br />

4<br />

G. FRIGO, La sospensione <strong>dei</strong> processi nel quadro costituzionale delle immunità politiche. I profili<br />

procedurali, in Dir. pen. proc., 2008, 1227.<br />

5<br />

Non possono escludersi effetti sostanziali della sospensione, in tutti i caso in cui l’accertamento giurisdizionale<br />

risulti frustrato dalla soluzione di continuità imposta al processo penale. Cfr. E. MARZADURI,<br />

Dubbi sullo “stop” nella fase delle indagini, in Guida al dir., 2003, f. 26, 23; F. RESTA, Munus e immunitas.<br />

Il “Lodo Alfano” e i persistenti dubbi di costituzionalità, in S. LORUSSO (a cura di), Le nuove norme<br />

sulla sicurezza pubblica, Cedam, Padova, 2008, 458.

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